Art. 3 
 
   Elezione degli organi territoriali dell'Ordine degli psicologi 
 
  1. Il voto e' esercitato con le modalita' di cui agli articoli  20,
commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, 21, commi 2 e 3, 22, commi 1,  3  e
4, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. 
  2.  Ciascun  consiglio  dell'Ordine  puo'  stabilire  con   propria
delibera che le votazioni si svolgano con  modalita'  telematiche  ed
elettroniche, individuando le procedure operative previa  verifica  e
validazione da parte del Consiglio nazionale  dell'Ordine,  ai  sensi
del regolamento sulle  operazioni  elettorali,  di  cui  all'articolo
31-bis del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  3. Con delibera del Consiglio nazionale dell'ordine sono  stabiliti
i criteri in base ai quali le  votazioni  dei  Consigli  territoriali
possono svolgersi anche su piu' sedi, avuto riguardo al numero  degli
iscritti  ed  in  ragione  delle  caratteristiche   geografiche   del
territorio e delle distanze tra  le  sedi.  La  delibera  di  cui  al
periodo precedente stabilisce altresi' i criteri in base ai quali  la
durata delle votazioni puo' avvenire in piu' di due  giorni,  di  cui
almeno  uno  festivo.  Ciascun  consiglio  dell'Ordine  che   intenda
procedere in attuazione della citata  delibera,  e'  tenuto  a  darne
notizia, nei modi e con le forme di pubblicita' opportune, oltre  che
al Consiglio nazionale, anche a tutti gli iscritti. 
  4. Il presidente uscente  del  consiglio  dell'Ordine,  sentito  il
consiglio, indice le elezioni. L'avviso  di  indizione,  da  inviarsi
tramite posta elettronica certificata o telefax o  posta  prioritaria
almeno venti giorni prima  della  data  fissata  per  l'inizio  delle
votazioni a ciascun iscritto nell'albo territoriale, deve indicare  i
membri del consiglio uscente, i giorni delle votazioni, nonche',  per
ciascun giorno, l'ora  di  inizio  e  di  cessazione  delle  relative
operazioni,  la  sede  o  le  sedi  delle  votazioni.   L'avviso   e'
contestualmente  comunicato  anche   al   Consiglio   nazionale.   Il
calendario delle convocazioni per le votazioni e' pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente territoriale  e  del  Consiglio  nazionale  e
viene comunicato agli iscritti tramite messaggio pec o e-mail, almeno
cinque giorni prima della data dell'inizio dei lavori. Ai fini  della
validita' della indizione e' sufficiente la prova dell'avvenuto invio
dell'avviso. 
  5. La votazione per l'elezione del consiglio  e'  valida  in  prima
convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti;  in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche'  non
inferiore a un decimo degli iscritti, ai sensi dell'articolo 20 comma
11 della legge 56 del 1989 come modificata dall'articolo 9, comma  5,
lett.  b),  della  legge  11  gennaio  2018,   n.   3.   Il   mancato
raggiungimento  del   quorum   in   seconda   convocazione   comporta
l'indizione di nuove elezioni. Dopo l'invio dell'avviso di  indizione
delle elezioni e durante l'intera durata delle procedure  elettorali,
ivi incluso nel  caso  di  sospensione  delle  stesse,  il  consiglio
dell'Ordine dovra' comunque procedere ad effettuare nuove iscrizioni,
trasferimenti e cancellazioni. Le nuove iscrizioni, i trasferimenti e
le cancellazioni effettuate successivamente alla  data  di  indizione
delle elezioni non sono computate  nel  quorum  di  cui  al  presente
articolo. 
  6. Ciascun consiglio dell'Ordine  riserva  uno  o  piu'  posti  nel
consiglio agli iscritti alla  sezione  B  dell'albo,  secondo  quanto
indicato dalla tabella di  cui  all'allegato  1.  Ove  non  vi  siano
iscritti alla sezione B,  tutti  i  consiglieri  sono  eletti  tra  i
candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui  non  siano  state
presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo,
ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano gli articoli 20, 21, 22,  23,  24  e  25
          della legge 18 febbraio 1989, n. 56: 
              «Art.  20   (Elezione   del   consiglio   regionale   o
          provinciale dell'ordine). - 1. Le elezioni per  il  rinnovo
          dei   consigli   territoriali   dell'Ordine   si   svolgono
          contemporaneamente  nel  terzo  quadrimestre  dell'anno  di
          scadenza.  La  proclamazione  degli  eletti   deve   essere
          effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 
              2. Il consiglio dell'ordine uscente  rimane  in  carica
          fino all'insediamento del nuovo consiglio. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. 
              7.   L'elettore   viene   ammesso   a   votare   previo
          accertamento  della  sua  identita'   personale,   mediante
          l'esibizione di  un  documento  di  identificazione  ovvero
          mediante il riconoscimento da parte di  un  componente  del
          seggio. 
              8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
          la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale  la
          depone nell'urna. 
              9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota  da  parte  di
          uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
          nome del votante nell'elenco degli elettori. 
              10. 
              11. Le votazioni durano da un minimo di due  giorni  ad
          un  massimo  di  cinque  giorni  consecutivi,  di  cui  uno
          festivo, e si svolgono anche in  piu'  sedi,  con  forma  e
          modalita' che ne garantiscano la  piena  accessibilita'  in
          ragione   del   numero   degli   iscritti,    dell'ampiezza
          territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora
          l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a  5.000  la
          durata delle votazioni non  puo'  essere  inferiore  a  tre
          giorni. Il  presidente  e'  responsabile  del  procedimento
          elettorale. La votazione e' valida  in  prima  convocazione
          quando abbia votato almeno un  quarto  degli  iscritti;  in
          seconda convocazione qualunque sia il  numero  dei  votanti
          purche' non inferiore a un decimo degli iscritti 
              12. [In caso contrario, sigillate le schede  in  busta,
          il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso
          la votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto
          degli aventi diritto] 
              13. Il seggio, a  cura  del  presidente  del  consiglio
          dell'ordine,  e'  costituito  in  un   locale   idoneo   ad
          assicurare  la  segretezza  del  voto  e   la   visibilita'
          dell'urna durante le operazioni elettorali». 
              «Art. 21 (Composizione del seggio elettorale). - 1. 
              2. Il segretario del consiglio regionale o  provinciale
          dell'ordine esercita le funzioni di segretario del  seggio;
          in caso di impedimento  e'  sostituito  da  un  consigliere
          scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. 
              3. Durante la votazione e' sufficiente la  presenza  di
          tre componenti dell'ufficio elettorale». 
              «Art. 22 (Votazione). - 1. Le schede per la prima e  la
          seconda convocazione sono predisposte in un unico  modello,
          predeterminato dal Consiglio nazionale con  il  timbro  del
          consiglio  dell'ordine  regionale   o   provinciale   degli
          psicologi. Esse, con l'indicazione della  convocazione  cui
          si  riferiscono,  immediatamente  prima  dell'inizio  della
          votazione,  sono   firmate   all'esterno   da   uno   degli
          scrutatori, in un  numero  corrispondente  a  quello  degli
          aventi diritto al voto. 
              2. 
              3. Risultano  eletti  coloro  che  hanno  riportato  il
          maggior numero di voti. 
              4. I componenti eletti che sono venuti  a  mancare  per
          qualsiasi causa sono  sostituiti  dai  candidati,  compresi
          nella graduatoria, che per minor numero  di  voti  ricevuti
          seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare
          la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni». 
              «Art. 23 (Comunicazioni dell'esito delle  elezioni).  -
          1. Il presidente del seggio comunica  alla  presidenza  del
          consiglio dell'ordine regionale o provinciale i  nominativi
          di tutti coloro che hanno riportato voti  e  provvede  alla
          pubblicazione della graduatoria e  dei  nomi  degli  eletti
          mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. 
              2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati
          al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
          giustizia, nonche'  al  procuratore  della  Repubblica  del
          tribunale  in  cui  ha  sede  il  consiglio   regionale   o
          provinciale dell'ordine». 
              «Art.  24   (Adunanza   del   consiglio   regionale   o
          provinciale dell'ordine - Cariche). - 1. Il presidente  del
          consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti
          giorni  dalla  proclamazione,  ne  da'   comunicazione   ai
          componenti eletti del  consiglio  regionale  o  provinciale
          dell'ordine  e  li  convoca   per   l'insediamento.   Nella
          riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta',
          si  procede   all'elezione   del   presidente,   del   vice
          presidente, di un segretario e di un tesoriere. 
              2. Di tale elezione si da' comunicazione  al  Consiglio
          nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e  giustizia
          ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. 
              3.  Per  la  validita'  delle  adunanze  del  consiglio
          dell'ordine  occorre  la  presenza  della  maggioranza  dei
          componenti. Se il presidente  e  il  vice  presidente  sono
          assenti o impediti, ne fa le veci il  membro  piu'  anziano
          per eta'. 
              4.  Le  deliberazioni  vengono  prese   a   maggioranza
          assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. 
              5. In caso di  parita'  di  voti  prevale,  in  materia
          disciplinare,  l'opinione  piu'   favorevole   all'iscritto
          sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi,
          il voto del presidente». 
              «Art.  25  (Rinnovo  delle   elezioni   nel   consiglio
          regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Il  tribunale  o
          la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano
          un ricorso che investe l'elezione  di  tutto  un  consiglio
          regionale o provinciale  dell'ordine,  provvedono  a  darne
          immediata comunicazione al consiglio stesso,  al  Consiglio
          nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia,
          il quale  nomina  un  commissario  straordinario  ai  sensi
          dell'articolo 16». 
              - Per l'articolo 31-bis del  decreto-legge  28  ottobre
          2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
          dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.