Art. 6
Operazioni di voto
1. Fermo restando la possibilita' di adottare le modalita'
telematiche ed elettroniche, la votazione si effettua a maggioranza
relativa dei voti e a scrutinio segreto, a mezzo di schede che sono
predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio
nazionale con il timbro del Consiglio dell'ordine regionale o
provinciale degli psicologi. Su tali schede, contenenti l'indicazione
della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima
dell'inizio della votazione, uno degli scrutatori presenti nel seggio
appone la propria firma leggibile in corrispondenza del timbro di cui
al periodo precedente.
2. Sulla scheda l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati
da eleggere o la denominazione di una lista. Su ciascuna riga puo'
essere riportata esclusivamente una preferenza; qualora siano
riportate su una riga piu' preferenze, tutte le preferenze riportate
sulla riga sono nulle. E' altresi' nulla qualsiasi preferenza
espressa al di fuori delle righe previste nella scheda elettorale.
Devono essere espresse almeno il 20% delle preferenze per il genere
meno rappresentato tra i candidati a pena di nullita' della scheda.
3. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua
identita' personale mediante esibizione di un documento di
identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un
componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in
segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del
votante nell'elenco degli elettori.
4. Spetta al presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi
idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni
provvedimento utile e necessario per garantire il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Il voto puo' essere espresso per il singolo candidato;
l'elettore puo' esprimere le proprie preferenze di voto per un numero
di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da
eleggere; eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
6. Il presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le
operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura
dell'urna e procede alla formazione di uno o piu' plichi o
contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi
alle operazioni gia' compiute e a quelle da compiere nel giorno
successivo, curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano
incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e
la sua firma e quella degli altri componenti del seggio elettorale
nonche' di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.
Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita
del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla
chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che
nessuno possa entrarvi.
7. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente del
seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrita' dei mezzi
precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei
sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la
votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la
stessa procedura.
8. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito
verbale, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal
presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio nonche'
recare il timbro dell'Ordine.
9. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di
voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede
allo scrutinio, che dovra' svolgersi in seduta pubblica, assistito
dagli scrutatori e dal segretario.