Art. 15 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
  ottobre   2023,   n.   178,   recante   «Regolamento   recante   la
  riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
  alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1,  comma  2,  del
  decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2024, al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante  «Regolamento
recante la riorganizzazione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1,  comma
2,  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «quindici posizioni,» sono
sostituite dalle seguenti:  «sedici  posizioni,  di  cui  una  presso
l'Ufficio di Gabinetto,»; 
    b) la Tabella A di cui all'Allegato 1 e' sostituita dalla Tabella
A di cui all'Allegato 1 del presente regolamento; 
    c) dopo la Tabella B di cui all'Allegato 1, il numero: «2062»  e'
sostituito dal seguente «2063». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  7  comma  2,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
          ottobre  2023,  n.  178,  recante   «Riorganizzazione   del
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle  foreste  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,  n.  74»,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 7 (Dotazioni organiche e misure  attuative).  -
          1. (omissis) 
                2. In applicazione  dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,
          dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge  27  dicembre
          2019,   n.   160,   nonche'   dell'articolo   19-bis    del
          decreto-legge  27  gennaio  2022  n.  4,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  nonche'
          dell'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge
          22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno  2023,  n.  74,  il  numero  dei  posti  di
          funzione di livello dirigenziale  generale  e'  fissato  in
          sedici posizioni, di cui una presso l'Ufficio di Gabinetto,
          ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento,  ed
          il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non
          generale e' fissato in sessantanove, di cui due presso  gli
          uffici di diretta collaborazione. 
                3. (omissis) 
                4. (omissis)».