Art. 12 
 
          Personale degli uffici di diretta collaborazione 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione, ad eccezione di  quello  di  cui  all'articolo  10  e
all'articolo 11, e' stabilito,  nel  rispetto  degli  stanziamenti  a
bilancio per gli organi di diretta collaborazione, in complessive 100
unita', comprensive delle unita' addette  al  funzionamento  corrente
degli Uffici medesimi. Entro  tale  contingente  complessivo  possono
essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del  Ministero  ovvero
altri  dipendenti  pubblici,  anche  in  posizione  di  fuori  ruolo,
comando, aspettativa, o in  altre  analoghe  posizioni  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  nonche',  per  sopperire  ad  esigenze  non
fronteggiabili  con  il  personale  in  servizio,  nei  limiti  della
capienza dei pertinenti capitoli di  bilancio  e,  in  tal  senso,  a
complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di  venti  unita'
del  predetto  contingente  complessivo,  personale   estraneo   alla
pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e
nel limite di ulteriori massime ventotto unita', esperti e consulenti
di particolare professionalita' e specializzazione nelle  materie  di
competenza del Ministero e in  quelle  giuridico-amministrative,  con
contratti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del  criterio
dell'invarianza della spesa di cui  all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  2. Nell'ambito del contingente complessivo di 100 unita'  stabilito
dal comma 1, sono individuati, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  per  lo
svolgimento   di   funzioni   attinenti   ai   compiti   di   diretta
collaborazione,  un  numero  di  specifici   incarichi   di   livello
dirigenziale  non  generale  non  superiore   a   due,   nei   limiti
dell'esistente  dotazione  organica.  Tali  incarichi  concorrono   a
determinare il limite degli incarichi  conferibili,  anche  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. In aggiunta al contingente di cui all'articolo 12, commi 1 e  2,
possono essere chiamati a collaborare con  il  Ministro  fino  ad  un
massimo di cinque Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra  persone
dotate di elevata professionalita' nelle materie  di  competenza  del
Ministero. 
  4. Le posizioni relative ai responsabili degli  Uffici,  costituite
dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio  legislativo,  dal  Capo
della  Segreteria  del  Ministro,  dal  Segretario  particolare   del
Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal
Capo  dell'Ufficio  stampa,  dal  Consigliere   diplomatico   e   dal
responsabile  dell'Ufficio  rapporti  internazionali   si   intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 
  5. Le posizioni di Vice Capo di Gabinetto e Vice Capo  dell'Ufficio
legislativo si intendono ricomprese nel contingente di cui  al  comma
1. 
  6. Fatta salva la possibilita' di revoca anticipata  da  parte  del
Ministro  qualora  venga  meno  il  rapporto  fiduciario,  tutte   le
assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale,  le
consulenze e i contratti a tempo determinato, di cui ai commi  1,  2,
3, 4 e 5 decadono automaticamente, ove non confermati,  entro  trenta
giorni dal giuramento del nuovo Ministro. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il comma 6  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «6. Fermo restando quanto previsto dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater.». 
              - Per l'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 3.