Art. 7
Operazioni di scrutinio
1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte,
preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a
riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare
il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 3, comma 5. In
caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del
seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio
delle schede presenti nelle urne.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente
del seggio apre lo scrutinio e provvede al conteggio delle schede
depositate nell'urna, al fine di riscontrare la corrispondenza tra
votanti e schede depositate nell'urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede
consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente del seggio,
in caso di piu' urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne
quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in
volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello
scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
4. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che
possano far riconoscere l'identita' dell'elettore. Sono, altresi',
nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio
elettorale o che non siano state compilate con l'apposita matita
copiativa.
5. Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori,
decide avverso i reclami o le irregolarita' delle operazioni
elettorali e decide, altresi', sull'assegnazione o meno dei voti
contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione
nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle
decisioni da lui adottate.