Art. 3
Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze
1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di
euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui agli articoli 23, 24 e
29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.