Art. 3 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il  Capo  di  Gabinetto  per  le
competenze  proprie  e  per  quelle   delegate   dal   Ministro.   In
particolare, l'Ufficio di Gabinetto: 
    a) coordina e cura i rapporti con gli altri organi costituzionali
e comunitari, con le autorita' amministrative indipendenti e  con  il
Consiglio di Stato; 
    b) svolge attivita' di  supporto  all'organo  politico  circa  la
destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo  4,  comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  in
raccordo con  i  dipartimenti  e  gli  uffici  dirigenziali  generali
competenti; 
    c)  sovrintende,  altresi',  alle   funzioni   di   comunicazione
istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici  e
le priorita' operative dell'azione di  comunicazione  del  Ministero,
ferme   restando   le   attribuzioni   gestionali   delle   strutture
amministrative del Ministero; 
    d) cura i rapporti con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; cura, inoltre, l'adozione dei  provvedimenti  di
concessione del patrocinio del Ministero. 
  2. Tale Ufficio, con provvedimento  del  Capo  di  Gabinetto,  puo'
essere articolato in distinte aree  organizzative  di  carattere  non
dirigenziale. 
  3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'attivita' di
indirizzo politico-amministrativo, coordina  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione e assicura il raccordo tra le  funzioni  di  indirizzo
del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero,  nel  rispetto
del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di  Gabinetto
definisce, altresi', con proprio provvedimento l'organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i  responsabili  degli
stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali
ai predetti  Uffici.  Il  Capo  di  Gabinetto  esamina  gli  atti  da
sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. 
  4.  Il  Capo  di  Gabinetto  e'  scelto  fra  magistrati  ordinari,
amministrativi  o  contabili,  avvocati  dello   Stato,   consiglieri
parlamentari, personale della  carriera  direttiva  della  Presidenza
della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo  di
livello  generale  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   fra
professori universitari di ruolo nell'area delle scienze  giuridiche,
ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita' tecniche  e  professionali  di  elevato  grado,
adeguate  alle  funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai   titoli
professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 
  5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto,  puo'  nominare,
con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra  i
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello
Stato, consiglieri parlamentari, personale della  carriera  direttiva
della Presidenza della Repubblica  o  della  Corte  costituzionale  o
delle autorita' indipendenti, nonche' fra  soggetti,  anche  estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacita' ed
esperienza  nelle  materie  di  competenza  del   Ministero   nonche'
nell'ambito dei rapporti con  le  Istituzioni  pubbliche  o  private.
L'incarico di vice Capo di Gabinetto puo' essere ricoperto  anche  da
dirigenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni.  L'incarico  di
vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo,
fatta salva  la  possibilita'  di  revoca  anticipata  da  parte  del
Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario. 
  6.  Ai  fini  del  supporto   dell'organo   politico,   nell'ambito
dell'Ufficio di Gabinetto e' operativa la «Segreteria  Principale  di
Sicurezza NATO-UE/S», sede dell'Organo Centrale di Sicurezza, per  lo
svolgimento dei compiti  indicati  nel  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre  2015,  n.  5,  che  disciplina  la
tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e  delle  informazioni
classificate e a diffusione esclusiva. 
  7. Ai sensi dell'articolo 8, commi 8, 9 e 10, del  decreto-legge  2
marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56, a  decorrere  dal  1°  luglio  2024,  nell'ambito
dell'Ufficio di Gabinetto e' individuato, ai sensi e per gli  effetti
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di
studio e  di  analisi  in  materia  di  valutazione  delle  politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  per   coadiuvare   e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di  indirizzo
e coordinamento delle articolazioni ministeriali  nel  settore  delle
politiche di bilancio, nei limiti della  vigente  dotazione  organica
come rideterminata dalla Tabella A allegata al presente  regolamento.
Tale incarico non concorre a determinare il limite percentuale di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. 
  8. Nello svolgimento dell'incarico di cui al comma 7 e'  assicurato
il raccordo con il Capo di Gabinetto, al quale vengono sottoposti gli
esiti dell'attivita' svolta per le conseguenti determinazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'articolo 4 comma 1,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  reca:
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6 novembre 2015, n. 5 reca:  «Disposizioni  per  la  tutela
          amministrativa del segreto di Stato  e  delle  informazioni
          classificate e a diffusione esclusiva.». 
              - Per l'articolo 8, commi 8, 9 e 10, del  decreto-legge
          2 marzo 2024, n. 19, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).  -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.».