Art. 2 
 
            Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 
  1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e si
avvale, per l'esercizio delle  funzioni  ad  esso  attribuite,  degli
Uffici di diretta collaborazione. 
  2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e  svolgono  le
funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio decreto. 
  3. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
l'amministrazione, collaborando alla definizione  degli  obiettivi  e
all'elaborazione delle politiche  pubbliche,  nonche'  alla  relativa
valutazione  e  alle  connesse  attivita'   di   comunicazione,   con
particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo,  all'analisi
costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati. 
  4. Sono Uffici di diretta collaborazione: 
    a) l'Ufficio di Gabinetto; 
    b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare; 
    c) l'Ufficio legislativo; 
    d) la Segreteria tecnica del Ministro; 
    e) l'Ufficio stampa; 
    f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; 
    g) l'Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale; 
    h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  5. I Capi  degli  Uffici  di  cui  al  comma  4,  ivi  compreso  il
Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal  Ministro  con
proprio  decreto  per  la  durata  massima   del   relativo   mandato
governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata  per
cessazione del rapporto fiduciario. 
  6. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro, i Sottosegretari di  Stato  si  avvalgono  dell'Ufficio  di
Gabinetto, dell'Ufficio  legislativo,  dell'Ufficio  del  Consigliere
diplomatico  e  dell'Ufficio  dei  rapporti  internazionali   e   del
cerimoniale. 
  7. Gli Uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico  centro  di
responsabilita' amministrativa. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  reca:
          «Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio dello Stato, riordino  del  sistema  di  tesoreria
          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale  dello
          Stato».