Art. 13
Procedimenti disciplinari
1. I consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi
nell'esercizio della funzione disciplinare separano la funzione
istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare.
2. A tal fine, presso ogni ordine regionale o provinciale sono
costituiti uffici istruttori, composti da 3 a 9 membri, di cui uno
con funzioni di coordinatore iscritto alla sezione A dell'albo,
nominati dal consiglio territoriale dell'Ordine tra gli iscritti
all'albo territoriale di competenza, che non siano componenti del
consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla sezione B
dell'albo. Almeno uno dei componenti e' estraneo alla professione ed
e' in possesso di competenze giuridiche, in qualita' di ex
magistrato, docente universitario in materia di diritto, avvocato.
Gli uffici istruttori sono costituiti dopo le elezioni successive
all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla
sezione B, l'istruttoria e' sempre affidata all'intero ufficio
istruttorio. Parimenti, il componente dell'ufficio istruttorio
appartenente alla sezione B partecipa alla fase istruttoria degli
iscritti alla sezione A.
4. Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B,
ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della
sezione B nell'ufficio istruttore, l'ufficio opera anche se composto
esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
5. Gli uffici istruttori compiono gli atti preordinati alla
instaurazione del procedimento disciplinare relativo agli iscritti al
consiglio regionale o provinciale, con l'invito al professionista a
riferire sui fatti oggetto della segnalazione. All'esito della
istruttoria trasmettono la documentazione al competente consiglio
territoriale per il giudizio disciplinare, con la richiesta motivata
di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare decisa a
maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parita' del
voto, del coordinatore formulando in tal caso i profili di addebito,
previa audizione dell'interessato redigendo apposito verbale.
6. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli
psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del
professionista assoggettato al procedimento, vista la relazione
dell'ufficio istruttorio e sentito il coordinatore del medesimo
ufficio che illustra la stessa in sede di consiglio, giudica gli
iscritti al proprio albo.
7. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal consiglio
dell'Ordine composto esclusivamente dai componenti appartenenti alla
sezione cui appartiene il professionista assoggettato al
procedimento.
8. Nel caso in cui il consiglio dell'Ordine abbia un solo
componente eletto in rappresentanza della sezione B dell'albo esso
giudica in composizione monocratica.
9. Nel caso in cui nel consiglio dell'Ordine non siano presenti
eletti in rappresentanza della sezione B dell'Albo, il consiglio
territoriale dell'Ordine viene integrato dal consigliere iscritto
alla sezione B del consiglio piu' vicino.