Art. 5 
 
Modifiche  al  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
  intermediazione finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  lettera  i-quater),  numero  1),  le
parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «euro  50
milioni»; 
    b) all'articolo 35-undecies, comma 1-quater, le parole: «euro  25
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 ottobre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  «Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  71  del  26
          marzo 1998, S.O. n.  52,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  "IVASS":  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)":  il
          sistema  di  vigilanza  finanziaria  composto  dalla  Banca
          Centrale Europea e  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione  Unico  (MRU)":
          il  sistema  di  risoluzione   istituito   ai   sensi   del
          Regolamento  (UE)  806/2014,  composto  dal   Comitato   di
          Risoluzione  Unico   e   dalle   autorita'   nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i
          requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
          i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2,  lettere
          a)  o  b),  del  regolamento  (UE)  2019/2033,  o  la   Sim
          destinataria di una decisione dell'autorita' competente  ai
          sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h) 
                  i) "societa' di investimento a capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente  il
          proprio patrimonio; 
                  i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
          in gestione esterna" (Sicav in  gestione  esterna):  l'Oicr
          aperto  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a
          capitale variabile con sede legale e direzione generale  in
          Italia  avente   per   oggetto   esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto  mediante  l'offerta  di
          proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
          una societa' di gestione UE o un GEFIA  UE  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 38; 
                  i-bis) "societa' di investimento a capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi  e  che  gestisce  direttamente  il   proprio
          patrimonio; 
                  i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
          in gestione esterna" (Sicaf in  gestione  esterna):  l'Oicr
          chiuso  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a
          capitale fisso con sede  legale  e  direzione  generale  in
          Italia  avente   per   oggetto   esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto  mediante  l'offerta  di
          proprie   azioni   e   di   altri   strumenti    finanziari
          partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr  o
          un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
          tutte le seguenti condizioni: 
                    1)  il  patrimonio  netto  non  eccede  euro   50
          milioni; 
                    2)  ha  per  oggetto   esclusivo   l'investimento
          diretto del patrimonio  raccolto  in  PMI  non  quotate  su
          mercati regolamentati di cui all'articolo  2  paragrafo  1,
          lettera f), primo alinea, del  regolamento  (UE)  2017/1129
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 14  giugno  2017
          che  si  trovano  nella   fase   di   sperimentazione,   di
          costituzione  e  di   avvio   dell'attivita',   in   deroga
          all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 
                    3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                    4) dispone di un capitale sociale almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); 
                  j)   "fondo   comune   di   investimento":   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  "Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) "Oicr aperto":  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) "Oicr  chiuso":  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) "Oicr italiani": i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav in gestione  esterna,  le  Sicaf  e  le  Sicaf  in
          gestione esterna; 
                  m) "Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento, la Sicav  e  la  Sicav  in  gestione  esterna
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2009/65/CE; 
                  m-bis) "Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE"  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA  italiano):
          il fondo comune di investimento,  la  Sicav,  la  Sicav  in
          gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in  gestione  esterna
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) "Oicr alternativi UE  (FIA  UE)":  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) "Orci alternativi non UE (FIA  non  UE)":
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) "fondo europeo per il  venture  capital"
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  "fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale"  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-octies.1) "fondo di investimento europeo a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                  m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                  m-novies) "Oicr  feeder":  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) "Orci master": l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) "clienti professionali" o  "investitori
          professionali":   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  m-undecies.1) "Business Angel": gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                  m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                  n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  "societa'  di  gestione  UE":  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) "gestore di FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) "gestore di FIA  non  UE"  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav,  la  Sicaf,  la
          societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non  UE,  il
          gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
          e il gestore di FCM; 
                  q-ter)   "depositario   di   Oicr":   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
          feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
          fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
          in  gestione  esterna,  le   azioni   e   altri   strumenti
          partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna; 
                  r) "soggetti abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                  r-ter.1) "indice  di  riferimento"  o  "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-quater) "rating del credito": un parere  relativo
          al merito creditizio di  un'entita',  cosi'  come  definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                  r-quinquies) "agenzia di rating del  credito":  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          3, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w) "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  w-bis)  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                  w-bis.1) "prodotto di investimento al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.2)  "prodotto  d'investimento  al   dettaglio
          preassemblato"  o  "PRIP":   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.3) "prodotto di  investimento  assicurativo":
          un prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,  numero  2),  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  w-bis.4) "ideatore di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi"  o  "ideatore  di
          PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un  soggetto
          di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                  w-bis.6) "investitore al dettaglio  in  PRIIP":  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.7) "gestore del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale amministrato e/o gestito da  un  gestore  del
          mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
          e in base alle sue regole non discrezionali,  di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in  cui  i
          propri valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato.  La  scelta  dello  Stato  membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in
          Italia  o  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alle
          negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  italiano,  che
          hanno  scelto  l'Italia  come   Stato   membro   d'origine.
          L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro  d'origine.
          La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo  il  caso
          in cui i valori  mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'
          ammessi alla negoziazione in  alcun  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
          rientri tra gli emittenti di cui ai numeri  1),  2),  3)  e
          4-bis), della presente lettera; 
                    4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e  4)  i
          cui  valori  mobiliari   non   sono   piu'   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
          d'origine, ma sono stati ammessi alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato italiano o di altri Stati  membri  e,
          se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che  hanno
          scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di  mercato  inferiore  a  1  miliardo  di  euro.  Non   si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                  w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento":   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                    1) l'amministrazione  straordinaria,  nonche'  le
          misure adottate nel suo ambito; 
                    2) le  misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo
          60-bis.4; 
                    3) le misure, equivalenti a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                  w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  35-underdecies  del
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 35-undecies. - 1.  Per  le  finalita'  indicate
          dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e  la  Consob,
          nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i
          gestori autorizzati che gestiscono FIA  italiani  riservati
          il cui valore  totale  dei  beni  gestiti  non  supera  100
          milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti  non
          fanno ricorso alla leva finanziaria e non  consentono  agli
          investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni
          dopo  l'investimento  iniziale,   dall'applicazione   delle
          disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis. 
                1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative
          dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo
          e controllo e' adeguato per assicurare la sana  e  prudente
          gestione delle SiS e l'osservanza delle  disposizioni  loro
          applicabili.  Le  SiS  stipulano   un'assicurazione   sulla
          responsabilita' civile  professionale  adeguata  ai  rischi
          derivanti  dall'attivita'  svolta.  Le  SiS  applicano   le
          disposizioni   dettate   dalla   Consob   in   materia   di
          commercializzazione di OICR. 
                1-ter.  In  deroga  all'articolo  35-bis,  comma   1,
          lettera  e),  i   titolari   di   partecipazioni   indicati
          all'articolo 15, comma 1, rispettano i  soli  requisiti  di
          onorabilita'   previsti   dall'articolo   14.   In   deroga
          all'articolo 35-bis,  comma  5,  la  denominazione  sociale
          della   SiS   contiene   l'indicazione   di   societa'   di
          investimento semplice per azioni a capitale fisso. 
                1-quater. I  soggetti  che  controllano  una  SiS,  i
          soggetti   da   questi   direttamente   o    indirettamente
          controllati o  controllanti,  ovvero  sottoposti  a  comune
          controllo anche in virtu' di patti  parasociali  o  vincoli
          contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
          nonche'   i   soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo presso  una  o  piu'
          SiS possono procedere alla costituzione di una o piu'  SiS,
          nel rispetto del limite complessivo di euro 50 milioni.».