Art. 15
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»
1. A decorrere dal 1° luglio 2024, al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento
recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «quindici posizioni,» sono
sostituite dalle seguenti: «sedici posizioni, di cui una presso
l'Ufficio di Gabinetto,»;
b) la Tabella A di cui all'Allegato 1 e' sostituita dalla Tabella
A di cui all'Allegato 1 del presente regolamento;
c) dopo la Tabella B di cui all'Allegato 1, il numero: «2062» e'
sostituito dal seguente «2063».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Dotazioni organiche e misure attuative). -
1. (omissis)
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonche' dell'articolo 19-bis del
decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonche'
dell'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero dei posti di
funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in
sedici posizioni, di cui una presso l'Ufficio di Gabinetto,
ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed
il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non
generale e' fissato in sessantanove, di cui due presso gli
uffici di diretta collaborazione.
3. (omissis)
4. (omissis)».