Art. 8 
 
                     Proclamazione dei risultati 
 
  1.  Ultimato   lo   scrutinio   delle   schede,   previa   verifica
dell'eleggibilita' ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento,
il risultato e' immediatamente proclamato dal presidente del  seggio.
Le schede scrutinate sono conservate per centottanta  giorni  a  cura
del  consiglio  dell'Ordine.  Le  schede  nulle  e  contestate   sono
conservate  per  quattro  anni,  dopo  essere  state   vidimate   dal
presidente del seggio e dagli scrutatori, in un plico  sigillato  sul
quale  l'uno  e  gli  altri  appongono  la  firma,  con   il   timbro
dell'Ordine. 
  2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti. A parita' di voti tra due o piu'  candidati  e'  proclamato  il
candidato con minor anzianita' di iscrizione all'albo e,  tra  coloro
che abbiano uguale anzianita', il minore di eta'. Nel  caso  di  voti
assegnati all'intera lista, risultano eletti  i  candidati  posti  in
lista  in  ordine  crescente,  fino  all'esaurimento  dei   posti   a
disposizione. 
  3. I consiglieri durano in carica quattro anni; i  consiglieri  che
sono venuti  a  mancare  per  qualsiasi  causa  sono  sostituiti  dai
candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero  di  voti
ricevuti seguono  immediatamente  nell'ordine;  i  consiglieri  cosi'
sostituiti  durano  in  carica  fino  alla  scadenza  originaria  del
mandato. Qualora venga a mancare la meta' dei consiglieri si  procede
a nuove elezioni ai sensi dell'articolo 9. 
  4. Il presidente del seggio  notifica  immediatamente  i  risultati
delle elezioni al consiglio territoriale dell'Ordine, agli eletti, al
Ministero della salute, al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale nonche'
al  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  e  agli  enti   nazionali   di
previdenza e assistenza della categoria, ove previsti. 
  5. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31
dicembre dell'anno di scadenza del consiglio dell'Ordine uscente. 
  6. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il  consiglio
dell'Ordine si riunisce su convocazione del presidente  uscente,  per
l'insediamento nonche' per procedere alla definizione  delle  cariche
istituzionali. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi. 
  7. I risultati elettorali possono essere impugnati con  ricorso  al
tribunale  competente  per  territorio  dagli   interessati   o   dal
procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  stesso  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti,
ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989,  n.
56. 
  8. I consigli  regionali  e  provinciali  eleggono,  tra  i  propri
componenti, un presidente, un vice-presidente, un  segretario  ed  un
tesoriere. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riportano gli articoli 17, 18 e  19  della  citata
          legge 18 febbraio 1989, n. 56: 
              «Art.  17  (Ricorsi  avverso   le   deliberazioni   del
          consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia
          elettorale).  -   1.   Le   deliberazioni   del   consiglio
          dell'ordine nonche' i risultati elettorali  possono  essere
          impugnati,  con  ricorso  al   tribunale   competente   per
          territorio,  dagli  interessati  o  dal  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale stesso». 
              «Art. 18 (Termini per la presentazione dei ricorsi).  -
          1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro  il
          termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
          provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. 
              2. I ricorsi in materia elettorale  non  hanno  effetto
          sospensivo». 
              «Art. 19 (Decisioni sui  ricorsi).  -  1.  Sui  ricorsi
          avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di  cui
          all'articolo 17, il  tribunale  competente  per  territorio
          provvede  in  camera  di  consiglio  sentiti  il   pubblico
          ministero e l'interessato. 
              2. Contro la sentenza  del  tribunale  gli  interessati
          possono ricorrere alla corte  d'appello,  con  l'osservanza
          delle medesime forme previste per il  procedimento  davanti
          al tribunale».