Art. 11 
 
                Organismo indipendente di valutazione 
              della performance e struttura di supporto 
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  di
seguito denominato «OIV», svolge, in posizione di autonomia operativa
e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2  e  4  del
medesimo articolo 14. 
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'OIV puo'  accedere  agli
atti  e  ai  documenti  concernenti  le  attivita'  ministeriali   di
interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali  di
riferimento le informazioni necessarie.  Sugli  esiti  delle  proprie
attivita'  l'OIV  riferisce  al  Ministro  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.
150 del 2009. 
  3. L'OIV e' costituito in  organo  monocratico  secondo  i  criteri
stabiliti  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto  legislativo  n.  150  del
2009.   L'organo   monocratico   e'   nominato   dal   Ministro   per
l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola  volta,
secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli 14, comma 8,  e
14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
  4. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 14 e  14-bis  del
decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli  di
autonomia  e  imparzialita'  di  giudizio,  l'incarico  di   titolare
dell'OIV  monocratico  e'  conferito  a  personale   con   comprovata
esperienza nei campi della pianificazione, programmazione  strategica
e misurazione della performance. 
  5. Presso l'OIV e' istituita una struttura di supporto competente a
perfezionare  le  attivita'  istruttorie   e   quelle   propedeutiche
all'espletamento delle funzioni di  cui  al  comma  1.  La  struttura
sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione  e
di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo n. 150 del  2009  e  a  quelle  connesse  con  il
controllo strategico di cui all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.  L'organizzazione  interna  della
struttura e' definita con determinazione dell'OIV. 
  6. Il responsabile della struttura di cui al comma 5  e'  nominato,
con determinazione dell'OIV, all'interno del contingente  di  cui  al
comma  7,  fra  i  dipendenti  dell'Amministrazione  in  possesso  di
specifiche  professionalita'  ed   esperienza   nel   settore   della
misurazione della performance. 
  7. Alla struttura di cui al comma 5 e' assegnato un contingente  di
personale non superiore a cinque  unita'  del  ruolo  del  Ministero,
incluso  il  responsabile,  da  intendersi  aggiuntivo  rispetto   al
contingente  complessivo  di  cui  all'articolo  12,  comma   1.   Le
assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti,  previo
parere del titolare dell'OIV, fra coloro che  sono  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 6. 
  8. L'OIV costituisce centro di costo del centro di  responsabilita'
«Gabinetto  e  Uffici  di  diretta   collaborazione   all'opera   del
Ministro». 
  9. Al titolare dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance monocratico, nonche'  al  personale  della  struttura  di
supporto di cui al comma 5, si applicano i trattamenti  economici  di
seguito stabiliti e cosi' articolati: 
    a)  per  il  titolare  dell'organo  monocratico,  in   una   voce
retributiva di importo  non  superiore  a  quello  massimo  del  solo
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad  ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) per il responsabile della struttura  di  supporto  di  cui  al
comma 5, in una  voce  retributiva  onnicomprensiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei  dirigenti  preposti  ad  ufficio  dirigenziale  di  livello  non
generale; 
    c) al personale della struttura tecnica di supporto,  di  cui  al
comma  7,  il  trattamento  economico  accessorio  previsto  per   il
personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro di cui all'art. 13, comma 5, del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  l'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  286  recante  «Riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed  altri
          atti di indirizzo  politico.  L'attivita'  stessa  consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate  dalle
          norme,  gli  obiettivi  operativi  prescelti,   le   scelte
          operative effettuate e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          materiali assegnate, nonche'  nella  identificazione  degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per  la  mancata  o  parziale  attuazione,  dei   possibili
          rimedi.». 
              - Per l'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 3.