Art. 12
Elezioni delle cariche istituzionali del Consiglio nazionale
dell'ordine degli psicologi
1. Sono cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'Ordine:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere.
2. Le elezioni delle cariche, di cui al comma 1, si tengono ogni
quattro anni durante la seduta di insediamento del Consiglio. Le
votazioni si svolgono contemporaneamente per ciascuno dei predetti
organi e risulta eletto il candidato che abbia raggiunto la
maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Dal terzo scrutinio in
poi e' sufficiente la maggioranza relativa.
3. Quando una carica viene meno prima del termine della sua
scadenza, si procede a nuove elezioni per la sua sostituzione; in tal
caso la durata del suo mandato e' limitato fino alla scadenza
originaria.
4. I componenti di diritto del Consiglio nazionale restano in
carica per il tempo in cui sono presidenti dei consigli dell'Ordine
territoriale.
5. Gli avvicendamenti dei componenti del Consiglio nazionale non
interrompono la continuita' di funzionamento del Consiglio nazionale
stesso.