Art. 8
Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in
materia di difesa del suolo
1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico
conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e' affidata
l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano
tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la
difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla
fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia' censiti nella
piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono
nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti,
relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle
opere, nonche' agli elaborati progettuali degli interventi medesimi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali
interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di
finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e
ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di
progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella
piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle
d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano
verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3.