IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante
«Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale» e, in particolare, gli articoli da 10 a 22
concernenti il concordato preventivo biennale per i soggetti che
applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e in particolare
l'articolo 2-bis, recante disposizioni in materia di benefici
corrisposti ai lavoratori dipendenti e l'articolo 2-quater
concernente l'imposta sostitutiva per annualita' ancora accertabili
dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, concernente: «Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662» e, in particolare, l'articolo 2 concernente i
termini per la presentazione della dichiarazione in materia di
imposte sui redditi e di I.R.A.P.;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di riaprire i
termini entro cui i soggetti che applicano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale possono aderire al concordato preventivo
biennale ed estendere i benefici riconosciuti ai lavoratori
dipendenti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
rendere disponibili ulteriori risorse per la gestione delle
emergenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 novembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei
redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al
concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al
predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024
mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui
all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della
facolta' di cui al primo periodo non e' consentito nei casi in cui
nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore
imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore
credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata
entro la data del 31 ottobre 2024.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater
del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al
concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31
ottobre 2024.