Art. 3
Elezione degli organi territoriali dell'Ordine degli psicologi
1. Il voto e' esercitato con le modalita' di cui agli articoli 20,
commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, 21, commi 2 e 3, 22, commi 1, 3 e
4, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
2. Ciascun consiglio dell'Ordine puo' stabilire con propria
delibera che le votazioni si svolgano con modalita' telematiche ed
elettroniche, individuando le procedure operative previa verifica e
validazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, ai sensi
del regolamento sulle operazioni elettorali, di cui all'articolo
31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3. Con delibera del Consiglio nazionale dell'ordine sono stabiliti
i criteri in base ai quali le votazioni dei Consigli territoriali
possono svolgersi anche su piu' sedi, avuto riguardo al numero degli
iscritti ed in ragione delle caratteristiche geografiche del
territorio e delle distanze tra le sedi. La delibera di cui al
periodo precedente stabilisce altresi' i criteri in base ai quali la
durata delle votazioni puo' avvenire in piu' di due giorni, di cui
almeno uno festivo. Ciascun consiglio dell'Ordine che intenda
procedere in attuazione della citata delibera, e' tenuto a darne
notizia, nei modi e con le forme di pubblicita' opportune, oltre che
al Consiglio nazionale, anche a tutti gli iscritti.
4. Il presidente uscente del consiglio dell'Ordine, sentito il
consiglio, indice le elezioni. L'avviso di indizione, da inviarsi
tramite posta elettronica certificata o telefax o posta prioritaria
almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle
votazioni a ciascun iscritto nell'albo territoriale, deve indicare i
membri del consiglio uscente, i giorni delle votazioni, nonche', per
ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative
operazioni, la sede o le sedi delle votazioni. L'avviso e'
contestualmente comunicato anche al Consiglio nazionale. Il
calendario delle convocazioni per le votazioni e' pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente territoriale e del Consiglio nazionale e
viene comunicato agli iscritti tramite messaggio pec o e-mail, almeno
cinque giorni prima della data dell'inizio dei lavori. Ai fini della
validita' della indizione e' sufficiente la prova dell'avvenuto invio
dell'avviso.
5. La votazione per l'elezione del consiglio e' valida in prima
convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non
inferiore a un decimo degli iscritti, ai sensi dell'articolo 20 comma
11 della legge 56 del 1989 come modificata dall'articolo 9, comma 5,
lett. b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il mancato
raggiungimento del quorum in seconda convocazione comporta
l'indizione di nuove elezioni. Dopo l'invio dell'avviso di indizione
delle elezioni e durante l'intera durata delle procedure elettorali,
ivi incluso nel caso di sospensione delle stesse, il consiglio
dell'Ordine dovra' comunque procedere ad effettuare nuove iscrizioni,
trasferimenti e cancellazioni. Le nuove iscrizioni, i trasferimenti e
le cancellazioni effettuate successivamente alla data di indizione
delle elezioni non sono computate nel quorum di cui al presente
articolo.
6. Ciascun consiglio dell'Ordine riserva uno o piu' posti nel
consiglio agli iscritti alla sezione B dell'albo, secondo quanto
indicato dalla tabella di cui all'allegato 1. Ove non vi siano
iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i
candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state
presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo,
ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile.
Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25
della legge 18 febbraio 1989, n. 56:
«Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine). - 1. Le elezioni per il rinnovo
dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di
scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3.
4.
5.
6.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo
accertamento della sua identita' personale, mediante
l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
nome del votante nell'elenco degli elettori.
10.
11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad
un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e
modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in
ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora
l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la
durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento
elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione
quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti
12. [In caso contrario, sigillate le schede in busta,
il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso
la votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto
degli aventi diritto]
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilita'
dell'urna durante le operazioni elettorali».
«Art. 21 (Composizione del seggio elettorale). - 1.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio;
in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere
scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di
tre componenti dell'ufficio elettorale».
«Art. 22 (Votazione). - 1. Le schede per la prima e la
seconda convocazione sono predisposte in un unico modello,
predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli
psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui
si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della
votazione, sono firmate all'esterno da uno degli
scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli
aventi diritto al voto.
2.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi
nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti
seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare
la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni».
«Art. 23 (Comunicazioni dell'esito delle elezioni). -
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi
di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla
pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati
al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica del
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o
provinciale dell'ordine».
«Art. 24 (Adunanza del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine - Cariche). - 1. Il presidente del
consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti
giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai
componenti eletti del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta',
si procede all'elezione del presidente, del vice
presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia
ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validita' delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti. Se il presidente e il vice presidente sono
assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano
per eta'.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parita' di voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi,
il voto del presidente».
«Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel consiglio
regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Il tribunale o
la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano
un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio
regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne
immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia,
il quale nomina un commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 16».
- Per l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre
2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.