Art. 6 
 
                         Operazioni di voto 
 
  1.  Fermo  restando  la  possibilita'  di  adottare  le   modalita'
telematiche ed elettroniche, la votazione si effettua  a  maggioranza
relativa dei voti e a scrutinio segreto, a mezzo di schede  che  sono
predisposte  in  un  unico  modello  predeterminato   dal   Consiglio
nazionale  con  il  timbro  del  Consiglio  dell'ordine  regionale  o
provinciale degli psicologi. Su tali schede, contenenti l'indicazione
della  convocazione  cui   si   riferiscono,   immediatamente   prima
dell'inizio della votazione, uno degli scrutatori presenti nel seggio
appone la propria firma leggibile in corrispondenza del timbro di cui
al periodo precedente. 
  2. Sulla scheda l'elettore riporta il nome o i nomi  dei  candidati
da eleggere o la denominazione di una lista. Su  ciascuna  riga  puo'
essere  riportata  esclusivamente  una  preferenza;   qualora   siano
riportate su una riga piu' preferenze, tutte le preferenze  riportate
sulla  riga  sono  nulle.  E'  altresi'  nulla  qualsiasi  preferenza
espressa al di fuori delle righe previste  nella  scheda  elettorale.
Devono essere espresse almeno il 20% delle preferenze per  il  genere
meno rappresentato tra i candidati a pena di nullita' della scheda. 
  3. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della  sua
identita'  personale  mediante  esibizione   di   un   documento   di
identificazione ovvero mediante il  riconoscimento  da  parte  di  un
componente del seggio. L'elettore ritira la  scheda,  la  compila  in
segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale  la
depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da  parte  di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome  del
votante nell'elenco degli elettori. 
  4. Spetta al presidente del seggio elettorale predisporre  i  mezzi
idonei  a  garantire  la  segretezza  del  voto   e   adottare   ogni
provvedimento  utile  e  necessario   per   garantire   il   corretto
svolgimento delle operazioni elettorali. 
  5.  Il  voto  puo'  essere  espresso  per  il  singolo   candidato;
l'elettore puo' esprimere le proprie preferenze di voto per un numero
di candidati che non  sia  superiore  ai  tre  quinti  di  quelli  da
eleggere; eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. 
  6. Il presidente del seggio elettorale chiude  all'ora  fissata  le
operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla  chiusura
dell'urna  e  procede  alla  formazione  di  uno  o  piu'  plichi   o
contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale  relativi
alle operazioni gia' compiute e  a  quelle  da  compiere  nel  giorno
successivo, curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano
incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e
la sua firma e quella degli altri componenti  del  seggio  elettorale
nonche'  di  qualsiasi  altro  elettore  che  voglia   sottoscrivere.
Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora  stabilita
del giorno successivo e provvede alla  custodia  della  sala  e  alla
chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in  maniera  che
nessuno possa entrarvi. 
  7. All'ora  stabilita  del  giorno  successivo  il  presidente  del
seggio, ricostituito il seggio e constatata  l'integrita'  dei  mezzi
precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla  sala  e  dei
sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la
votazione. Per l'ulteriore rinvio  delle  operazioni  si  osserva  la
stessa procedura. 
  8. Delle operazioni compiute si redige giorno per  giorno  apposito
verbale,  le  cui  pagine  devono  essere  numerate  e  firmate   dal
presidente del seggio e dagli altri  componenti  del  seggio  nonche'
recare il timbro dell'Ordine. 
  9. Trascorso il termine per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di
voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede
allo scrutinio, che dovra' svolgersi in  seduta  pubblica,  assistito
dagli scrutatori e dal segretario.