Art. 9
Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai
Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti:
«Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli interventi
la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia
conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come
progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo
periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo
ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al
sesto periodo e' in ogni caso condizionata al rinnovo della
valutazione positiva da parte della competente Autorita' di bacino
distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di
progettazione conseguito.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata
finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n.
221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi
dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di
impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli
interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione
qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica ed economica o
come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016.
2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del
2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o
sequestro.».
2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di
cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione
finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con proprio
provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del Piano
a cui delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera
con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di
Governo.»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il
compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella
misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria
nei quadri economici degli interventi, cosi' come risultanti dai
sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonche'
gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del
compenso, che includono anche l'attivita' di monitoraggio e
rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n.
133 del 2014.»;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere
delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al
comma 2-ter.
2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita' di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i
commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in
deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa
idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorita'
di distretto delle Alpi orientali e' individuato come commissario
straordinario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e
le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 e'
autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da
quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati
dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al
rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti
attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di
cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore,
omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a
quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i
dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine
della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in
misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima
anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno
2021.
7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio
dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a
partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino
al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023»
sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»;
b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno
2024»;
c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere
sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».
9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di
intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita' che le
amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione
di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione
dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
3) i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la revoca
delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilita'
oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non
siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei
termini previsti.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b),
numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorita' di
bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate
nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di
programmazione finanziaria gia' avviati alla data di entrata in
vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla
disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento.
Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo
ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni
recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e
l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli
obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, nonche' le disposizioni relative al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti
disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di
individuazione delle priorita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' come introdotto dal comma 9 del
presente articolo, in quanto compatibili.