Art. 13 
 
                      Procedimenti disciplinari 
 
  1.   I   consigli   territoriali   dell'Ordine   degli    psicologi
nell'esercizio  della  funzione  disciplinare  separano  la  funzione
istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa  e
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare. 
  2. A tal fine, presso ogni  ordine  regionale  o  provinciale  sono
costituiti uffici istruttori, composti da 3 a 9 membri,  di  cui  uno
con funzioni di  coordinatore  iscritto  alla  sezione  A  dell'albo,
nominati dal consiglio  territoriale  dell'Ordine  tra  gli  iscritti
all'albo territoriale di competenza, che  non  siano  componenti  del
consiglio  stesso,  tra  cui  almeno  uno  iscritto  alla  sezione  B
dell'albo. Almeno uno dei componenti e' estraneo alla professione  ed
e'  in  possesso  di  competenze  giuridiche,  in  qualita'   di   ex
magistrato, docente universitario in materia  di  diritto,  avvocato.
Gli uffici istruttori sono costituiti  dopo  le  elezioni  successive
all'entrata in vigore del presente regolamento. 
  3. Nel caso di  procedimenti  che  coinvolgono  gli  iscritti  alla
sezione  B,  l'istruttoria  e'  sempre  affidata  all'intero  ufficio
istruttorio.  Parimenti,  il  componente   dell'ufficio   istruttorio
appartenente alla sezione B partecipa  alla  fase  istruttoria  degli
iscritti alla sezione A. 
  4. Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione  B,
ovvero in caso di astensione o ricusazione del  rappresentante  della
sezione B nell'ufficio istruttore, l'ufficio opera anche se  composto
esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A. 
  5.  Gli  uffici  istruttori  compiono  gli  atti  preordinati  alla
instaurazione del procedimento disciplinare relativo agli iscritti al
consiglio regionale o provinciale, con l'invito al  professionista  a
riferire  sui  fatti  oggetto  della  segnalazione.  All'esito  della
istruttoria trasmettono la  documentazione  al  competente  consiglio
territoriale per il giudizio disciplinare, con la richiesta  motivata
di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare decisa a
maggioranza dei presenti, con prevalenza,  in  caso  di  parita'  del
voto, del coordinatore formulando in tal caso i profili di  addebito,
previa audizione dell'interessato redigendo apposito verbale. 
  6.  Il  consiglio  regionale  o   provinciale   dell'ordine   degli
psicologi, composto dai consiglieri  appartenenti  alla  sezione  del
professionista  assoggettato  al  procedimento,  vista  la  relazione
dell'ufficio istruttorio  e  sentito  il  coordinatore  del  medesimo
ufficio che illustra la stessa in  sede  di  consiglio,  giudica  gli
iscritti al proprio albo. 
  7. I provvedimenti  disciplinari  vengono  adottati  dal  consiglio
dell'Ordine composto esclusivamente dai componenti appartenenti  alla
sezione   cui   appartiene   il   professionista   assoggettato    al
procedimento. 
  8.  Nel  caso  in  cui  il  consiglio  dell'Ordine  abbia  un  solo
componente eletto in rappresentanza della sezione  B  dell'albo  esso
giudica in composizione monocratica. 
  9. Nel caso in cui nel consiglio  dell'Ordine  non  siano  presenti
eletti in rappresentanza della  sezione  B  dell'Albo,  il  consiglio
territoriale dell'Ordine viene  integrato  dal  consigliere  iscritto
alla sezione B del consiglio piu' vicino.