Art. 10
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato garantiscono il
necessario raccordo con le strutture del Ministero e con gli altri
Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti
pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.
2. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti
anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla
base di un rapporto fiduciario, e nominati dal Ministro, su proposta
dei Sottosegretari di Stato interessati.
3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo
della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unita' di
personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di
aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe
previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilita' di
scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche
amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di
permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.
4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato e' da intendersi aggiuntivo rispetto al
contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1.