Art. 4
Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI
innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe nazionale
delle ricerche
1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al
fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli
investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del
2012»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo
2015, n. 33,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una
delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine
dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli
investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3
del 2015»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma
1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che
consente un adeguato scambio di informazioni, che investono
prevalentemente nel capitale sociale di una o piu' imprese start-up
innovative o di una o piu' piccole e medie imprese innovative di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui
redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di
investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro
il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati
gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33»;
d) al comma 3:
1) dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni»
sono inserite le seguenti: «, gia' in possesso dell'investitore alla
data di entrata in vigore del presente decreto,»;
2) dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano
almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 3
dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle
plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento
ai sensi del presente comma»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato
regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare degli articoli 21 e 21
bis del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato
regolamento (UE) n. 651/2014 nonche' a quelli previsti dal Registro
nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo
economico».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023.
3. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalita' di
iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita
sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. Il Ministero dell'universita' e della ricerca rende
consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle
ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico
della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione
di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in
materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di
quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.
6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma
1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma
1, lettera d).
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 giugno
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 24 luglio 2021, S.O. n. 25) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Tassazione delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in start up innovative). -
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti
dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese
start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal
1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno
tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine
dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli
investimenti di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 179
del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche,
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di
piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4
del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 che
soddisfano almeno una delle condizioni previste dal
paragrafo 3 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, acquisite mediante
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine
dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli
investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge n. 3 del 2015.
2-bis. I redditi di capitale indicati all'art. 44,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello
Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che
consente un adeguato scambio di informazioni, che investono
prevalentemente nel capitale sociale di una o piu' imprese
start-up innovative o di una o piu' piccole e medie imprese
innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le
quote o azioni degli organismi di investimento collettivo
del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre
202 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli
investimenti di cui all'art. 29 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'art. 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di
partecipazioni, gia' in possesso dell'investitore alla data
di entrata in vigore del presente decreto, al capitale in
societa' di cui agli articoli 5, escluse le societa'
semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1,
lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella
misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano
reinvestite in imprese start up innovative di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di
cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3
che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal
citato paragrafo 3 dell'art. 21 del regolamento (UE) n.
651/2014, mediante la sottoscrizione del capitale sociale
entro il 31 dicembre 2025. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo non si applicano alle
plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di
reinvestimento ai sensi del presente comma.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono
attenuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in
particolare degli art. 21 e 21 bis del medesimo
regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento
(UE) n. 651/2014 nonche' a quelli previsti dal Registro
nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello
Sviluppo Economico.
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021";
b) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021".
5. Alle minori entrate derivanti dal presente
articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022,
11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro
per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9
milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per
l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante:
«Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del
31 luglio 1980, S.O.:
«Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Universita'). -
L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme
di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca,
compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e'
istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».