Art. 5 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1.   L'Ufficio   legislativo   cura   l'attivita'   legislativa   e
regolamentare nelle  materie  di  competenza  del  Ministero  con  la
collaborazione degli  uffici  del  Ministero  attraverso  lo  studio,
l'elaborazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione,
l'analisi dell'impatto e della fattibilita'  della  regolamentazione,
garantendo la qualita' del linguaggio normativo, lo snellimento e  la
semplificazione normativa. 
  2. Lo stesso Ufficio, inoltre: 
    a)  esamina  i  provvedimenti  da  sottoporre  al  Consiglio  dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; 
    b) garantisce il raccordo permanente  con  l'attivita'  normativa
del Parlamento; 
    c) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo
riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; 
    d) cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e
le altre amministrazioni, anche per quanto riguarda la  formazione  e
l'attuazione  normativa  di  atti   dell'Unione   europea   e   della
legislazione regionale; 
    e) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con  le  autorita'
amministrative indipendenti,  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e
di Bolzano, la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  la
Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio
di Stato; 
    f)  sovrintende  al   contenzioso   internazionale,   europeo   e
costituzionale; 
    g) svolge attivita' di consulenza giuridica e legislativa per  il
Ministro  e  i  Sottosegretari  e,  sulle  questioni  di  particolare
rilevanza,  coadiuva  gli  Uffici  di  diretta   collaborazione,   le
strutture dipartimentali e le direzioni generali. 
  3. Il  Capo  dell'Ufficio  legislativo  e'  scelto  fra  magistrati
ordinari,  amministrativi  e   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri  parlamentari,  dirigenti  di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni dotati di  elevata  professionalita'  ed  esperienza,
professori universitari di ruolo nell'area delle  scienze  giuridiche
nonche' fra soggetti, anche estranei alla  pubblica  amministrazione,
in possesso di elevata e comprovata capacita' ed esperienza nel campo
della consulenza giuridica e  legislativa  e  della  progettazione  e
produzione normativa. 
  4. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, puo'
nominare, con proprio decreto, fino  a  due  vice  Capi  dell'Ufficio
legislativo  scelti  fra:  magistrati  ordinari,   amministrativi   e
contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,  dirigenti
di  ruolo  delle  pubbliche   amministrazioni   dotati   di   elevata
professionalita' ed  esperienza,  professori  universitari  di  ruolo
nell'area  delle  scienze  giuridiche  nonche'  fra  soggetti,  anche
estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso  di  elevata  e
comprovata  capacita'  ed  esperienza  nel  campo  della   consulenza
giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
La durata dell'incarico di  vice  Capo  dell'Ufficio  legislativo  e'
limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la
nomina, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del
Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario. 
  5.  Il  Nucleo  di  valutazione  degli  atti  dell'Unione  europea,
istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e' incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo  20  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea»: 
                «Art.  20   (Nuclei   di   valutazione   degli   atti
          dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare  una  piu'
          efficace partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  del
          diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione  dello
          stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali
          individuano al  loro  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove  strutture
          organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli  atti
          dell'Unione europea. 
                2. I nuclei di  cui  al  comma  1  sono  composti  da
          personale  delle  diverse   articolazioni   delle   singole
          amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.  Essi
          assicurano il monitoraggio  delle  attivita'  di  rilevanza
          europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e
          contribuiscono alla predisposizione da parte di queste  dei
          rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
          trasmettere alle Camere o ad altri  soggetti  istituzionali
          ai sensi della presente legge. 
                3. I responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1
          assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
          presso il Comitato tecnico di valutazione,  salvo  che  non
          siano essi  stessi  designati  quali  rappresentanti  delle
          proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».