Art. 2
Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali
dell'ordine degli psicologi
1. I consigli regionali e provinciali dell'Ordine sono formati da
un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi
albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera
cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma
non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera
cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera
millecinquecento.
2. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella
di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente
regolamento e durano in carica quattro anni dalla data della
proclamazione. I consiglieri non possono essere eletti per piu' di
due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in fase di prima
applicazione del presente regolamento, anche degli ultimi due
mandati.
3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i
professionisti appartenenti all'albo territoriale e sono eletti dagli
iscritti secondo le modalita' di cui all' articolo 3.