Art. 10 
 
               Segreterie dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. Le  Segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato  garantiscono  il
necessario raccordo con le strutture del Ministero e  con  gli  altri
Uffici di diretta collaborazione e curano  i  rapporti  con  soggetti
pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale. 
  2. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono  scelti
anche tra soggetti estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,  sulla
base di un rapporto fiduciario, e nominati dal Ministro, su  proposta
dei Sottosegretari di Stato interessati. 
  3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo
della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unita'  di
personale, scelte  tra  i  dipendenti  del  Ministero  ovvero  fra  i
dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  in  posizione  di
aspettativa, comando, fuori ruolo,  o  in  altre  posizioni  analoghe
previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la  possibilita'  di
scegliere  una  delle  otto  unita'  fra  estranei   alle   pubbliche
amministrazioni con incarico di durata  non  superiore  a  quella  di
permanenza in carica del Sottosegretario di Stato. 
  4. Il personale di cui al comma 3  assegnato  alle  Segreterie  dei
Sottosegretari di Stato  e'  da  intendersi  aggiuntivo  rispetto  al
contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1.