Art. 4 
 
   Elettorato attivo e passivo, incompatibilita', inconferibilita' 
 
  1. Il quorum di cui  all'articolo  3,  comma  5  e  il  numero  dei
componenti dei consigli da eleggere viene stabilito in base al numero
degli iscritti alla sezione A e B, risultanti alla data di  indizione
delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Hanno  diritto  al
voto tutte le persone fisiche iscritte all'albo territoriale. 
  2. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli iscritti che  alla  data
di  indizione  delle  elezioni   risultino   sospesi   dall'esercizio
professionale. Sono eleggibili coloro che risultano  iscritti  e  non
sospesi alla scadenza del termine di cui al comma 6. Costoro  possono
candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista  composta  da  un
numero di candidati non superiore ai tre  quinti  dei  componenti  da
eleggere. Non e' possibile candidarsi in piu' liste. 
  3. Restano ferme le disposizioni di carattere generale  in  materia
di inconferibilita' e incompatibilita'. 
  4. Le liste di candidati alle cariche di componente  del  consiglio
dell'Ordine devono contenere almeno il 20% di  candidati  del  genere
meno rappresentato in lista se presenti tra gli iscritti  all'albo  e
almeno il 20% di iscritti di  eta'  non  superiore  ai  45  anni.  Il
requisito di eta' puo' essere assorbito dal requisito di genere. 
  5. Le liste di candidati, opportunamente denominate, e  le  singole
candidature al consiglio dell'Ordine, devono essere  sottoscritte  da
un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al
numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere
autenticate  dal  presidente  dell'Ordine  uscente  ovvero  da  altri
soggetti previsti dalla normativa vigente. 
  6. Le liste di candidati e  le  singole  candidature  al  consiglio
dell'Ordine di cui al comma 5, devono essere presentate entro le  ore
12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni,
mediante posta elettronica certificata o a mano presso la  segreteria
della sede  del  consiglio  dell'Ordine  territoriale.  Il  consiglio
territoriale dell'Ordine provvede alla pubblicazione delle  liste  di
candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale,
a partire  dal  giorno  successivo  al  termine  di  presentazione  e
comunque entro tre giorni. 
  7. Il mancato rispetto di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 comporta
l'esclusione della lista dei candidati o  della  candidatura  singola
dalle elezioni. 
  8.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  del  quorum   in   prima
convocazione, la singola  candidatura  e  le  liste  gia'  presentate
restano valide e non possono  essere  presentate  ulteriori  liste  o
singole candidature.