La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intendono: 
    a) per «start-up  innovative»:  le  start-up  innovative  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    b) per  «PMI  innovative»:  le  piccole  e  medie  imprese  (PMI)
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25,  comma  2,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  recante:  «Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del  Paese»,  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, S.O. n. 194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  294
          del 18 dicembre 2012, S.O. n. 208: 
                «Art.   25   (Start-up   innovativa   e    incubatore
          certificato:  finalita',  definizione  e  pubblicita').   -
          Omissis. 
                2. Ai fini del presente decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
                  a); 
                  b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
                  c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia; 
                  d) a partire dal secondo anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
                  e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
                  f)  ha,   quale   oggetto   sociale   esclusivo   o
          prevalente,   lo   sviluppo,    la    produzione    e    la
          commercializzazione di prodotti  o  servizi  innovativi  ad
          alto valore tecnologico; 
                  g)  non  e'  stata  costituita  da   una   fusione,
          scissione societaria o a seguito di cessione di  azienda  o
          di ramo di azienda; 
                  h)  possiede  almeno  uno  dei  seguenti  ulteriori
          requisiti: 
                    1) le spese in ricerca e sviluppo sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
                    2) impiego  come  dipendenti  o  collaboratori  a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a due terzi della forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270; 
                    3) sia titolare o depositaria o licenziataria  di
          almeno una privativa industriale relativa a una  invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
                    Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          24 gennaio 2015, n.  3  recante:  «Misure  urgenti  per  il
          sistema bancario  e  gli  investimenti»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio  2015,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  70  del  25  marzo
          2015, S.O. n. 15: 
                «Art. 4 (Piccole e medie imprese  innovative).  -  1.
          Per "piccole e medie imprese innovative", di  seguito  "PMI
          innovative", si  intendono  le  PMI,  come  definite  dalla
          raccomandazione   2003/361/CE,   societa'   di    capitali,
          costituite anche in forma  cooperativa,  che  possiedono  i
          seguenti requisiti: 
                  a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, o in  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo spazio economico europeo, purche'  abbiano  una  sede
          produttiva o una filiale in Italia; 
                  b)  la  certificazione   dell'ultimo   bilancio   e
          dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro dei revisori contabili; 
                  c) le loro azioni non sono quotate  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  d) l'assenza di  iscrizione  al  registro  speciale
          previsto all'articolo 25, comma  8,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                  e) almeno due dei seguenti requisiti: 
                    1)  volume  di  spesa  in  ricerca,  sviluppo   e
          innovazione in misura uguale o superiore  al  3  per  cento
          della maggiore entita' fra  costo  e  valore  totale  della
          produzione della PMI innovativa. Dal computo per  le  spese
          in ricerca, sviluppo e innovazione sono  escluse  le  spese
          per l'acquisto e per la locazione  di  beni  immobili;  nel
          computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad
          alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
          aggiunta a quanto previsto  dai  principi  contabili,  sono
          altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
          innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
          e  competitivo,  quali  sperimentazione,  prototipazione  e
          sviluppo  del  piano  industriale;  le  spese  relative  ai
          servizi di incubazione forniti  da  incubatori  certificati
          come definiti dall'articolo 25, comma 5, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;  i  costi  lordi  di
          personale interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle
          attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi  soci
          ed amministratori; le spese legali per la  registrazione  e
          protezione di proprieta' intellettuale, termini  e  licenze
          d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato  e
          sono descritte in nota integrativa; 
                    2) impiego  come  dipendenti  o  collaboratori  a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          quinto della forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a un terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
                    3)  titolarita',  anche   quali   depositarie   o
          licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa
          a  una  invenzione  industriale,  biotecnologica,   a   una
          topografia di prodotto  a  semiconduttori  o  a  una  nuova
          varieta' vegetale ovvero titolarita' dei  diritti  relativi
          ad  un  programma  per  elaboratore  originario  registrato
          presso il Registro pubblico speciale per  i  programmi  per
          elaboratore,  purche'  tale  privativa   sia   direttamente
          afferente all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. 
                2.  Presso  le  Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  all'articolo
          2188 del codice civile, a  cui  le  PMI  innovative  devono
          essere iscritte; la sezione  speciale  del  registro  delle
          imprese  consente  la  condivisione,  nel  rispetto   della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni   relative,    per    le    PMI    innovative:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al  patrimonio
          netto, al sito internet, ai rapporti con gli  altri  attori
          della filiera. 
                3. L'iscrizione avviene a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
                  a) ragione sociale e codice fiscale; 
                  b) data e luogo di costituzione, nome  e  indirizzo
          del notaio; 
                  c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
                  d) oggetto sociale; 
                  e)   breve   descrizione   dell'attivita'   svolta,
          comprese l'attivita' e le  spese  in  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione; 
                  f) elenco dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a
          societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993,   n.   580,   e   successive    modificazioni,    con
          autocertificazione di veridicita', indicando altresi',  per
          ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per
          conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo
          il socio agisce; 
                  g) elenco delle societa' partecipate; 
                  h)  indicazione  dei  titoli  di  studio  e   delle
          esperienze professionali dei soci e del  personale  la  cui
          prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa
          delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili; 
                  i)   indicazione   dell'esistenza   di    relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
                  l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
                  m) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
                  n) numero dei dipendenti; 
                  o) sito internet. 
                4. Le informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
                5. Le informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
                6. Entro 30 giorni dall'approvazione del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante  legale  delle  PMI  innovative  attesta  il
          mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal  comma
          1 del presente  articolo,  e  deposita  tale  dichiarazione
          presso l'ufficio del registro delle imprese. 
                6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
          cui   al   comma   4    nella    piattaforma    informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  2,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
          comma 2. 
                7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei  requisiti
          di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate  dalla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai  sensi
          dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del   codice   civile,
          permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
          delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato  il
          mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. 
                8. Le Camere di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli  26,
          fatto  salvo  l'obbligo  del  pagamento  dei   diritti   di
          segreteria dovuti per adempimenti relativi alle  iscrizioni
          nel registro delle  imprese  nonche'  del  diritto  annuale
          dovuto in favore  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221;
          l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012,  si
          applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
          dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
          destinati   a   promuovere   gli   investimenti   per    il
          finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
          19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014. 
                9-bis. 
                9-ter. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
          delle  persone  fisiche  si  detrae  un  importo  pari   al
          cinquanta per cento della somma investita dal  contribuente
          nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'   PMI   innovative
          direttamente  ovvero  per  il  tramite  di   organismi   di
          investimento  collettivo  del   risparmio   che   investano
          prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
          alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
          Registro delle imprese al momento dell'investimento  ed  e'
          concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.  1407/2013  della
          Commissione europea del 18 dicembre  2013  sugli  aiuti  de
          minimis.  L'investimento  massimo   detraibile   non   puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          300.000 e  deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre  anni;
          l'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli  interessi  legali.  La
          detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
          rispetto  alla  detrazione  di  cui  all'articolo  29   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
          all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
          Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui  al
          secondo periodo, e' fruibile esclusivamente  la  detrazione
          di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n.  179  del
          2012 nei limiti del regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 
                10. Al testo unico delle disposizioni in  materia  di
          intermediazioni finanziarie di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  0a) all'articolo 1: 
                    1) al comma 5-novies, le parole: "portale per  la
          raccolta di  capitali  per  le  start-up  innovative"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "portale  per  la  raccolta  di
          capitali  per  le  start-up  innovative  e   per   le   PMI
          innovative" e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          ", delle PMI innovative e degli organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio o  altre  societa'  che  investono
          prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
          come individuati, rispettivamente, dalle lettere  e)  e  f)
          del comma  2  dell'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 gennaio  2014,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014"; 
                    2)  dopo  il  comma  5-decies  e'   inserito   il
          seguente: 
                    "5-undecies.  Per  'piccola   e   media   impresa
          innovativa' o 'PMI innovativa' si intende la  PMI  definita
          dall'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2015, n. 3"; 
                  a) alla rubrica del  capo  III-quater,  del  titolo
          III, della Parte II, dopo le parole: "start-up  innovative"
          sono inserite le seguenti: "e le PMI innovative"; 
                  b) all'articolo 50-quinquies: 
                    1)  alla  rubrica,  dopo  le  parole:   "start-up
          innovative" sono inserite le seguenti: "e PMI innovative"; 
                    2)  al  comma  1,  dopo  le   parole:   "start-up
          innovative" sono  inserite  le  seguenti:  ",  per  le  PMI
          innovative, per gli organismi  di  investimento  collettivo
          del risparmio e per le societa' di capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative"; 
                    3)  al  comma  2,  dopo  le   parole:   "start-up
          innovative" sono  inserite  le  seguenti:  ",  per  le  PMI
          innovative, per gli organismi  di  investimento  collettivo
          del risparmio e per le societa' di capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative"; 
                  c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo  le  parole:
          "start-up innovative" sono aggiunte le seguenti:  ",  dalle
          PMI innovative, dagli organismi di investimento  collettivo
          del risparmio o altre societa' di  capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative"; 
                  c-bis)  all'articolo  100-ter,  comma  2,  dopo  le
          parole: "start-up innovativa" sono inserite le seguenti: "o
          della PMI innovativa"; 
                  c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma  2  sono
          aggiunti i seguenti: 
                    "2-bis.  In  alternativa   a   quanto   stabilito
          dall'articolo 2470, secondo  comma,  del  codice  civile  e
          dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  per  la
          sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione
          di  quote  rappresentative   del   capitale   di   start-up
          innovative e di  PMI  innovative  costituite  in  forma  di
          societa' a responsabilita' limitata: 
                    a) la sottoscrizione o l'acquisto possono  essere
          effettuati per il tramite di  intermediari  abilitati  alla
          resa di uno o piu' dei  servizi  di  investimento  previsti
          dall'articolo 1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e);  gli
          intermediari  abilitati  effettuano  la  sottoscrizione   o
          l'acquisto delle quote in nome  proprio  e  per  conto  dei
          sottoscrittori  o  degli  acquirenti  che  abbiano  aderito
          all'offerta tramite portale; 
                    b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  comunicano  al
          registro delle imprese la  loro  titolarita'  di  soci  per
          conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
          le condizioni di adesione  pubblicate  nel  portale  devono
          espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
          di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
          avvalersi del regime alternativo di cui al presente  comma,
          comporti il  contestuale  e  obbligatorio  conferimento  di
          mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
                    1) effettuino l'intestazione delle quote in  nome
          proprio e per conto dei sottoscrittori o degli  acquirenti,
          tenendo adeguata evidenza  dell'identita'  degli  stessi  e
          delle quote possedute; 
                    2) rilascino, a richiesta  del  sottoscrittore  o
          dell'acquirente, un attestato di  conferma  comprovante  la
          titolarita' delle quote;  tale  attestato  di  conferma  ha
          natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
          diritti   sociali,   e'   nominativamente    riferito    al
          sottoscrittore  o  all'acquirente,  non  e'   trasferibile,
          neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
          non costituisce valido strumento per il trasferimento della
          proprieta' delle quote; 
                    3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti
          che ne facciano richiesta  di  alienare  le  quote  secondo
          quanto previsto alla lettera c) del presente comma; 
                    4) accordino ai sottoscrittori e agli  acquirenti
          la facolta' di richiedere, in ogni momento,  l'intestazione
          diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; 
                    c) la successiva alienazione delle quote da parte
          di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi  della  lettera
          b), numero 3), avviene mediante  semplice  annotazione  del
          trasferimento nei registri  tenuti  dall'intermediario;  la
          scritturazione e il trasferimento non  comportano  costi  o
          oneri  ne'  per  l'acquirente  ne'  per   l'alienante;   la
          successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
          fini dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed
          esaurisce le formalita' di cui all'articolo  2470,  secondo
          comma, del codice civile. 
                    2-ter. Il  regime  alternativo  di  trasferimento
          delle quote di cui al comma 2-bis deve  essere  chiaramente
          indicato nel portale, ove  e'  altresi'  prevista  apposita
          casella o altra idonea modalita' per  esercitare  l'opzione
          ovvero  indicare  l'intenzione  di  applicare   il   regime
          ordinario di cui  all'articolo  2470,  secondo  comma,  del
          codice  civile  e  all'articolo  36,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. 
                    2-quater. Ferma restando ogni altra  disposizione
          della  parte  II,  titolo  II,  capo  II,  l'esecuzione  di
          sottoscrizioni,  acquisti  e   alienazioni   di   strumenti
          finanziari  emessi  da  start-up  innovative   e   da   PMI
          innovative ovvero di  quote  rappresentative  del  capitale
          delle medesime, effettuati secondo  le  modalita'  previste
          alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
          non necessita della stipulazione di un contratto scritto  a
          norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo,  spesa
          o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
          deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
          e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni  praticate  da
          ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in  apposita
          sezione del sito  internet  di  ciascun  intermediario.  In
          difetto, nulla e' dovuto agli intermediari. 
                    2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui
          la  societa'  interessata  abbia  cessato  di  essere   una
          start-up innovativa per il  decorso  del  termine  previsto
          dall'articolo  25,  commi  2,  lettera   b),   e   3,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni,  gli  intermediari  provvedono  a
          intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori  e
          degli acquirenti direttamente agli  stessi.  L'intestazione
          ha luogo mediante comunicazione  dell'elenco  dei  titolari
          delle  partecipazioni  al  registro  delle  imprese  ed  e'
          soggetta  a  un  diritto  di  segreteria  unico,  a  carico
          dell'intermediario. Nel caso di opzione per  il  regime  di
          cui al comma 2-bis del  presente  articolo,  la  successiva
          registrazione  effettuata  dal   registro   delle   imprese
          sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui  all'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile". 
                10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
          imprenditoriale e con l'obiettivo  di  garantire  una  piu'
          uniforme applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          start-up innovative e  di  incubatori  certificati,  l'atto
          costitutivo  e  le  successive  modificazioni  di  start-up
          innovative sono redatti per atto pubblico ovvero  per  atto
          sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24  e
          25 del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
          e le  successive  modificazioni  sono  redatti  secondo  un
          modello uniforme adottato con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e sono trasmessi al  competente  ufficio
          del registro delle imprese  di  cui  all'articolo  8  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
                10-ter.  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico
          istituisce  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  un
          portale nel quale sono indicati  tutti  i  documenti  e  le
          informazioni   necessari   per   accedere   ai   bandi   di
          finanziamento pubblici e privati  diretti  e  indiretti  in
          favore delle piccole e medie imprese innovative di  cui  al
          presente articolo e delle start-up  innovative  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  successive  modificazioni.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n.  179
          del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  "di
          diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente  in
          Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse; 
                  b) al comma 2, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia;". 
                11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso
          il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   un   portale
          informatico che raccoglie tutti  gli  interventi  normativi
          relativi al settore delle  start-up  innovative  (SUI).  Il
          portale  informatico  deve  fornire   chiare   informazioni
          rispetto  alle  modalita'   di   accesso   ai   bandi,   ai
          finanziamenti e a tutte le forme  di  sostegno  offerte  al
          settore dalle strutture governative,  indicando  anche  gli
          enti di riferimento preposti come  interlocutori  dei  vari
          utilizzatori.  Il  portale  deve  altresi'  contenere   una
          sezione dedicata ai territori, nella quale  siano  indicati
          tutti i riferimenti regionali  e  locali,  con  particolare
          attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori  e
          delle  strutture  di  sostegno  alle  start-up  stesse.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                11-ter. Al decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 25,  comma  2,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                    "b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi"; 
                  b) all'articolo 26, comma 8,  secondo  periodo,  le
          parole:  "quarto  anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "quinto anno". 
                11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
          disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a  2  milioni  di
          euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
          di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
                  a) quanto a 1 milione di euro per  l'anno  2015,  a
          13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno   2019,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
          5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
                  b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015  e  a
          3,1 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
          parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro  per
          l'anno 2015 e a 3,1  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2016,  l'accantonamento  relativo  al   medesimo
          Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno  2015,
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
                11-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                11-sexies.  All'articolo  25  del  decreto-legge   18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  12,  lettera  e),  dopo  la  parola:
          "holding" sono inserite le seguenti: "ove non iscritte  nel
          registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
          dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni"; 
                  b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso. 
                11-septies.   All'articolo   32,   comma    7,    del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni, le parole: "entro il primo  marzo
          di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il  1°
          settembre di ogni anno". 
                11-octies. In deroga alle  vigenti  disposizioni,  le
          partecipazioni   assunte   nel   capitale   delle   imprese
          beneficiando dell'anticipazione  finanziaria  di  cui  agli
          articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
          successive modificazioni, devono essere limitate nel  tempo
          e  smobilizzate  non  appena  consentito  dal  mercato.  La
          cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in  ogni
          caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni  dalla
          data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia  una
          societa' di  gestione  del  risparmio,  entro  la  data  di
          effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
          che ha  acquisito  la  partecipazione.  Le  commissioni  di
          gestione di cui al punto 12.1 delle  disposizioni  generali
          di cui al decreto del Ministro delle  attivita'  produttive
          19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  23
          del 29  gennaio  2004,  dovute  all'investitore,  non  sono
          versate per il periodo  eccedente  i  sette  anni.  Restano
          ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
          riferimento degli interventi di cui al presente comma. 
                11-novies. Dopo il numero  7  della  lettera  a)  del
          comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio  2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102, e' inserito il seguente: 
                  "7-bis.  per  le  start-up   innovative,   di   cui
          all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,  n.  221,  e  successive  modificazioni,  durante  il
          periodo di iscrizione nella sezione speciale  del  registro
          delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25,  il
          limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera
          e' aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro". 
                12. All'onere derivante dal comma 9,  valutato  in  7
          milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                12-bis. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero dello  sviluppo
          economico, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          individuati le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni
          di cui al comma 9. 
                12-ter. L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
          comma 9 del presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea; alla richiesta provvede  il  Ministero
          dello sviluppo economico.».