Art. 9 
 
Programmazione  e  finanziamento   degli   interventi   affidati   ai
  Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico 
 
  1. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i  seguenti:
«Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi  di  mitigazione
del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli  interventi
la cui progettazione sia stata finanziata mediante il  Fondo  di  cui
all'articolo 55  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221  e  abbia
conseguito almeno il  livello  di  progettazione  qualificabile  come
progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo  41
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo
periodo, del decreto legislativo medesimo, come  progetto  definitivo
ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di  cui  al
sesto  periodo  e'  in  ogni  caso  condizionata  al  rinnovo   della
valutazione positiva da parte della competente  Autorita'  di  bacino
distrettuale,  da  effettuare  in  relazione  all'ultimo  livello  di
progettazione conseguito.»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Per gli  interventi  la  cui  progettazione  sia  stata
finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55  della  legge  n.
221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi  dodici  mesi
dall'ammissione  al  finanziamento  e  in   assenza   di   cause   di
impossibilita'  oggettiva  sopravvenute  o  di  forza  maggiore,  gli
interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del codice di cui al decreto  legislativo  n.  36  del
2023, non abbiano  conseguito  almeno  il  livello  di  progettazione
qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica  o
come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di  cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. 
      2-ter. Le risorse finanziarie  accreditate  sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del
2014, intestate  ai  commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del
dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento  o
sequestro.». 
  2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi  di  programma  di
cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
per la quota parte derivante da risorse  di  bilancio  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  integrano  la  dotazione
finanziaria destinata al Piano degli interventi  di  mitigazione  del
rischio  idrogeologico  di  cui  all'articolo   7,   comma   2,   del
decreto-legge n. 133 del 2014. 
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Con  proprio
provvedimento,  il  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del
dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del  Piano
a cui delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  il  quale  opera
con i medesimi poteri e le deroghe previsti  per  il  commissario  di
Governo.»; 
      2)  il  terzo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «Il
provvedimento di  nomina  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce  il
compenso da corrispondere al  soggetto  attuatore  del  Piano,  nella
misura e con le modalita'  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova  copertura  finanziaria
nei quadri economici degli  interventi,  cosi'  come  risultanti  dai
sistemi informativi della Ragioneria generale  dello  Stato,  nonche'
gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del
compenso,  che  includono  anche  l'attivita'   di   monitoraggio   e
rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del  decreto-legge  n.
133 del 2014.»; 
    b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
      «2-quater. Ai  commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del
dissesto  idrogeologico  sono  attribuite  anche   le   funzioni   di
responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
ai sensi della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  che  possono  essere
delegate dai medesimi commissari ai  soggetti  attuatori  di  cui  al
comma 2-ter. 
      2-quinquies.  Per  l'espletamento  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  n.  133  del  2014,  i
commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e  i
Presidenti delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in
deroga a ogni disposizione di legge  diverse  da  quelle  in  materia
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.». 
  4. Al fine di accelerare la realizzazione  delle  opere  di  difesa
idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorita'
di distretto delle Alpi orientali  e'  individuato  come  commissario
straordinario per l'espletamento delle attivita' di cui  all'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi  poteri  e
le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al
dissesto  idrogeologico  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al  comma  4  e'
autorizzato  ad  assumere  direttamente  le  funzioni   di   stazione
appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse  da
quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  nonche'  dei   vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Al
commissario di cui al comma  4  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  6. L'assegnazione delle risorse destinate a  interventi  finanziati
dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  Casa  Italia  per  il   finanziamento   di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese  in  relazione  al
rischio  idrogeologico  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti
attuatori di cui all'articolo 1, comma  9,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in  assenza  di
cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di  forza  maggiore,
omettano  di  trasmettere  alla  banca  dati  delle   amministrazioni
pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a
quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  i
dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse  al  fine
della successiva  verifica  sull'importo  delle  spese  sostenute  in
misura pari o superiore al 15  per  cento  dell'importo  della  prima
anticipazione ottenuta  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  10,  del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18  giugno
2021. 
  7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera  del  Consiglio
dei  ministri  del  27  novembre  2022,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022,  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a
partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino
al 31 dicembre 2024, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno  2023»
sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»; 
    b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per  l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per  l'anno
2024»; 
    c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno  2024  a  valere
sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies.». 
  9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale  di
intervento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281: 
      1) il programma nazionale di intervento; 
      2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita'  che  le
amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione
di risorse destinate  agli  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, tenendo conto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato   in   attuazione
dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
      3) i criteri e le modalita' per il  monitoraggio  e  la  revoca
delle risorse statali destinate agli interventi  di  mitigazione  del
rischio idrogeologico ove, in  assenza  di  cause  di  impossibilita'
oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le  somme  assegnate  non
siano impegnate  e  pagate  dai  competenti  soggetti  attuatori  nei
termini previsti.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In caso di revoca ai sensi del  comma  1,  lettera  b),
numero 3), le risorse  sono  comunque  riassegnate  all'autorita'  di
bacino distrettuale territorialmente competente per essere  impiegate
nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione». 
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli  di
programmazione finanziaria gia'  avviati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto che continuano a  essere  regolati  dalla
disciplina  specifica  delle   relative   fonti   di   finanziamento.
Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo
ciclo  di  programmazione  finanziaria,  le  specifiche  disposizioni
recanti  criteri  e  regole  per  il  monitoraggio,   la   revoca   e
l'assegnazione  delle  risorse  statali  destinate  a  interventi  di
mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli
obblighi  internazionali  e  i  vincoli  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  nonche'  le  disposizioni  relative  al   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e al Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le  pertinenti
disposizioni,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle   modalita'   di
individuazione delle  priorita'  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  57,  comma  1,  lettera  b),  numero  2),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' come introdotto dal  comma  9  del
presente articolo, in quanto compatibili.