Art. 8 
 
                 Ufficio del Consigliere diplomatico 
 
  1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro  nelle
iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura  la
partecipazione  del   Ministro   alle   attivita'   degli   Organismi
internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali. 
  2. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con  proprio
decreto, d'intesa  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, ed e' scelto tra funzionari appartenenti
alla carriera diplomatica di grado non  inferiore  a  consigliere  di
legazione.