Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,
  in materia di agevolazioni agli  investimenti  in  start-up  e  PMI
  innovative, nonche' disposizioni in materia di  Anagrafe  nazionale
  delle ricerche 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al
fine dell'esenzione di  cui  al  primo  periodo  sono  agevolati  gli
investimenti di cui all'articolo 29  del  decreto-legge  n.  179  del
2012»; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le  parole:  «dalla  legge  24  marzo
2015, n. 33,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano  almeno  una
delle condizioni  previste  dal  paragrafo  3  dell'articolo  21  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»; 
      2) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Al  fine
dell'esenzione  di  cui  al  primo   periodo   sono   agevolati   gli
investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge  n.  3
del 2015»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I redditi di capitale indicati all'articolo  44,  comma
1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
percepiti dalle persone fisiche,  derivanti  dalla  partecipazione  a
organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  che
consente  un  adeguato  scambio  di   informazioni,   che   investono
prevalentemente nel capitale sociale di una o piu'  imprese  start-up
innovative o di una o piu' piccole e medie imprese innovative di  cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle  imposte  sui
redditi.  A  tale  fine,  le  quote  o  azioni  degli  organismi   di
investimento collettivo del risparmio devono essere  acquisite  entro
il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre  anni.  Sono  agevolati
gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e al comma  9  dell'articolo  4  del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33»; 
    d) al comma 3: 
      1) dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni»
sono inserite le seguenti: «, gia' in possesso dell'investitore  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,»; 
      2) dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3,»  sono  inserite  le  seguenti:  «che  soddisfano
almeno  una  delle  condizioni  previste  dal  citato   paragrafo   3
dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo  non  si  applicano  alle
plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di  reinvestimento
ai sensi del presente comma»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono  attuate  nel
rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni   previsti   dal   citato
regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare degli articoli 21 e 21
bis del medesimo regolamento.  Agli  adempimenti  di  cui  al  citato
regolamento (UE) n. 651/2014 nonche' a quelli previsti  dal  Registro
nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero  dello  sviluppo
economico». 
  2.  Le  disposizioni  del  comma   2-bis   dell'articolo   14   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  introdotto  dal  comma  1  del
presente  articolo,  si  applicano  agli  investimenti  effettuati  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2023. 
  3. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da  adottare,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i  criteri,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati  in  apposita
sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di  cui  all'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.
382.  Il   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   rende
consultabili,  con  accesso  libero  all'Anagrafe   nazionale   delle
ricerche, le informazioni sui progetti  e  sui  contributi  a  carico
della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti  nella  sezione
di cui al presente comma, nel rispetto della  disciplina  vigente  in
materia di protezione dei dati personali e della concorrenza. 
  4.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  di
quanto  previsto  dal  comma  3  nell'ambito  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di  2,6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029. 
  6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma
1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal  comma  3,  pari  a  1,5
milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
1, lettera d). 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante:  «Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123  del  25  giugno
          2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  luglio
          2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  176
          del 24 luglio 2021,  S.O.  n.  25)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  14  (Tassazione  delle  plusvalenze  derivanti
          dalla cessione di partecipazioni in start up innovative). -
          1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere
          c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917,  realizzate  da  persone  fisiche,  derivanti
          dalla cessione di partecipazioni  al  capitale  di  imprese
          start up innovative di cui all'articolo 25,  comma  2,  del
          decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          acquisite mediante sottoscrizione di capitale  sociale  dal
          1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute  per  almeno
          tre  anni  non  sono  soggette  a  imposizione.   Al   fine
          dell'esenzione di cui al primo periodo sono  agevolati  gli
          investimenti di cui all'art. 29 del  decreto-legge  n.  179
          del 2012. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche alle plusvalenze, di cui all'articolo  67,  comma  1,
          lettere c) e c-bis), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, realizzate  da  persone  fisiche,
          derivanti dalla cessione di partecipazioni al  capitale  di
          piccole e medie imprese innovative di  cui  all'articolo  4
          del decreto legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33  che
          soddisfano  almeno  una  delle  condizioni   previste   dal
          paragrafo 3 dell'art. 21 del regolamento (UE)  n.  651/2014
          della Commissione, del 17 giugno 2014,  acquisite  mediante
          sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31
          dicembre 2025 e possedute per  almeno  tre  anni.  Al  fine
          dell'esenzione di cui al primo periodo sono  agevolati  gli
          investimenti  di  cui  all'articolo   4,   comma   9,   del
          decreto-legge n. 3 del 2015. 
                2-bis. I redditi di capitale  indicati  all'art.  44,
          comma 1, lettera g), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone  fisiche,
          derivanti dalla partecipazione a organismi di  investimento
          collettivo del risparmio, residenti  nel  territorio  dello
          Stato membro dell'Unione europea  o  in  uno  Stato  membro
          aderente all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  che
          consente un adeguato scambio di informazioni, che investono
          prevalentemente nel capitale sociale di una o piu'  imprese
          start-up innovative o di una o piu' piccole e medie imprese
          innovative di cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo,
          sono esenti dalle imposte sui  redditi.  A  tale  fine,  le
          quote o azioni degli organismi di  investimento  collettivo
          del risparmio devono essere acquisite entro il 31  dicembre
          202 e detenute per almeno  tre  anni.  Sono  agevolati  gli
          investimenti  di  cui  all'art.  29  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma  9  dell'art.  4
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
                3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze  di
          cui all'articolo 67, comma 1,  lettere  c)  e  c-bis),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione  di
          partecipazioni, gia' in possesso dell'investitore alla data
          di entrata in vigore del presente decreto, al  capitale  in
          societa' di  cui  agli  articoli  5,  escluse  le  societa'
          semplici e gli enti ad esse  equiparati,  e  73,  comma  1,
          lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e  nella
          misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento,  siano
          reinvestite  in  imprese  start  up   innovative   di   cui
          all'articolo 25, comma 2,  del  decreto  legge  18  ottobre
          2012, n. 179, o in piccole e medie  imprese  innovative  di
          cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.  3
          che soddisfano almeno una  delle  condizioni  previste  dal
          citato paragrafo 3 dell'art. 21  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014, mediante la sottoscrizione del  capitale  sociale
          entro il 31 dicembre 2025. Le disposizioni di cui ai  commi
          1  e  2  del  presente  articolo  non  si  applicano   alle
          plusvalenze  derivanti  dalla  partecipazione  oggetto   di
          reinvestimento ai sensi del presente comma. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  3  sono
          attenuate  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti dal citato regolamento  (UE)  n.  651/2014,  e  in
          particolare  degli  art.  21  e   21   bis   del   medesimo
          regolamento. Agli adempimenti di cui al citato  regolamento
          (UE) n. 651/2014 nonche' a  quelli  previsti  dal  Registro
          nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero  dello
          Sviluppo Economico. 
                4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto-legge
          24 dicembre 2002, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al secondo periodo, le parole: "30 giugno  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021"; 
                  b) al terzo periodo, le parole:  "30  giugno  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021". 
                5.  Alle  minori  entrate  derivanti   dal   presente
          articolo valutate in 7,4 milioni di euro per  l'anno  2022,
          11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9
          milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di  euro  per
          l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante:
          «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di  formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e
          didattica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209  del
          31 luglio 1980, S.O.: 
                «Art. 63 (Ricerca scientifica nelle  Universita').  -
          L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica. 
                Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il
          Ministro  incaricato  del   coordinamento   della   ricerca
          scientifica e tecnologica promuovera' le  necessarie  forme
          di raccordo tra Universita' ed enti  pubblici  di  ricerca,
          compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. 
                Al fine di  evitare  ogni  superflua  duplicazione  e
          sovrapposizione  di  strutture  e   di   finanziamenti   e'
          istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge  29   novembre   2004,   n.   282,   recante:
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280  del
          29 novembre  2004,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».