Art. 2
Benefici per i lavoratori dipendenti
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del
matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si
trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'indennita'
di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o
convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato,
o convivente sia beneficiario della stessa indennita'.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice
fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti:
«indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei
figli»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono
sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7
milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more
dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.
13, accertate con le modalita' di cui al comma 3, del suddetto
articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per
il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.