Art. 11 
 
Composizione,  elezione  e   presidenza   del   Consiglio   nazionale
                             dell'Ordine 
 
  1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi  e'  composto
dai presidenti dei consigli regionali  e  provinciali,  limitatamente
alle province di Trento e Bolzano, ai sensi  dell'articolo  28  della
legge 18 febbraio 1989, n. 56. Esso e' integrato dalla rappresentanza
elettiva della sezione B  dell'albo,  determinata  sulla  base  della
tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante  del  presente
regolamento. Qualora  il  numero  dei  componenti  di  diritto  della
sezione A dovesse subire variazioni in applicazione  dell'articolo  6
della citata legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B
sara' determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che
fa  parte  integrante  del  presente  regolamento.  Entro  30  giorni
dall'elezione  della  rappresentanza  nazionale  della  Sez.  B,   il
Ministro della Salute convoca il Consiglio Nazionale dell'Ordine  per
il suo insediamento, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della Legge 18
febbraio 1989 n. 56. 
  2. I consiglieri del  Consiglio  nazionale  rappresentano  tutti  i
professionisti iscritti negli albi tenuti dagli  ordini  regionali  e
provinciali e restano in carica quattro anni. 
  3. I rappresentanti della sezione B nel  Consiglio  nazionale  sono
eletti dai consigli regionali e provinciali. 
  4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della  sezione  B  nel
Consiglio nazionale, il Ministero della salute  entro  il  trentesimo
giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione  dei  risultati
delle elezioni di rinnovo dei Consigli territoriali convoca  mediante
apposito avviso i consigli  regionali  e  provinciali,  indicando  il
giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni.
Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti,  i
nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere  tra  coloro  che  si
sono candidati nel rispetto dei termini di  cui  al  comma  5.  Della
seduta  e'  redatto  apposito  verbale,  che  e'   sottoscritto   dai
consiglieri che  vi  hanno  partecipato.  Il  presidente  dell'Ordine
trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda  predisposta
dal Ministero della salute, con un numero di righe pari a quello  dei
consiglieri da eleggere. Si  considerano  non  apposti  i  nominativi
trascritti dopo quelli corrispondenti al numero  dei  consiglieri  da
eleggere. La  scheda  e'  immediatamente  trasmessa  tramite  pec  al
Ministero della salute. 
  5. Le candidature sono comunicate al Consiglio nazionale  entro  il
termine  stabilito  dal  Ministero  della   salute   nell'avviso   di
convocazione di cui al comma 4. Entro le successive  quarantotto  ore
il Consiglio nazionale  provvede  a  pubblicare  le  candidature  sul
proprio sito internet. Nel caso in cui nessun iscritto alla sezione B
dell'albo sia stato candidato o eletto ovvero  una  volta  eletto  vi
rinunci senza che vi siano altri iscritti alla sezione B che  abbiano
riportato voti, il Consiglio e' composto  dai  soli  membri  iscritti
alla sezione A. 
  6. A parita' di voti tra due o  piu'  candidati  e'  proclamato  il
candidato con minore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra  coloro
che abbiano uguale anzianita', il minore di eta'. 
  7. Il Ministero della  salute  provvede  alla  proclamazione  degli
eletti mediante decreto avente natura non regolamentare. 
  8. Il consigliere di diritto che e' venuto a mancare per  qualsiasi
causa e' sostituito  dal  nuovo  presidente  eletto  all'interno  del
Consiglio territoriale di cui trattasi o da eventuale Commissario. 
  9. I consiglieri elettivi che vengono a mancare per qualsiasi causa
sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria,  che,  per
minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si  riporta  l'articolo  28  della  citata  legge  18
          febbraio 1989, n. 56: 
              «Art. 28 (Consiglio nazionale  dell'ordine).  -  1.  Il
          Consiglio nazionale dell'ordine e' composto dai  presidenti
          dei consigli  regionali,  provinciali,  limitatamente  alle
          province di Trento e di Bolzano, e  di  quelli  di  cui  al
          precedente articolo 6. 
              2. E' convocato per la  prima  volta  dal  Ministro  di
          grazia e giustizia. 
              3. 
              4. Il presidente ha la  rappresentanza  dell'ordine  ed
          esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente  legge
          o da altre norme, ovvero dal Consiglio. 
              5. In  caso  di  impedimento  e'  sostituito  dal  vice
          presidente. 
              6.  Il  Consiglio  nazionale  dell'ordine  esercita  le
          seguenti attribuzioni: 
                a)  emana  il  regolamento  interno,   destinato   al
          funzionamento dell'ordine; 
                b)   provvede   alla   ordinaria   e    straordinaria
          amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
          immobiliare  dell'ordine  e  provvede   alla   compilazione
          annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; 
                c) predispone ed  aggiorna  il  codice  deontologico,
          vincolante  per  tutti  gli  iscritti,   e   lo   sottopone
          all'approvazione per referendum agli stessi; 
                d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
          concernenti la professione relativamente alle questioni  di
          rilevanza nazionale; 
                e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
          negli enti e nelle commissioni  a  livello  nazionale,  ove
          sono richiesti; 
                f) esprime pareri, su richiesta degli  enti  pubblici
          ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
          istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; 
                g) propone le  tabelle  delle  tariffe  professionali
          degli onorari minime e massime  e  delle  indennita'  ed  i
          criteri per il rimborso  delle  spese,  da  approvarsi  con
          decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto  con
          il Ministro della sanita'; 
                h) determina i contributi  annuali  da  corrispondere
          dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il  rilascio
          dei certificati  e  dei  pareri  sulla  liquidazione  degli
          onorari. I contributi e le tasse debbono  essere  contenuti
          nei limiti necessari per coprire le spese per una  regolare
          gestione dell'ordine».