IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma
4-bis;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14,
secondo il quale «nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni
pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo
o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici
giorni dalla richiesta»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2
e 7;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in
particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23-ter;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012,
concernente il «limite massimo retributivo per emolumenti o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo
con le pubbliche amministrazioni statali», e, in particolare,
l'articolo 4, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 180, concernente il «Regolamento di organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo
1, comma 36, il quale prevede che «le risorse destinate agli uffici
di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 8, commi 8, 9 e
10, il quale prevede che «ai fini del potenziamento e del
rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste in materia di analisi, di
valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in
coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di
programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a
supporto delle scelte allocative, e' istituito, a decorrere dal 1°
luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in
aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione
dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' per
coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche
di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel
settore delle politiche di bilancio»;
Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 19
febbraio 2024, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella seduta del 9 aprile 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 maggio 2024;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
seduta del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
b) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
c) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
d) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il comma 4-bis dell'articolo 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - Supplemento
Ordinario n. 86:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il comma 14 dell'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riportano gli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - Supplemento
Ordinario n. 163:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i
seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle imprese e del made in Italy;
7) Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione e del merito;
12) Ministero dell'universita' e della ricerca;
13) Ministero della cultura;
14) Ministero della salute;
15) Ministero del turismo.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche
con riferimento alle agenzie dotate di personalita'
giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico
di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e la relativa responsabilita'.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.
4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta
collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e
funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di
valutazione della relativa attuazione e delle connesse
attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al
controllo interno di diretta collaborazione con il
ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge,
anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici
di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni».
- Si riportano gli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Supplemento Ordinario
n. 112:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni
e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti
dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Si riportano gli articoli 14 e 14-bis. del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
- Si riporta l'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, reca: «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 reca:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, reca:
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 16 aprile 2012, concerne il «limite massimo retributivo
per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di
lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2019, n. 180, abrogato dal presente decreto,
recava: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance».
- Si riporta il comma 36 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«36. Le risorse destinate agli uffici di diretta
collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste sono incrementate di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024.».
- Si riportano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 8 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»:
«8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento
delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste in materia di analisi
e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione
della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un
progressivo efficientamento del processo di programmazione
delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto
delle scelte allocative, e' istituito, a decorrere dal 1°
luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica,
un posto di funzione dirigenziale di livello generale,
conferibile anche in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia
di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo
politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di
coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore
delle politiche di bilancio.
9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8,
il direttore generale si avvale di personale indicato dalle
articolazioni ministeriali interessate dai processi di
revisione della spesa, con competenza in materia di
bilancio pubblico, nonche' di esperti in materia di
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione
della spesa, anche attraverso convenzioni con universita' e
istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022,
ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le modalita'
e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891,
lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022 con
riferimento alla destinazione delle citate risorse per
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in
materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
revisione della spesa, nonche' a convenzioni con
universita' e istituti di formazione.
10. Per le finalita' di cui al comma 8, e'
autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di
euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.».
Note all'art. 1:
- Per l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e l'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.