Art. 9
Elezioni suppletive
1. Se i componenti del consiglio nel corso del quadriennio per cui
sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi causa, a meno della
meta', si procede entro quindici giorni all'indizione delle elezioni
suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli e con le
stesse modalita' in quanto applicabili.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il presidente del Consiglio
adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro
il termine ivi indicato.
3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in
carica sino alla scadenza del mandato originario.