Art. 8
Proclamazione dei risultati
1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica
dell'eleggibilita' ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento,
il risultato e' immediatamente proclamato dal presidente del seggio.
Le schede scrutinate sono conservate per centottanta giorni a cura
del consiglio dell'Ordine. Le schede nulle e contestate sono
conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal
presidente del seggio e dagli scrutatori, in un plico sigillato sul
quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro
dell'Ordine.
2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti. A parita' di voti tra due o piu' candidati e' proclamato il
candidato con minor anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro
che abbiano uguale anzianita', il minore di eta'. Nel caso di voti
assegnati all'intera lista, risultano eletti i candidati posti in
lista in ordine crescente, fino all'esaurimento dei posti a
disposizione.
3. I consiglieri durano in carica quattro anni; i consiglieri che
sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai
candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti
ricevuti seguono immediatamente nell'ordine; i consiglieri cosi'
sostituiti durano in carica fino alla scadenza originaria del
mandato. Qualora venga a mancare la meta' dei consiglieri si procede
a nuove elezioni ai sensi dell'articolo 9.
4. Il presidente del seggio notifica immediatamente i risultati
delle elezioni al consiglio territoriale dell'Ordine, agli eletti, al
Ministero della salute, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale nonche'
al Consiglio nazionale dell'Ordine e agli enti nazionali di
previdenza e assistenza della categoria, ove previsti.
5. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31
dicembre dell'anno di scadenza del consiglio dell'Ordine uscente.
6. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il consiglio
dell'Ordine si riunisce su convocazione del presidente uscente, per
l'insediamento nonche' per procedere alla definizione delle cariche
istituzionali. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi.
7. I risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al
tribunale competente per territorio dagli interessati o dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti,
ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n.
56.
8. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri
componenti, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un
tesoriere.
Note all'art. 8:
- Si riportano gli articoli 17, 18 e 19 della citata
legge 18 febbraio 1989, n. 56:
«Art. 17 (Ricorsi avverso le deliberazioni del
consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia
elettorale). - 1. Le deliberazioni del consiglio
dell'ordine nonche' i risultati elettorali possono essere
impugnati, con ricorso al tribunale competente per
territorio, dagli interessati o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale stesso».
«Art. 18 (Termini per la presentazione dei ricorsi). -
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo».
«Art. 19 (Decisioni sui ricorsi). - 1. Sui ricorsi
avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui
all'articolo 17, il tribunale competente per territorio
provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico
ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati
possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza
delle medesime forme previste per il procedimento davanti
al tribunale».