Art. 3
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «prestazioni accessorie;» sono
sostituite dalle seguenti: «prestazioni accessorie. Se i servizi e i
servizi accessori si riferiscono ad attivita' che sono trasmesse in
streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni
si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il
committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o e' ivi
residente senza domicilio all'estero;»;
2) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La disposizione del primo periodo non si applica all'ammissione agli
eventi se la presenza e' virtuale.»;
b) all'articolo 19:
1) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «operazioni» sono
inserite le seguenti: «, diverse da quelle in regime transfrontaliero
di franchigia IVA di cui al titolo V-ter,»;
2) al comma 4, dopo la parola «professione» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' per determinare la quota di imposta indetraibile
per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime
transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter»;
c) dopo il titolo V-bis e' inserito il seguente:
«TITOLO V-ter
Regime transfrontaliero di franchigia
Capo I
Regime transfrontaliero di franchigia
Sezione I
Definizioni e disposizioni generali
Art. 70-terdecies (Definizioni e disposizioni generali). - 1. Ai
fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti
passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno un volume d'affari
non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano
la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
b) Volume d'affari annuo dell'Unione europea: il valore totale
annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto
dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di
un anno civile;
c) Volume d'affari annuo dello Stato membro: il valore totale
annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto
dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea;
d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la
sede della propria attivita' economica in uno Stato membro
dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano
le eventuali stabili organizzazioni;
e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell'Unione europea
in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria
attivita' economica;
f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell'Unione europea
diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede
di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione
individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato
membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di
franchigia nello Stato di esenzione.
2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi
di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e
alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo
Stato di esenzione.
3. Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in
considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o
immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 10 escluse
quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano
carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del
medesimo articolo 10.
4. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie
di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al
regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L'importo
delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse
dall'euro e' espresso nel corrispondente valore in euro calcolato
applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il
cambio e' effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla
Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia
pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno
successivo di pubblicazione.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' attuative del presente Titolo.
Sezione II
Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti
stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea
Art. 70-quaterdecies (Condizioni di ammissione). - 1. Un soggetto
passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione
europea puo' applicare il regime di franchigia nel territorio dello
Stato se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo
dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo
realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000
euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma 54, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla
notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione
europea non e' superiore a 100.000 euro;
d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento
l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio
dello Stato;
e) e' identificato, ai fini dell'applicazione del regime di
franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello
Stato membro di stabilimento.
2. Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime di
franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di
mezzi di trasporto nuovi;
b) partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese
familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a
responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente
riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
c) nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un
ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per
lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre
prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro
autonomo;
d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori
di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta,
ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente
riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del
soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
e) nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e'
irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.
Art. 70-quinquiesdecies (Decorrenza del regime di franchigia). -
1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato
applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la
comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato
di stabilimento. Se il soggetto passivo e' gia' identificato nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ovvero
dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia' attribuito viene
cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di
franchigia.
Art. 70-sexiesdecies (Adempimenti). - 1. Il soggetto passivo
ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo
70-quaterdecies e' esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli
adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura,
ove prevista, puo' essere emessa in forma semplificata ai sensi
dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al
limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.
2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato
al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali
relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e'
tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 70-septiesdecies (Cessazione del regime di franchigia). - 1.
Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di
franchigia nello Stato:
a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi
del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal
primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato
di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale
comunicazione e' stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del
trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del
trimestre civile successivo;
b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo
70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno
civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;
c) se e' superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari
dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia
e' stata superata. In tale caso l'imposta e' dovuta a partire
dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di
tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo e' tenuto a
identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
d) negli altri casi in cui e' disattivato il numero di
identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e' venuta
meno.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni
ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle eventualmente
a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici
allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha
cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.
Sezione III
Regime di franchigia applicato in altri Stati membri
dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato
Art. 70-octiesdecies (Condizioni di ammissione). - 1. Un soggetto
passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere ammesso al
regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione
europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume
d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000
euro;
b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla
comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e'
stato superiore a 100.000 euro;
c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello
Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da tale Stato
per l'applicazione del regime di franchigia;
d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate
l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di
altri Stati di esenzione;
e) e' identificato ai fini dell'applicazione della franchigia
nel solo territorio dello Stato.
2. Nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono
indicati:
a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale,
l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se
diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri
eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da
altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo
intende avvalersi del regime di franchigia;
d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la
comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri
Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso
precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno
degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di
esenzione;
f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo
70-terdecies, comma 5.
3. Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per
gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia
differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente
per ciascun settore di attivita' esercitata.
4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle
entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX,
eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza,
compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o
piu' Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la
decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o
piu' degli Stati precedentemente indicati.
Art. 70-noviesdecies (Suffisso EX). - 1. L'Agenzia delle entrate
assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero
di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno
ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui
all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo
che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per
effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o
evasione d'imposta.
2. L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1
notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione
al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le
ragioni del rifiuto.
Art. 70-vicies (Decorrenza). - 1. Il soggetto passivo applica il
regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in
cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso
EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la
conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione
del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli
precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del
suffisso EX.
Art. 70-unvicies (Adempimenti). - 1. Il soggetto passivo ammesso
al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica
all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo
a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:
a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni
effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato,
oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e
prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno
altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di
esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state
effettuate.
2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per
gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia
differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente
per ciascun settore di attivita' esercitata.
3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in
uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il
superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo
nell'Unione europea, nonche' la data in cui si e' verificato tale
evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e,
contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni
effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data
di superamento della soglia.
Art. 70-duovicies (Cessazione del regime di franchigia). - 1. Il
soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello
Stato di esenzione:
a) se ha comunicato di non volersi piu' avvalere del regime di
franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre
civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto
la comunicazione o, se la comunicazione e' presentata nel corso
dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del
secondo mese del trimestre successivo;
b) se e' superata la soglia di volume d'affari annuo prevista
da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato ha
comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per
l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di
esclusione comunicata da tale Stato.
2. Se, nel corso dell'anno civile, e' superata la soglia di
100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto
passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati
di esenzione a partire da tale momento.
3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso
EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando
il soggetto passivo ha cessato l'attivita' o quando e' comunque
possibile desumere la cessazione dell'attivita'. L'Agenzia delle
entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo
70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la
franchigia in alcuni Stati di esenzione.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7-quinquies e 19
del citato decreto del Presidente della Repubblica del 26
ottobre 1972 n. 633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7-quinquies (Territorialita'). - 1. In deroga a
quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:
a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita'
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette
attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie
alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La
disposizione del periodo precedente si applica anche alle
prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni
accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si
riferiscono ad attivita' che sono trasmesse in streaming o
altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se il
committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o e'
ivi residente senza domicilio all'estero;
b) le prestazioni di servizi per l'accesso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese
fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi
accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti
soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni
stesse. La disposizione del periodo precedente non si
applica all'ammissione agli eventi se la presenza e'
virtuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3,
lettera b), e comma 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo
17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo
30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla
detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto
o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso e'
detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni o servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si
applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti
stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati
ad essere esportati fuori della Comunita' stessa;
b) operazioni, diverse da quelle in regime
transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter,
effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se
effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto
alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma,
lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
d-bis le cessioni di beni di cui all'articolo 10,
terzo comma;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto
delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori;
e-bis) le operazioni inerenti e connesse
all'organizzazione ed all' esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative a dette
operazioni.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e'
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonche' per
determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i
servizi in parte utilizzati per operazioni in regime
transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che
danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla
detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla
prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e'
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e'
provvisoriamente operata con l'applicazione della
percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano
l'attivita' operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui
all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative a dette
operazioni.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di
cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di
oro diverso da quello da investimento destinato ad essere
trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della
purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.».