Art. 3
Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. In
particolare, l'Ufficio di Gabinetto:
a) coordina e cura i rapporti con gli altri organi costituzionali
e comunitari, con le autorita' amministrative indipendenti e con il
Consiglio di Stato;
b) svolge attivita' di supporto all'organo politico circa la
destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali
competenti;
c) sovrintende, altresi', alle funzioni di comunicazione
istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e
le priorita' operative dell'azione di comunicazione del Ministero,
ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture
amministrative del Ministero;
d) cura i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; cura, inoltre, l'adozione dei provvedimenti di
concessione del patrocinio del Ministero.
2. Tale Ufficio, con provvedimento del Capo di Gabinetto, puo'
essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non
dirigenziale.
3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'attivita' di
indirizzo politico-amministrativo, coordina gli Uffici di diretta
collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo
del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto
del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto
definisce, altresi', con proprio provvedimento l'organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli
stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali
ai predetti Uffici. Il Capo di Gabinetto esamina gli atti da
sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
4. Il Capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri
parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza
della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di
livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra
professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche,
ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita' tecniche e professionali di elevato grado,
adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli
professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, puo' nominare,
con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello
Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva
della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o
delle autorita' indipendenti, nonche' fra soggetti, anche estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacita' ed
esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonche'
nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni pubbliche o private.
L'incarico di vice Capo di Gabinetto puo' essere ricoperto anche da
dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni. L'incarico di
vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo,
fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del
Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
6. Ai fini del supporto dell'organo politico, nell'ambito
dell'Ufficio di Gabinetto e' operativa la «Segreteria Principale di
Sicurezza NATO-UE/S», sede dell'Organo Centrale di Sicurezza, per lo
svolgimento dei compiti indicati nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, che disciplina la
tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni
classificate e a diffusione esclusiva.
7. Ai sensi dell'articolo 8, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito
dell'Ufficio di Gabinetto e' individuato, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di
studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa, nonche' per coadiuvare e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo
e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio, nei limiti della vigente dotazione organica
come rideterminata dalla Tabella A allegata al presente regolamento.
Tale incarico non concorre a determinare il limite percentuale di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
8. Nello svolgimento dell'incarico di cui al comma 7 e' assicurato
il raccordo con il Capo di Gabinetto, al quale vengono sottoposti gli
esiti dell'attivita' svolta per le conseguenti determinazioni.
Note all'art. 3:
- Per l'articolo 4 comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 novembre 2015, n. 5 reca: «Disposizioni per la tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni
classificate e a diffusione esclusiva.».
- Per l'articolo 8, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge
2 marzo 2024, n. 19, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».