Art. 12
Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta
collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 10 e
all'articolo 11, e' stabilito, nel rispetto degli stanziamenti a
bilancio per gli organi di diretta collaborazione, in complessive 100
unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente
degli Uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono
essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero
altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo,
comando, aspettativa, o in altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non
fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della
capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a
complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di venti unita'
del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla
pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e
nel limite di ulteriori massime ventotto unita', esperti e consulenti
di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di
competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con
contratti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di 100 unita' stabilito
dal comma 1, sono individuati, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo
svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello
dirigenziale non generale non superiore a due, nei limiti
dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a
determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In aggiunta al contingente di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un
massimo di cinque Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone
dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del
Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite
dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo
della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del
Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal
Capo dell'Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico e dal
responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Le posizioni di Vice Capo di Gabinetto e Vice Capo dell'Ufficio
legislativo si intendono ricomprese nel contingente di cui al comma
1.
6. Fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del
Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le
assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le
consulenze e i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 5 decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta
giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
Note all'art. 12:
- Si riporta il comma 6 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.».
- Per l'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 3.