Art. 9 
 
                         Elezioni suppletive 
 
  1. Se i componenti del consiglio nel corso del quadriennio per  cui
sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi  causa,  a  meno  della
meta', si procede entro quindici giorni all'indizione delle  elezioni
suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli e  con  le
stesse modalita' in quanto applicabili. 
  2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il presidente del Consiglio
adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni  entro
il termine ivi indicato. 
  3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in
carica sino alla scadenza del mandato originario.