Art. 10 
 
                       Regolamenti elettorali 
 
  1. Le modalita' operative delle operazioni  elettorali,  anche  con
modalita'  elettroniche  e  telematiche,  dei  Consigli  territoriali
avvengono nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento  e
del  Regolamento  adottato   dal   Consiglio   Nazionale   ai   sensi
dell'articolo 31-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.  Del  regolamento
adottato e' data comunicazione al Ministero della salute. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per l'articolo 31-bis del  decreto-legge  28  ottobre
          2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge  18
          dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.