Art. 2 
 
Composizione  ed  elezione  dei  consigli  regionali  e   provinciali
                     dell'ordine degli psicologi 
 
  1. I consigli regionali e provinciali dell'Ordine sono  formati  da
un numero di componenti iscritti alle sezioni A e  B  dei  rispettivi
albi pari a: 
    a) sette, se il numero  complessivo  degli  iscritti  non  supera
cento; 
    b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento  ma
non cinquecento; 
    c)  undici,  se  il  numero  complessivo  degli  iscritti  supera
cinquecento ma non millecinquecento; 
    d) quindici, se  il  numero  complessivo  degli  iscritti  supera
millecinquecento. 
  2. I consigli sono composti secondo quanto previsto  nella  tabella
di  cui  all'allegato  1,  che  fa  parte  integrante  del   presente
regolamento  e  durano  in  carica  quattro  anni  dalla  data  della
proclamazione. I consiglieri non possono essere eletti  per  piu'  di
due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in  fase  di  prima
applicazione  del  presente  regolamento,  anche  degli  ultimi   due
mandati. 
  3. I consiglieri regionali  e  provinciali  rappresentano  tutti  i
professionisti appartenenti all'albo territoriale e sono eletti dagli
iscritti secondo le modalita' di cui all' articolo 3.