Art. 13
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, e agli
altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei
trattamenti economici, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di
seguito articolato:
a) al Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai
capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento
accessorio di un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;
b) al Capo dell'Ufficio legislativo: una voce retributiva di
importo non superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio
dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento
accessorio di un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
c) al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della
Segreteria tecnica del Ministro, al Segretario particolare del
Ministro, al Capo Ufficio dei rapporti internazionali e del
cerimoniale, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato
nonche' ai vice Capo Gabinetto e ai vice capo Ufficio legislativo:
una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di livello
non generale del Ministero e un emolumento accessorio di un importo
non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai medesimi dirigenti;
d) al Capo dell'Ufficio stampa: un trattamento conforme a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la
qualifica di redattore capo; il trattamento economico del Capo
dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e omnicomprensivo nel caso
dell'attribuzione anche delle funzioni di portavoce del Ministro ai
sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;
e) al Portavoce del Ministro, ove nominato: trattamento non
superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1, ivi compresi i
loro vice, gli altri componenti degli Uffici di diretta
collaborazione, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, e il
Consigliere diplomatico mantengono il trattamento economico
dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi e' corrisposto un
emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione
nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012, in
attuazione del vigente quadro normativo in materia di limiti
retributivi e, in particolare, nel rispetto del limite di cui
all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. Tale emolumento accessorio e' fissato in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:
ai capi dipartimento per il Capo di Gabinetto;
ai dirigenti di ruolo di livello generale per il Capo
dell'Ufficio legislativo;
ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali per il Capo
segreteria del Ministro, per il Responsabile della Segreteria
tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro, per i vice Capo
di gabinetto, per i vice Capo Ufficio Legislativo, per il Consigliere
Diplomatico, per il capo Ufficio dei rapporti internazionali e del
cerimoniale, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' stabilito
dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito
delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del
Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del
programma «Indirizzo politico» della missione «Servizi istituzionali
e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione
del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
di voto «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di
previsione della spesa del Ministero. Al personale con contratto a
tempo determinato e' attribuito il trattamento economico previsto
dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni Centrali per
l'area dei funzionari. Al personale con contratto di collaborazione
e' attribuita una voce retributiva di importo non superiore al
trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti di
livello non generale del Ministero.
4. Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli Uffici di
diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione
in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo
non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione,
a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta,
della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi
effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli,
spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva
degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' e al miglioramento dei servizi. L'indennita' accessoria
di diretta collaborazione remunera anche la disponibilita' a orari
disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti nonche' le conseguenti ulteriori prestazioni
richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
6. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
non comporta incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti di
bilancio.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti all'articolo 14 comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note
relative alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 19 comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note
relative all'articolo 3.
- Per i riferimenti all'articolo 19 comma 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note
relative all'articolo 3.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, si veda nelle note
relative alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 23-ter, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
veda nelle note relative alle premesse.