Art. 13 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione,  e  agli
altri  componenti  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione,  ferme
restando le vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei
trattamenti    economici,    spetta    un    trattamento    economico
onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come  di
seguito articolato: 
    a) al Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore  alla
misura massima del trattamento economico  fondamentale  spettante  ai
capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 165  del  2001  e  un  emolumento
accessorio di un  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del
trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento; 
    b) al Capo dell'Ufficio  legislativo:  una  voce  retributiva  di
importo non superiore alla misura massima del  trattamento  economico
fondamentale  spettante  ai   dirigenti   preposti   a   un   ufficio
dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un  emolumento
accessorio di un  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del
trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti; 
    c)  al  Capo  della  Segreteria  del  Ministro,  al  Capo   della
Segreteria  tecnica  del  Ministro,  al  Segretario  particolare  del
Ministro,  al  Capo  Ufficio  dei  rapporti  internazionali   e   del
cerimoniale, ai Capi delle Segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato
nonche' ai vice Capo Gabinetto e ai vice  capo  Ufficio  legislativo:
una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di  livello
non generale del Ministero e un emolumento accessorio di  un  importo
non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento   accessorio
spettante ai medesimi dirigenti; 
    d) al Capo dell'Ufficio stampa: un trattamento conforme a  quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con  la
qualifica di  redattore  capo;  il  trattamento  economico  del  Capo
dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e omnicomprensivo nel caso
dell'attribuzione anche delle funzioni di portavoce del  Ministro  ai
sensi dell'articolo 7 del presente regolamento; 
    e) al Portavoce  del  Ministro,  ove  nominato:  trattamento  non
superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per  i
giornalisti con la qualifica di redattore capo. 
  2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1,  ivi  compresi  i
loro  vice,  gli   altri   componenti   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione, se dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,  e  il
Consigliere   diplomatico   mantengono   il   trattamento   economico
dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi e'  corrisposto  un
emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta  collaborazione
nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto  disposto  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  23  marzo  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del  16  aprile  2012,  in
attuazione  del  vigente  quadro  normativo  in  materia  di   limiti
retributivi e,  in  particolare,  nel  rispetto  del  limite  di  cui
all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214.  Tale  emolumento  accessorio  e'  fissato  in  un  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante: 
    ai capi dipartimento per il Capo di Gabinetto; 
    ai  dirigenti  di  ruolo  di  livello  generale   per   il   Capo
dell'Ufficio legislativo; 
    ai dirigenti di uffici dirigenziali  non  generali  per  il  Capo
segreteria  del  Ministro,  per  il  Responsabile  della   Segreteria
tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro, per i vice  Capo
di gabinetto, per i vice Capo Ufficio Legislativo, per il Consigliere
Diplomatico, per il capo Ufficio dei rapporti  internazionali  e  del
cerimoniale, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  3. Il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione  e'  stabilito
dal Ministro  all'atto  del  conferimento  dell'incarico  nell'ambito
delle risorse destinate a legislazione vigente al  funzionamento  del
Gabinetto e degli Uffici di diretta  collaborazione  nell'ambito  del
programma «Indirizzo politico» della missione «Servizi  istituzionali
e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione
del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
di voto «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di
previsione della spesa del Ministero. Al personale  con  contratto  a
tempo determinato e' attribuito  il  trattamento  economico  previsto
dalla contrattazione collettiva del comparto  Funzioni  Centrali  per
l'area dei funzionari. Al personale con contratto  di  collaborazione
e' attribuita una  voce  retributiva  di  importo  non  superiore  al
trattamento economico fondamentale  e  accessorio  dei  dirigenti  di
livello non generale del Ministero. 
  4. Ai dirigenti di livello non generale assegnati  agli  Uffici  di
diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione  di  posizione
in misura equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero  nonche',  in  attesa  di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  importo
non superiore al settanta per cento della retribuzione di  posizione,
a  fronte  delle  specifiche  responsabilita'  connesse  all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione  professionale  posseduta,
della disponibilita'  a  orari  disagevoli  e  della  qualita'  della
prestazione individuale. 
  5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione, a  fronte  delle  responsabilita'  e  degli  obblighi
effettivi di reperibilita' e di disponibilita'  a  orari  disagevoli,
spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva
degli  istituti  retributivi  finalizzati  all'incentivazione   della
produttivita' e al miglioramento dei servizi. L'indennita' accessoria
di diretta collaborazione remunera anche la  disponibilita'  a  orari
disagevoli  eccedenti  quelli  stabiliti  in  via   ordinaria   dalle
disposizioni vigenti nonche'  le  conseguenti  ulteriori  prestazioni
richieste dai responsabili  degli  uffici.  In  attesa  di  specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita'  e'  determinata
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  6. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  articolo
non comporta  incrementi  di  spesa  rispetto  agli  stanziamenti  di
bilancio. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti all'articolo 14 comma 2 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  veda  nelle  note
          relative alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'articolo 19 comma 3 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  veda  nelle  note
          relative all'articolo 3. 
              - Per i riferimenti all'articolo 19 comma 4 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  veda  nelle  note
          relative all'articolo 3. 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, si  veda  nelle  note
          relative alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'articolo 23-ter, comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          veda nelle note relative alle premesse.