Art. 2 
 
       Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, 
             convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 
  1. Al decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 36, comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «nel
proprio Stato membro» sono soppresse; 
    b) all'articolo 40-bis, comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «che
beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora  membro  dell'Unione
europea,»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «che   beneficiano
nell'Unione europea». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  36  e  40-bis  del
          citato  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.   41,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 36 (Base imponibile). - 1. Per il commercio  di
          beni mobili usati, suscettibili di  reimpiego  nello  stato
          originario o  previa  riparazione,  nonche'  degli  oggetti
          d'arte,  degli  oggetti  d'antiquariato  e  da  collezione,
          indicati  nella  tabella  allegata  al  presente   decreto,
          acquistati presso privati nel territorio dello Stato  o  in
          quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta
          relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza  tra
          il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo
          all'acquisto, aumentato delle spese  di  riparazione  e  di
          quelle accessorie. Si  considerano  acquistati  da  privati
          anche i beni per i quali il cedente non ha potuto  detrarre
          l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche'  i
          beni ceduti da soggetto passivo  d'imposta  comunitario  in
          regime di franchigia e i beni ceduti  da  soggetto  passivo
          d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del
          presente comma. 
                2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del
          comma 1 possono optare per l'applicazione  del  regime  ivi
          previsto  anche  per  le  cessioni   di   oggetti   d'arte,
          d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita
          di oggetti d'arte ad essi ceduti  dall'autore  o  dai  suoi
          eredi o legatari. 
                3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui
          ai  precedenti  commi  possono,  per   ciascuna   cessione,
          applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli  I
          e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, dandone comunicazione al  competente  ufficio
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    nella    relativa
          dichiarazione annuale. 
                4. I soggetti  che  applicano  l'imposta  secondo  le
          disposizioni del comma 1  non  possono  detrarre  l'imposta
          afferente    l'acquisto,    anche    intracomunitario,    o
          l'importazione dei beni usati, degli oggetti  d'arte  e  di
          quelli d'antiquariato  o  da  collezione,  compresa  quella
          afferente le prestazioni di riparazione  o  accessorie;  se
          hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la  detrazione
          spetta, ma con  riferimento  al  momento  di  effettuazione
          dell'operazione assoggettata  a  regime  ordinario,  previa
          annotazione,  nel  registro  di  cui  all'articolo  25  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, della fattura o bolletta  doganale  relativa  al  bene
          acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione
          in cui tale operazione e' computata. 
                5. La differenza di cui al comma 1  e'  stabilita  in
          misura pari: 
                  a) al 60 per cento del prezzo di  vendita,  per  le
          cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di  acquisto
          manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile; 
                  b) al 50 per cento del prezzo  di  vendita,  per  i
          soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio
          esclusivamente  in  forma  ambulante;  la  percentuale   e'
          ridotta in ogni  caso  al  25  per  cento  se  trattasi  di
          prodotti editoriali di antiquariato. 
                  b-bis al 25 per cento del prezzo di vendita per  le
          cessioni  di  prodotti  editoriali  diversi  da  quelli  di
          antiquariato; 
                  b-ter al 50 per cento del prezzo di vendita per  le
          cessioni   di   prodotti   editoriali   di    antiquariato,
          francobolli da collezione e di  collezioni  di  francobolli
          nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti  derivanti
          dalla   demolizione   di   mezzi   di   trasporto   o    di
          apparecchiature elettromeccaniche". 
                6. Salva l'opzione per la determinazione del  margine
          ai sensi  del  comma  1  da  comunicare  con  le  modalita'
          indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente,
          in relazione all'ammontare  complessivo  degli  acquisti  e
          delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale
          di riferimento, per le attivita' di  commercio  diverse  da
          quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter)  ,
          di veicoli usati, monete e  altri  oggetti  da  collezione,
          nonche' per le cessioni, di confezioni di materie tessili e
          comunque di  prodotti  di  abbigliamento,  compresi  quelli
          accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per
          masse come compendio unitario e con prezzo indistinto,  ...
          nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo  inferiore  ad
          un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione  o
          di  cessione  a  questa  assimilata,  il  costo  del   bene
          esportato non  concorre  alla  determinazione  del  margine
          globale e la rettifica in diminuzione degli  acquisti  deve
          essere eseguita con riferimento al periodo  nel  corso  del
          quale l'esportazione e' effettuata.  Se  l'ammontare  degli
          acquisti supera  quello  delle  vendite,  l'eccedenza  puo'
          essere computata nella  liquidazione  relativa  al  periodo
          successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al  comma  3
          nell'ipotesi di applicazione del margine globale. 
                7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle  finanze
          la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo'  essere
          estesa, per esigenze di accertamento, ad altri  settori  di
          attivita' e la disposizione di cui al comma 6  puo'  essere
          estesa  ad  altre  attivita'  o  operazioni  per  le  quali
          l'applicazione  del  regime  ordinario  del  margine  rende
          difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta. 
                8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata
          all'ufficio   nella   dichiarazione    relativa    all'anno
          precedente,   ovvero   nella   dichiarazione   di    inizio
          dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in
          corso, se esercitata nella dichiarazione relativa  all'anno
          precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a
          quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del
          biennio  successivo  all'anno  nel  corso  del   quale   e'
          esercitata. La revoca deve  essere  comunicata  all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso. 
                9. Le cessioni dei beni indicati  nel  comma  1  sono
          soggette alla disciplina stabilita nel  presente  articolo,
          con esclusione di quella  di  cui  al  comma  6,  anche  se
          effettuate da soggetti  che  non  esercitano  attivita'  di
          commercio degli stessi. 
                10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi
          di imposta che applicano il regime del margine i  mezzi  di
          trasporto costituiscono beni usati se  considerati  tali  a
          norma dell'articolo  38,  comma  4,  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427.  Le  cessioni  di  mezzi  di
          trasporto da chiunque usati effettuate  nei  confronti  dei
          contribuenti che ne fanno commercio, non sono  soggette  al
          pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla
          legge 23 dicembre 1977,  n.  952,  ovvero  dell'imposta  di
          registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui
          al decreto del Ministro delle finanze  1°  settembre  1994,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
          1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni
          non conseguenti a trasferimenti di proprieta'. 
                10-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle cessioni  di  contratti  di  locazione
          finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
          al comma 1, secondo periodo». 
              «Art. 40-bis (Regime speciale per gli esercenti agenzie
          di vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di  beni  mobili
          usati, nonche'  di  oggetti  d'arte,  d'antiquariato  e  da
          collezione, indicati nella  tabella  allegata  al  presente
          decreto,  effettuate  da  esercenti  agenzie   di   vendita
          all'asta che agiscono  in  nome  proprio  e  per  conto  di
          privati, in base ad un  contratto  di  commissione  per  la
          vendita all'asta di  tali  beni,  l'imposta  relativa  alla
          rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra
          il prezzo dovuto dal cessionario del bene e  l'importo  che
          l'organizzatore  corrisponde  al  committente.  Il   prezzo
          dovuto  dal  cessionario  del  bene  e'  comprensivo  della
          commissione  e  delle  altre  spese  accessorie  addebitate
          dall'organizzatore della  vendita  all'asta  all'acquirente
          del bene.  L'importo  che  l'organizzatore  corrisponde  al
          committente e' costituito dal prezzo di  aggiudicazione  in
          asta   del   bene   al   netto   della   commissione    che
          l'organizzatore della vendita  riceve  dal  committente  in
          virtu' del contratto di mandato. Si considerano  effettuate
          per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base
          di contratti di commissione stipulati con: 
                a) soggetti passivi d'imposta che  non  hanno  potuto
          detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e  19-bis  2
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,   e   successive   modificazioni,   neppure
          parzialmente,   l'imposta    afferente    all'acquisto    o
          all'importazione del bene; 
                b)  soggetti  passivi   d'imposta   che   beneficiano
          nell'Unione europea, del regime di franchigia previsto  per
          le piccole imprese; 
                c)   soggetti   passivi   d'imposta    che    abbiano
          assoggettato l'operazione al particolare  regime  d'imposta
          previsto dall'articolo 36. 
              2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e'
          ammessa  in  detrazione  l'imposta  afferente  alle   spese
          accessorie alla vendita. 
              3. Le agenzie di vendita all'asta applicano  il  regime
          previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla
          base di contratti  di  commissione,  nel  territorio  dello
          Stato  o  in  quello  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea. 
              4. Le  cessioni  di  beni  agli  esercenti  agenzie  di
          vendita all'asta si considerano effettuate  all'atto  della
          vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.