Art. 7 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa, costituito  ai  sensi  dell'articolo  9  della
legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con  il  sistema  e  gli
organi  di  informazione  nazionali  e  internazionali;  effettua  il
monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna
stampa, con particolare riferimento  ai  profili  di  competenza  del
Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo  con  le  strutture
amministrative del Ministero, programmi e  iniziative  editoriali  di
informazione  istituzionale.  Ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo
articolo 9, il personale addetto alle funzioni  proprie  dell'Ufficio
stampa  e  il  Capo  dell'Ufficio  medesimo  devono  essere  iscritti
all'albo nazionale dei giornalisti. 
  2. All'Ufficio stampa e' preposto il Capo dell'Ufficio  stampa,  il
quale e' scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori  del  settore
dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle
pubbliche amministrazioni, enti, organismi e  imprese  pubbliche,  in
possesso di specifica capacita' e  comprovata  esperienza  nel  campo
della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2001, n. 422. 
  3. Il Ministro puo', altresi', nominare un portavoce, anche esterno
all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della  legge  7  giugno
2000, n. 150, dotato della necessaria  professionalita',  nell'ambito
del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, che,  in
collaborazione con l'Ufficio stampa, cura  i  rapporti  di  carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. 
  4. Le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono  essere
svolte dal Capo dell'Ufficio stampa. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
          150 recante: «Disciplina delle attivita' di informazione  e
          di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»: 
                «Art. 9 (Uffici  stampa).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi,  anche
          in forma associata, di un ufficio stampa, la cui  attivita'
          e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di  informazione
          di massa. 
                2. Gli uffici stampa  sono  costituiti  da  personale
          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
          di   personale   e'   costituita   da   dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando  o
          fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo   alla   pubblica
          amministrazione in  possesso  dei  titoli  individuati  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo  5,  utilizzato  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  nei
          bilanci  di  ciascuna  amministrazione  per   le   medesime
          finalita'. 
                3. L'ufficio stampa e' diretto  da  un  coordinatore,
          che assume la qualifica di capo ufficio stampa,  il  quale,
          sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
          dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
          informazione, assicurando il massimo grado di  trasparenza,
          chiarezza e tempestivita' delle  comunicazioni  da  fornire
          nelle materie di interesse dell'amministrazione. 
                4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio  stampa
          non possono esercitare, per tutta la  durata  dei  relativi
          incarichi,    attivita'    professionali    nei     settori
          radiotelevisivo, del  giornalismo,  della  stampa  e  delle
          relazioni  pubbliche.  Eventuali  deroghe  possono   essere
          previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 
                5.  Negli  uffici  stampa   l'individuazione   e   la
          regolamentazione dei profili  professionali  sono  affidate
          alla contrattazione collettiva nell'ambito di una  speciale
          area   di   contrattazione,    con    l'intervento    delle
          organizzazioni   rappresentative   della   categoria    dei
          giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici
          stampa delle regioni a statuto speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in via  transitoria,  sino
          alla definizione di una specifica disciplina  da  parte  di
          tali enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque
          non oltre il 31 ottobre 2019,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti. 
                5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso  gli
          uffici stampa delle amministrazioni di cui al  comma  1  ai
          quali,  in  data  antecedente  all'entrata  in  vigore  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi   al
          triennio  2016-2018,   risulti   applicato   il   contratto
          collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
          contratti individuali sottoscritti  sulla  base  di  quanto
          previsto dagli specifici  ordinamenti  dell'amministrazione
          di appartenenza, puo' essere riconosciuto  il  mantenimento
          del trattamento in godimento, se piu' favorevole,  rispetto
          a  quello  previsto  dai  predetti   contratti   collettivi
          nazionali  di  lavoro,  mediante  riconoscimento,  per   la
          differenza, di un assegno  ad  personam  riassorbibile,  in
          attuazione di quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  3,
          ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, con le modalita' e nelle misure  previste  dai  futuri
          contratti collettivi nazionali di lavoro.». 
              - Il Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,  n.
          422 reca: «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
          dei titoli professionali del personale da utilizzare presso
          le  pubbliche   amministrazioni   per   le   attivita'   di
          informazione  e  di  comunicazione   e   disciplina   degli
          interventi formativi». 
              - Si riporta l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n.
          150 recante: «Disciplina delle attivita' di informazione  e
          di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»: 
                «Art.  7  (Portavoce).  -  1.  L'organo  di   vertice
          dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da  un
          portavoce, anche esterno all'amministrazione,  con  compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale con gli organi di  informazione.  Il
          portavoce, incaricato dal medesimo organo,  non  puo',  per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa
          e delle relazioni pubbliche. 
                2.  Al  portavoce  e'   attribuita   una   indennita'
          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
          disponibili appositamente iscritte in bilancio da  ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.».