Art. 8
Ufficio del Consigliere diplomatico
1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle
iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la
partecipazione del Ministro alle attivita' degli Organismi
internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali.
2. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio
decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, ed e' scelto tra funzionari appartenenti
alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
legazione.