Art. 12 
 
Elezioni  delle  cariche  istituzionali   del   Consiglio   nazionale
                     dell'ordine degli psicologi 
 
  1. Sono cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'Ordine: 
    a) il Presidente; 
    b) il Vice Presidente; 
    c) il Segretario; 
    d) il Tesoriere. 
  2. Le elezioni delle cariche, di cui al comma 1,  si  tengono  ogni
quattro anni durante la seduta  di  insediamento  del  Consiglio.  Le
votazioni si svolgono contemporaneamente per  ciascuno  dei  predetti
organi  e  risulta  eletto  il  candidato  che  abbia  raggiunto   la
maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Dal terzo  scrutinio  in
poi e' sufficiente la maggioranza relativa. 
  3. Quando una  carica  viene  meno  prima  del  termine  della  sua
scadenza, si procede a nuove elezioni per la sua sostituzione; in tal
caso la durata  del  suo  mandato  e'  limitato  fino  alla  scadenza
originaria. 
  4. I componenti di  diritto  del  Consiglio  nazionale  restano  in
carica per il tempo in cui sono presidenti dei  consigli  dell'Ordine
territoriale. 
  5. Gli avvicendamenti dei componenti del  Consiglio  nazionale  non
interrompono la continuita' di funzionamento del Consiglio  nazionale
stesso.