Art. 2
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e si
avvale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, degli
Uffici di diretta collaborazione.
2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le
funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio decreto.
3. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e
all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa
valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con
particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi
costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
4. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio stampa;
f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
g) l'Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, ivi compreso il
Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con
proprio decreto per la durata massima del relativo mandato
governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per
cessazione del rapporto fiduciario.
6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di
Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio del Consigliere
diplomatico e dell'Ufficio dei rapporti internazionali e del
cerimoniale.
7. Gli Uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di
responsabilita' amministrativa.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 reca:
«Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato».