La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per «start-up innovative»: le start-up innovative di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) per «PMI innovative»: le piccole e medie imprese (PMI)
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante: «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, S.O. n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294
del 18 dicembre 2012, S.O. n. 208:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita'). -
Omissis.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a);
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione,
scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o
di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3 recante: «Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2015, S.O. n. 15:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - 1.
Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI
innovative", si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, societa' di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i
seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e
dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale
previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e
innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento
della maggiore entita' fra costo e valore totale della
produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese
in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese
per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel
computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad
alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci
ed amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
quinto della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita', anche quali depositarie o
licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa
a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale ovvero titolarita' dei diritti relativi
ad un programma per elaboratore originario registrato
presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, purche' tale privativa sia direttamente
afferente all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione
della domanda in formato elettronico, contenente le
seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo
del notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta,
comprese l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, con
autocertificazione di veridicita', indicando altresi', per
ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per
conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo
il socio agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle
esperienze professionali dei soci e del personale la cui
prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa
delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono
sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative
assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale delle PMI innovative attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma
1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
cui al comma 4 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
comma 2.
7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti
di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26,
fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di
segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni
nel registro delle imprese nonche' del diritto annuale
dovuto in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si
applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.
9-bis.
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al
cinquanta per cento della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e'
concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La
detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al
secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione
di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del
2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la
raccolta di capitali per le start-up innovative" sono
sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative e per le PMI
innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", delle PMI innovative e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f)
del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014";
2) dopo il comma 5-decies e' inserito il
seguente:
"5-undecies. Per 'piccola e media impresa
innovativa' o 'PMI innovativa' si intende la PMI definita
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3";
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo
III, della Parte II, dopo le parole: "start-up innovative"
sono inserite le seguenti: "e le PMI innovative";
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up
innovative" sono inserite le seguenti: "e PMI innovative";
2) al comma 1, dopo le parole: "start-up
innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI
innovative, per gli organismi di investimento collettivo
del risparmio e per le societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
3) al comma 2, dopo le parole: "start-up
innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI
innovative, per gli organismi di investimento collettivo
del risparmio e per le societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole:
"start-up innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle
PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo
del risparmio o altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le
parole: "start-up innovativa" sono inserite le seguenti: "o
della PMI innovativa";
c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. In alternativa a quanto stabilito
dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e
dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la
sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione
di quote rappresentative del capitale di start-up
innovative e di PMI innovative costituite in forma di
societa' a responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere
effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla
resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o
l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito
all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al
registro delle imprese la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono
espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma,
comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di
mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti,
tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e
delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la
titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferito al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti
che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo
quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti
la facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione
diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte
di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera
b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo
comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento
delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita
casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione
ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime
ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del
codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione
della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di
sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da start-up innovative e da PMI
innovative ovvero di quote rappresentative del capitale
delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste
alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
non necessita della stipulazione di un contratto scritto a
norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa
o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita
sezione del sito internet di ciascun intermediario. In
difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui
la societa' interessata abbia cessato di essere una
start-up innovativa per il decorso del termine previsto
dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, gli intermediari provvedono a
intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e
degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione
ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari
delle partecipazioni al registro delle imprese ed e'
soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di
cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva
registrazione effettuata dal registro delle imprese
sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo
2470, secondo comma, del codice civile".
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu'
uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto
costitutivo e le successive modificazioni di start-up
innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto
sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e
25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
e le successive modificazioni sono redatti secondo un
modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio
del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico
istituisce nel proprio sito internet istituzionale un
portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le
informazioni necessari per accedere ai bandi di
finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in
favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al
presente articolo e delle start-up innovative di cui al
comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179
del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di
diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in
Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;".
11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso
il Ministero dello sviluppo economico, un portale
informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi
relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il
portale informatico deve fornire chiare informazioni
rispetto alle modalita' di accesso ai bandi, ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al
settore dalle strutture governative, indicando anche gli
enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari
utilizzatori. Il portale deve altresi' contenere una
sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati
tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare
attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e
delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi";
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le
parole: "quarto anno" sono sostituite dalle seguenti:
"quinto anno".
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno
2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a
13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a
3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola:
"holding" sono inserite le seguenti: "ove non iscritte nel
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni";
b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso.
11-septies. All'articolo 32, comma 7, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, le parole: "entro il primo marzo
di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1°
settembre di ogni anno".
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le
partecipazioni assunte nel capitale delle imprese
beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli
articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo
e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La
cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni
caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla
data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una
societa' di gestione del risparmio, entro la data di
effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono
versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano
ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del
comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e' inserito il seguente:
"7-bis. per le start-up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il
periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il
limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera
e' aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro".
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7
milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati le modalita' di attuazione delle agevolazioni
di cui al comma 9.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al
comma 9 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero
dello sviluppo economico.».