Art. 3 
 
      Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze 
 
  1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge  18  ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni  di
euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui agli articoli 23, 24  e
29 del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.