IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e,  in  particolare,  l'articolo  17,  comma
4-bis; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14,
secondo  il  quale  «nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
regolamentari dispongano l'utilizzazione  presso  le  amministrazioni
pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori  ruolo
o di comando, le  amministrazioni  di  appartenenza  sono  tenute  ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro  quindici
giorni dalla richiesta»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli  2
e 7; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  «Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  e,  in
particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23-ter; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16  aprile  2012,
concernente  il  «limite  massimo  retributivo   per   emolumenti   o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo
con  le  pubbliche  amministrazioni  statali»,  e,  in   particolare,
l'articolo 4, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 180, concernente il «Regolamento di  organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo
1, comma 36, il quale prevede che «le risorse destinate  agli  uffici
di  diretta  collaborazione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste sono incrementate di 2  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 8, commi 8,  9  e
10,  il  quale  prevede  che  «ai  fini  del  potenziamento   e   del
rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste  in  materia  di  analisi,  di
valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa,  in
coerenza con gli obiettivi del  PNRR  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo  di
programmazione delle  risorse  finanziarie  e  degli  investimenti  a
supporto delle scelte allocative, e' istituito, a  decorrere  dal  1°
luglio 2024,  nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  in
aggiunta  all'attuale  dotazione  organica,  un  posto  di   funzione
dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di  valutazione
delle politiche  pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  per
coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni  strategiche
di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali  nel
settore delle politiche di bilancio»; 
  Vista  l'informativa  alle  organizzazioni  sindacali  in  data  19
febbraio 2024, in conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  4,
comma 5, del vigente Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta del 9 aprile 2024; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  adottato  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 maggio 2024; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
seduta del 7 agosto 2024; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, d'intesa con il Presidente del  Consiglio
dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a)  Ministro:  il  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    b) Ministero: il  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    c) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato  presso  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
    d) Uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il comma  4-bis  dell'articolo  17,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  214  del  12  settembre  1988  -  Supplemento
          Ordinario n. 86: 
                «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Si riporta il comma 14 dell'articolo 17  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127  recante:  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo»: 
                «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  2  e  7  del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 -  Supplemento
          Ordinario n. 163: 
                «Art.  2  (Ministeri).  -  1.  I  Ministeri  sono   i
          seguenti: 
                  1)  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale; 
                  2) Ministero dell'interno; 
                  3) Ministero della giustizia; 
                  4) Ministero della difesa; 
                  5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  6) Ministero delle imprese e del made in Italy; 
                  7)  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e delle foreste; 
                  8)  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
          energetica; 
                  9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                  11) Ministero dell'istruzione e del merito; 
                  12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                  13) Ministero della cultura; 
                  14) Ministero della salute; 
                  15) Ministero del turismo. 
                2. I ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                3. Sono in ogni caso attribuiti  ai  ministri,  anche
          con  riferimento  alle  agenzie  dotate   di   personalita'
          giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo  politico
          di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo  n.  29
          del 1993 e la relativa responsabilita'. 
                4.  I  ministeri  intrattengono,  nelle  materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri. 
                4-bis.  Il  numero  dei  Ministeri  e'  stabilito  in
          quindici. Il numero totale dei  componenti  del  Governo  a
          qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza  portafoglio,
          vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.». 
                «Art. 7 (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. 
                2. I regolamenti di  cui  al  suddetto  articolo  14,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)   attribuzione   dei    compiti    di    diretta
          collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace  e
          funzionale svolgimento dei  compiti  di  definizione  degli
          obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche  e  di
          valutazione della  relativa  attuazione  e  delle  connesse
          attivita' di comunicazione, nel rispetto del  principio  di
          distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e   compiti   di
          gestione; 
                  b)  assolvimento  dei  compiti  di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
                  c)  organizzazione   degli   uffici   preposti   al
          controllo  interno  di  diretta   collaborazione   con   il
          ministro, secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          di riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, in modo da assicurare il  corretto  ed  efficace
          svolgimento dei compiti  ad  essi  assegnati  dalla  legge,
          anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
          organizzativi e personali; 
                  d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                  e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici
          di  cui   al   comma   1   ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». 
              - La legge 7 giugno 2000,  n.  150,  reca:  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  4  e  14  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Supplemento  Ordinario
          n. 112: 
                «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo.  Funzioni
          e responsabilita'). - 1. Gli organi di  governo  esercitano
          le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                  a) le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                  b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                  d) la definizione dei criteri generali  in  materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                  f)  le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
                2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
                3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
                4. Le  amministrazioni  pubbliche  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di rappresentanza politica, adeguano i  propri  ordinamenti
          al principio della distinzione tra indirizzo  e  controllo,
          da un lato, e attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4,  comma
          1. A tal fine periodicamente, e comunque  ogni  anno  entro
          dieci giorni dalla pubblicazione della legge  di  bilancio,
          anche sulla  base  delle  proposte  dei  dirigenti  di  cui
          all'articolo 16: 
                  a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e
          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                  b) effettua, ai fini dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al  presente  comma  sono  abrogate  le  norme  del   regio
          decreto-legge  10  luglio  1924,  n.  1100,  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ed   ogni   altra   norma
          riguardante la costituzione e la disciplina  dei  gabinetti
          dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri  e
          dei Sottosegretari di Stato. 
                3.  Il  Ministro  non   puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              - Si riportano gli articoli 14 e  14-bis.  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante:  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
          n. 286 del 1999, e riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                  e)  propone,  sulla  base  del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
                «Art.  14-bis  (Elenco,  durata   e   requisiti   dei
          componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della  funzione
          pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
          degli Organismi indipendenti  di  valutazione,  secondo  le
          modalita'  indicate   nel   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 10, del  decreto-legge  n.  90  del
          2014. 
                2.   La   nomina   dell'organismo   indipendente   di
          valutazione  e'   effettuata   dall'organo   di   indirizzo
          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
          del Portale del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma
          7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
                3.   La   durata    dell'incarico    di    componente
          dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre  anni,
          rinnovabile   una   sola    volta    presso    la    stessa
          amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 
                4. L'iscrizione all'Elenco nazionale  dei  componenti
          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla
          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le
          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti
          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai
          sensi del comma 1. 
                5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione
          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 
                6.  Le  nomine  e  i  rinnovi  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 14 e dal presente articolo.  Il  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  segnala   alle   amministrazioni
          interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». 
              - Si riporta  l'articolo  23-ter  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  «Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190, reca: «Disposizioni
          per la prevenzione e  la  repressione  della  corruzione  e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  reca:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni». 
              - Il decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  reca:
          «Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  89
          del 16 aprile 2012, concerne il «limite massimo retributivo
          per emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti  di
          lavoro   dipendente   o   autonomo   con    le    pubbliche
          amministrazioni statali». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5 dicembre 2019, n. 180,  abrogato  dal  presente  decreto,
          recava: «Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  di
          diretta  collaborazione  del   Ministro   delle   politiche
          agricole   alimentari   e   forestali   e    dell'Organismo
          indipendente di valutazione della performance». 
              - Si riporta il comma 36 dell'articolo 1 della legge 30
          dicembre 2023, n. 213,  recante:  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2024-2026»: 
                «36. Le risorse  destinate  agli  uffici  di  diretta
          collaborazione  del   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste sono incrementate  di
          2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.  A  tal
          fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2024.». 
              - Si riportano i commi 8, 9 e 10  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.  56,  recante
          «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»: 
                «8. Ai fini del  potenziamento  e  del  rafforzamento
          delle  competenze  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e delle foreste in materia di analisi
          e valutazione delle  politiche  pubbliche  e  di  revisione
          della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  891  a  893,
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica  di  un
          progressivo efficientamento del processo di  programmazione
          delle risorse finanziarie e degli investimenti  a  supporto
          delle scelte allocative, e' istituito, a decorrere  dal  1°
          luglio 2024,  nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del
          Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione  organica,
          un posto di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale,
          conferibile  anche  in  deroga  alle  percentuali  di   cui
          all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia
          di valutazione delle politiche pubbliche e revisione  della
          spesa,  nonche'  per  coadiuvare  e   supportare   l'organo
          politico nelle  funzioni  strategiche  di  indirizzo  e  di
          coordinamento delle articolazioni ministeriali nel  settore
          delle politiche di bilancio. 
                9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma  8,
          il direttore generale si avvale di personale indicato dalle
          articolazioni  ministeriali  interessate  dai  processi  di
          revisione  della  spesa,  con  competenza  in  materia   di
          bilancio  pubblico,  nonche'  di  esperti  in  materia   di
          analisi, valutazione delle politiche pubbliche e  revisione
          della spesa, anche attraverso convenzioni con universita' e
          istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022,
          ripartite a favore del  Ministero  dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le modalita'
          e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1,  comma  891,
          lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del  2022  con
          riferimento alla  destinazione  delle  citate  risorse  per
          assunzioni  di   personale   non   dirigenziale   a   tempo
          indeterminato e al conferimento di incarichi a  esperti  in
          materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
          revisione  della   spesa,   nonche'   a   convenzioni   con
          universita' e istituti di formazione. 
                10.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   8,   e'
          autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024  e  di
          euro 282.466 annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  cui  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  Missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2024,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e delle foreste.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e l'articolo 7 del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.