IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale»; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  2024,  n.  13,  recante
«Disposizioni in materia di accertamento tributario e  di  concordato
preventivo biennale» e, in particolare,  gli  articoli  da  10  a  22
concernenti il concordato preventivo  biennale  per  i  soggetti  che
applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2024,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e  in  particolare
l'articolo  2-bis,  recante  disposizioni  in  materia  di   benefici
corrisposti  ai   lavoratori   dipendenti   e   l'articolo   2-quater
concernente l'imposta sostitutiva per annualita'  ancora  accertabili
dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, concernente: «Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  136,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662» e, in particolare, l'articolo 2 concernente  i
termini per  la  presentazione  della  dichiarazione  in  materia  di
imposte sui redditi e di I.R.A.P.; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  riaprire  i
termini entro cui i soggetti che applicano gli  indici  sintetici  di
affidabilita'  fiscale  possono  aderire  al  concordato   preventivo
biennale  ed  estendere  i  benefici   riconosciuti   ai   lavoratori
dipendenti; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
rendere  disponibili  ulteriori  risorse  per   la   gestione   delle
emergenze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 novembre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale 
 
  1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei
redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno  aderito  al
concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10  a  22  del
decreto legislativo 12 febbraio  2024,  n.  13,  possono  aderire  al
predetto concordato preventivo biennale entro  il  12  dicembre  2024
mediante la presentazione  della  dichiarazione  integrativa  di  cui
all'articolo 2, comma 8,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della
facolta' di cui al primo periodo non e' consentito nei  casi  in  cui
nella predetta dichiarazione  integrativa  sono  indicati  un  minore
imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore
credito rispetto a quelli riportati  nella  dichiarazione  presentata
entro la data del 31 ottobre 2024. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo  2-quater
del  decreto-legge  9  agosto   2024,   n.   113,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143,  l'adesione  al
concordato preventivo  biennale  si  intende  avvenuta  entro  il  31
ottobre 2024.