Art. 2 
 
               Incentivi fiscali per gli investimenti 
             in start-up innovative e in PMI innovative 
 
  1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in  PMI
innovative per i quali e' riconosciuta  una  detrazione  dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo  29-bis  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo  4,  comma
9-ter, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33,  qualora   la
detrazione  sia  di  ammontare  superiore  all'imposta   lorda,   per
l'eccedenza e' riconosciuto un credito d'imposta  utilizzabile  nella
dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte  dovute  o  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e' fruibile nel periodo  di
imposta in cui e' presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  e  nei
periodi di imposta successivi. 
  2. Le disposizioni del  comma  1  si  applicano  agli  investimenti
effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2023. 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  1,8
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29-bis  del  citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
                «Art.  29-bis  (Incentivi  in  regime  «de   minimis»
          all'investimento in start-up innovative). - 1. A  decorrere
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione,   in   alternativa    a    quanto    previsto
          dall'articolo 29,  dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle
          persone fisiche si detrae un importo pari al 50  per  cento
          della somma investita dal contribuente nel capitale sociale
          di una o piu' start-up innovative direttamente  ovvero  per
          il tramite di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio  che  investano   prevalentemente   in   start-up
          innovative. 
                2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica  alle
          sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del
          Registro delle imprese  al  momento  dell'investimento.  La
          detrazione e' concessa ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione europea del  18  dicembre  2013
          sugli aiuti de minimis. 
                3.  L'investimento  massimo   detraibile   non   puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          100.000 e  deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre  anni;
          l'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.» 
              - Per i riferimenti all'art. 4 del citato decreto-legge
          24 gennaio 2015, n. 3 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241  recante:  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                1-bis. La  compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi
          importo maturati  a  titolo  di  contributi  nei  confronti
          dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori  di  lavoro
          non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
          quello di scadenza del termine mensile per la  trasmissione
          in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
          necessarie per il calcolo dei contributi da cui il  credito
          emerge  o  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  sua
          presentazione, se tardiva, ovvero dalla  data  di  notifica
          delle note di rettifica passive; b) dai  datori  di  lavoro
          che versano la  contribuzione  agricola  unificata  per  la
          manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza  del
          versamento  relativo  alla  dichiarazione   di   manodopera
          agricola da  cui  il  credito  emerge;  c)  dai  lavoratori
          autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
          esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
          iscritti  alla  Gestione  separata  presso  l'INPS  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, a decorrere dal decimo giorno successivo a  quello  di
          presentazione della dichiarazione dei  redditi  da  cui  il
          credito emerge.  Resta  impregiudicata  la  verifica  sulla
          correttezza  sostanziale  del  credito   compensato.   Sono
          escluse dalle compensazioni le aziende  committenti  per  i
          compensi  assoggettati  a   contribuzione   alla   suddetta
          Gestione separata presso l'INPS. 
                1-ter. La  compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi
          importo  per  premi  e  accessori  maturati  nei  confronti
          dell'INAIL puo'  essere  effettuata  a  condizione  che  il
          credito certo, liquido ed esigibile  sia  registrato  negli
          archivi del predetto Istituto. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di
          notifica  del  provvedimento,   della   compensazione   dei
          crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo;  detta
          esclusione  opera   a   prescindere   dalla   tipologia   e
          dall'importo dei crediti, anche qualora questi  ultimi  non
          siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
          la partita IVA  oggetto  del  provvedimento,  e  rimane  in
          vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282   recante:
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280  del
          29 novembre  2004,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».