Art. 2
Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, le parole: «nel
proprio Stato membro» sono soppresse;
b) all'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), le parole: «che
beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione
europea,» sono sostituite dalle seguenti: «che beneficiano
nell'Unione europea».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 36 e 40-bis del
citato decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Base imponibile). - 1. Per il commercio di
beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato
originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti
d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione,
indicati nella tabella allegata al presente decreto,
acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in
quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta
relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra
il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo
all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di
quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati
anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre
l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i
beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in
regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo
d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del
presente comma.
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del
comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi
previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte,
d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita
di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi
eredi o legatari.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui
ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione,
applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I
e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa
dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le
disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta
afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o
l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di
quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella
afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se
hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione
spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione
dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa
annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene
acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione
in cui tale operazione e' computata.
5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in
misura pari:
a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le
cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto
manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;
b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i
soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio
esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e'
ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di
prodotti editoriali di antiquariato.
b-bis al 25 per cento del prezzo di vendita per le
cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di
antiquariato;
b-ter al 50 per cento del prezzo di vendita per le
cessioni di prodotti editoriali di antiquariato,
francobolli da collezione e di collezioni di francobolli
nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti
dalla demolizione di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche".
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine
ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita'
indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente,
in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e
delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale
di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da
quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter) ,
di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione,
nonche' per le cessioni, di confezioni di materie tessili e
comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli
accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per
masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, ...
nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad
un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o
di cessione a questa assimilata, il costo del bene
esportato non concorre alla determinazione del margine
globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve
essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del
quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli
acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo'
essere computata nella liquidazione relativa al periodo
successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3
nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze
la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere
estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di
attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere
estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali
l'applicazione del regime ordinario del margine rende
difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in
corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del
biennio successivo all'anno nel corso del quale e'
esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono
soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo,
con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se
effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di
commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi
di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di
trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a
norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di
trasporto da chiunque usati effettuate nei confronti dei
contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al
pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di
registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui
al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni
non conseguenti a trasferimenti di proprieta'.
10-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle cessioni di contratti di locazione
finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
al comma 1, secondo periodo».
«Art. 40-bis (Regime speciale per gli esercenti agenzie
di vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili
usati, nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da
collezione, indicati nella tabella allegata al presente
decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita
all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di
privati, in base ad un contratto di commissione per la
vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla
rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra
il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che
l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo
dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo della
commissione e delle altre spese accessorie addebitate
dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente
del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al
committente e' costituito dal prezzo di aggiudicazione in
asta del bene al netto della commissione che
l'organizzatore della vendita riceve dal committente in
virtu' del contratto di mandato. Si considerano effettuate
per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base
di contratti di commissione stipulati con:
a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto
detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure
parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o
all'importazione del bene;
b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano
nell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per
le piccole imprese;
c) soggetti passivi d'imposta che abbiano
assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta
previsto dall'articolo 36.
2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e'
ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese
accessorie alla vendita.
3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime
previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla
base di contratti di commissione, nel territorio dello
Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione
europea.
4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di
vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della
vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.