Art. 11
Composizione, elezione e presidenza del Consiglio nazionale
dell'Ordine
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e' composto
dai presidenti dei consigli regionali e provinciali, limitatamente
alle province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 28 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56. Esso e' integrato dalla rappresentanza
elettiva della sezione B dell'albo, determinata sulla base della
tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente
regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della
sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6
della citata legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B
sara' determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che
fa parte integrante del presente regolamento. Entro 30 giorni
dall'elezione della rappresentanza nazionale della Sez. B, il
Ministro della Salute convoca il Consiglio Nazionale dell'Ordine per
il suo insediamento, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della Legge 18
febbraio 1989 n. 56.
2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano tutti i
professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e
provinciali e restano in carica quattro anni.
3. I rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale sono
eletti dai consigli regionali e provinciali.
4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel
Consiglio nazionale, il Ministero della salute entro il trentesimo
giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati
delle elezioni di rinnovo dei Consigli territoriali convoca mediante
apposito avviso i consigli regionali e provinciali, indicando il
giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni.
Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i
nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si
sono candidati nel rispetto dei termini di cui al comma 5. Della
seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai
consiglieri che vi hanno partecipato. Il presidente dell'Ordine
trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta
dal Ministero della salute, con un numero di righe pari a quello dei
consiglieri da eleggere. Si considerano non apposti i nominativi
trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da
eleggere. La scheda e' immediatamente trasmessa tramite pec al
Ministero della salute.
5. Le candidature sono comunicate al Consiglio nazionale entro il
termine stabilito dal Ministero della salute nell'avviso di
convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore
il Consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul
proprio sito internet. Nel caso in cui nessun iscritto alla sezione B
dell'albo sia stato candidato o eletto ovvero una volta eletto vi
rinunci senza che vi siano altri iscritti alla sezione B che abbiano
riportato voti, il Consiglio e' composto dai soli membri iscritti
alla sezione A.
6. A parita' di voti tra due o piu' candidati e' proclamato il
candidato con minore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro
che abbiano uguale anzianita', il minore di eta'.
7. Il Ministero della salute provvede alla proclamazione degli
eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.
8. Il consigliere di diritto che e' venuto a mancare per qualsiasi
causa e' sostituito dal nuovo presidente eletto all'interno del
Consiglio territoriale di cui trattasi o da eventuale Commissario.
9. I consiglieri elettivi che vengono a mancare per qualsiasi causa
sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per
minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine.
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 28 della citata legge 18
febbraio 1989, n. 56:
«Art. 28 (Consiglio nazionale dell'ordine). - 1. Il
Consiglio nazionale dell'ordine e' composto dai presidenti
dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle
province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al
precedente articolo 6.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di
grazia e giustizia.
3.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge
o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento e' sostituito dal vice
presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le
seguenti attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al
funzionamento dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione relativamente alle questioni di
rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove
sono richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici
ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali
degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i
criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con
decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con
il Ministro della sanita';
h) determina i contributi annuali da corrispondere
dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio
dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli
onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti
nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare
gestione dell'ordine».