Art. 7 
 
                       Operazioni di scrutinio 
 
  1. Nel  caso  in  cui  le  operazioni  di  voto  si  siano  svolte,
preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio  provvede  a
riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine  di  verificare
il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 3,  comma  5.  In
caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente  del
seggio dichiara non valida la votazione e non  procede  al  conteggio
delle schede presenti nelle urne. 
  2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il  presidente
del seggio apre lo scrutinio e provvede  al  conteggio  delle  schede
depositate nell'urna, al fine di riscontrare  la  corrispondenza  tra
votanti e schede depositate nell'urna stessa. 
  3.  Riscontrata  la  corrispondenza  tra  i  votanti,   le   schede
consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente  del  seggio,
in caso di piu' urne, provvede  a  sigillare  tutte  le  urne  tranne
quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in
volta procede all'apertura dell'urna  successiva,  al  termine  dello
scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta. 
  4. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni  tali  che
possano far riconoscere l'identita'  dell'elettore.  Sono,  altresi',
nulle le schede che siano diverse da  quelle  consegnate  dal  seggio
elettorale o che non siano  state  compilate  con  l'apposita  matita
copiativa. 
  5. Il presidente del seggio,  udito  il  parere  degli  scrutatori,
decide  avverso  i  reclami  o  le  irregolarita'  delle   operazioni
elettorali e decide, altresi',  sull'assegnazione  o  meno  dei  voti
contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione
nel verbale delle proteste ricevute,  dei  voti  contestati  e  delle
decisioni da lui adottate.