Art. 11
Organismo indipendente di valutazione
della performance e struttura di supporto
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di
seguito denominato «OIV», svolge, in posizione di autonomia operativa
e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2 e 4 del
medesimo articolo 14.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'OIV puo' accedere agli
atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di
interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di
riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie
attivita' l'OIV riferisce al Ministro secondo i criteri e le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.
150 del 2009.
3. L'OIV e' costituito in organo monocratico secondo i criteri
stabiliti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 150 del
2009. L'organo monocratico e' nominato dal Ministro per
l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta,
secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli 14, comma 8, e
14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 14 e 14-bis del
decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di
autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di titolare
dell'OIV monocratico e' conferito a personale con comprovata
esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica
e misurazione della performance.
5. Presso l'OIV e' istituita una struttura di supporto competente a
perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche
all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. La struttura
sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e
di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il
controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna della
struttura e' definita con determinazione dell'OIV.
6. Il responsabile della struttura di cui al comma 5 e' nominato,
con determinazione dell'OIV, all'interno del contingente di cui al
comma 7, fra i dipendenti dell'Amministrazione in possesso di
specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della
misurazione della performance.
7. Alla struttura di cui al comma 5 e' assegnato un contingente di
personale non superiore a cinque unita' del ruolo del Ministero,
incluso il responsabile, da intendersi aggiuntivo rispetto al
contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1. Le
assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo
parere del titolare dell'OIV, fra coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui al comma 6.
8. L'OIV costituisce centro di costo del centro di responsabilita'
«Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro».
9. Al titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance monocratico, nonche' al personale della struttura di
supporto di cui al comma 5, si applicano i trattamenti economici di
seguito stabiliti e cosi' articolati:
a) per il titolare dell'organo monocratico, in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) per il responsabile della struttura di supporto di cui al
comma 5, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
generale;
c) al personale della struttura tecnica di supporto, di cui al
comma 7, il trattamento economico accessorio previsto per il
personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro di cui all'art. 13, comma 5, del presente regolamento.
Note all'art. 11:
- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili
rimedi.».
- Per l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 3.