Art. 2 
 
                Benefici per i lavoratori dipendenti 
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge  9  agosto  2024,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori  del
matrimonio, riconosciuto, adottivo,  affiliato  o  affidato,  che  si
trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.  L'indennita'
di cui al comma 1 non spetta al  lavoratore  dipendente  coniugato  o
convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato,
o convivente sia beneficiario della stessa indennita'.»; 
    c) al comma 4, primo periodo, le  parole:  «indicando  il  codice
fiscale del coniuge e dei  figli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«indicando il codice fiscale del  coniuge  o  del  convivente  e  dei
figli»; 
    d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  224,7
milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  fa  fronte,   nelle   more
dell'accertamento delle maggiori entrate versate  nell'anno  2024  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio  2024,  n.
13, accertate con le modalita'  di  cui  al  comma  3,  del  suddetto
articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte,  per
il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.