Art. 5
Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' legislativa e
regolamentare nelle materie di competenza del Ministero con la
collaborazione degli uffici del Ministero attraverso lo studio,
l'elaborazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione,
l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione,
garantendo la qualita' del linguaggio normativo, lo snellimento e la
semplificazione normativa.
2. Lo stesso Ufficio, inoltre:
a) esamina i provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) garantisce il raccordo permanente con l'attivita' normativa
del Parlamento;
c) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo
riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
d) cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e
le altre amministrazioni, anche per quanto riguarda la formazione e
l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e della
legislazione regionale;
e) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita'
amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e
di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la
Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio
di Stato;
f) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e
costituzionale;
g) svolge attivita' di consulenza giuridica e legislativa per il
Ministro e i Sottosegretari e, sulle questioni di particolare
rilevanza, coadiuva gli Uffici di diretta collaborazione, le
strutture dipartimentali e le direzioni generali.
3. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni dotati di elevata professionalita' ed esperienza,
professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche
nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
in possesso di elevata e comprovata capacita' ed esperienza nel campo
della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e
produzione normativa.
4. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, puo'
nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell'Ufficio
legislativo scelti fra: magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti
di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata
professionalita' ed esperienza, professori universitari di ruolo
nell'area delle scienze giuridiche nonche' fra soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e
comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza
giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo e'
limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la
nomina, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del
Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
5. Il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea,
istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 20 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea»:
«Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare una piu'
efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del
diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello
stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali
individuano al loro interno, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture
organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da
personale delle diverse articolazioni delle singole
amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi
assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza
europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei
rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali
ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1
assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non
siano essi stessi designati quali rappresentanti delle
proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».