Art. 8 
 
Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi  in
                     materia di difesa del suolo 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  completezza  del  quadro  tecnico
conoscitivo degli interventi  finanziati  per  mitigare  il  dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e'  affidata
l'attuazione  degli  interventi  di  difesa  del   suolo   alimentano
tempestivamente il  Repertorio  nazionale  degli  interventi  per  la
difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla
fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia'  censiti  nella
piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al  primo  periodo  inseriscono
nella piattaforma stessa  le  informazioni  tecniche,  ove  mancanti,
relative a posizione  geografica,  tipologia  del  dissesto  e  delle
opere, nonche' agli elaborati progettuali degli  interventi  medesimi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  individuano  gli  eventuali
interventi  di  difesa  del  suolo,  a  prescindere  dalla  fonte  di
finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma  ReNDiS  e
ne trasmettono  l'elenco,  completo  dei  relativi  codici  unici  di
progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale  (ISPRA)  ai  fini  del   tempestivo   inserimento   nella
piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. I commissari di  Governo,  il  Presidente  della  regione  Valle
d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano
verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca  dati
delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati. 
  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3.