Art. 10
Regolamenti elettorali
1. Le modalita' operative delle operazioni elettorali, anche con
modalita' elettroniche e telematiche, dei Consigli territoriali
avvengono nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e
del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi
dell'articolo 31-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Del regolamento
adottato e' data comunicazione al Ministero della salute.
Note all'art. 10:
- Per l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.