Art. 3 
 
      Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 
                       26 ottobre 1972, n. 633 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-quinquies, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «prestazioni  accessorie;»  sono
sostituite dalle seguenti: «prestazioni accessorie. Se i servizi e  i
servizi accessori si riferiscono ad attivita' che sono  trasmesse  in
streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le  prestazioni
si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello   Stato   se   il
committente e' domiciliato  nel  territorio  dello  Stato  o  e'  ivi
residente senza domicilio all'estero;»; 
      2) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«La disposizione del primo periodo non si applica all'ammissione agli
eventi se la presenza e' virtuale.»; 
    b) all'articolo 19: 
      1) al comma 3, lettera b), dopo la  parola:  «operazioni»  sono
inserite le seguenti: «, diverse da quelle in regime transfrontaliero
di franchigia IVA di cui al titolo V-ter,»; 
      2) al comma 4, dopo la parola «professione»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' per determinare la quota di imposta indetraibile
per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni  in  regime
transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter»; 
    c) dopo il titolo V-bis e' inserito il seguente: 
 
                            «TITOLO V-ter 
                Regime transfrontaliero di franchigia 
 
                               Capo I 
                Regime transfrontaliero di franchigia 
 
                              Sezione I 
                 Definizioni e disposizioni generali 
 
    Art. 70-terdecies (Definizioni e disposizioni generali). - 1.  Ai
fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: 
      a) Regime di franchigia: il  regime  applicabile  dai  soggetti
passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno  un  volume  d'affari
non superiore a determinate soglie, in base al quale  non  esercitano
la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta; 
      b) Volume d'affari annuo dell'Unione europea: il valore  totale
annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto
dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso  di
un anno civile; 
      c) Volume d'affari annuo dello Stato membro: il  valore  totale
annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto
dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea; 
      d) Soggetto stabilito: soggetto passivo  che  ha  stabilito  la
sede  della  propria  attivita'  economica  in   uno   Stato   membro
dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non  rilevano
le eventuali stabili organizzazioni; 
      e) Stato di stabilimento: lo Stato membro  dell'Unione  europea
in cui il  soggetto  passivo  ha  stabilito  la  sede  della  propria
attivita' economica; 
      f) Stato di esenzione:  lo  Stato  membro  dell'Unione  europea
diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo  chiede
di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto; 
      g) Numero di identificazione EX: il numero  di  identificazione
individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito  dallo  Stato
membro di  stabilimento  ai  fini  dell'applicazione  del  regime  di
franchigia nello Stato di esenzione. 
    2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di  mezzi
di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato  membro  e
alle altre cessioni di beni e prestazioni di  servizi  escluse  dallo
Stato di esenzione. 
    3. Per la determinazione del volume d'affari non  sono  prese  in
considerazione  le  cessioni  di  beni  d'investimento  materiali   o
immateriali e le operazioni esenti di  cui  all'articolo  10  escluse
quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non  abbiano
carattere accessorio, e  le  operazioni  di  cui  al  numero  11  del
medesimo articolo 10. 
    4. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie
di volume d'affari, ai  fini  dell'ammissione  o  dell'esclusione  al
regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di  cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L'importo
delle cessioni e  delle  prestazioni  effettuate  in  valute  diverse
dall'euro e' espresso nel corrispondente  valore  in  euro  calcolato
applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno  civile.  Il
cambio e' effettuato in base al  tasso  di  cambio  pubblicato  dalla
Banca centrale  europea  per  quel  giorno  o,  qualora  non  vi  sia
pubblicazione in tale giorno, in  base  al  tasso  del  primo  giorno
successivo di pubblicazione. 
    5. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le modalita' attuative del presente Titolo. 
 
                             Sezione II 
   Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti 
         stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea 
 
    Art. 70-quaterdecies (Condizioni di ammissione). - 1. Un soggetto
passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione
europea puo' applicare il regime di franchigia nel  territorio  dello
Stato se ricorrono le seguenti condizioni: 
      a)  nell'anno  civile  precedente,  il  volume  d'affari  annuo
dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro; 
      b)  nell'anno  civile  precedente,  il  volume  d'affari  annuo
realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000
euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma  54,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
      c) nel  periodo  dell'anno  civile  in  corso  precedente  alla
notifica di cui alla  lettera  d),  il  volume  d'affari  nell'Unione
europea non e' superiore a 100.000 euro; 
      d) ha previamente comunicato al proprio Stato  di  stabilimento
l'intenzione di avvalersi del regime  di  franchigia  nel  territorio
dello Stato; 
      e) e' identificato, ai fini  dell'applicazione  del  regime  di
franchigia, dal numero di  identificazione  EX  esclusivamente  nello
Stato membro di stabilimento. 
    2. Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime  di
franchigia IVA se, nel territorio dello Stato: 
      a)  effettua  in  via  esclusiva  o  prevalente   cessioni   di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di  terreni  edificabili,  o  di
mezzi di trasporto nuovi; 
      b) partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese
familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa'  a
responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione,  le  quali
esercitano  attivita'  economiche   direttamente   o   indirettamente
riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo; 
      c) nell'anno  civile  precedente  ha  sostenuto  spese  per  un
ammontare  complessivamente  superiore  a  20.000  euro   lordi   per
lavoratori dipendenti e  collaboratori,  comprese  le  somme  erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati,  o  per  altre
prestazioni  di  lavoro  non  riconducibili  a  contratti  di  lavoro
autonomo; 
      d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di  datori
di lavoro con i quali sono  in  corso  rapporti  di  lavoro  o  erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti  periodi  d'imposta,
ovvero  nei  confronti  di  soggetti  direttamente  o  indirettamente
riconducibili  ai  suddetti  datori  di  lavoro,  ad  esclusione  del
soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto  il  periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
      e)  nell'anno  precedente  ha  percepito  redditi   di   lavoro
dipendente e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,
eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica  di  tale  soglia  e'
irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato. 
    Art. 70-quinquiesdecies (Decorrenza del regime di franchigia).  -
1. Il soggetto passivo ammesso al regime di  franchigia  nello  Stato
applica tale regime a partire  dalla  data  in  cui  ha  ricevuto  la
comunicazione del numero di identificazione EX da parte  dello  Stato
di stabilimento. Se il soggetto  passivo  e'  gia'  identificato  nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  ovvero
dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia' attribuito  viene
cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime  di
franchigia. 
    Art. 70-sexiesdecies (Adempimenti).  -  1.  Il  soggetto  passivo
ammesso   al   regime   di   franchigia   ai   sensi    dell'articolo
70-quaterdecies e' esonerato nel territorio dello Stato da tutti  gli
adempimenti IVA  ad  eccezione  dell'obbligo  di  certificazione  dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La  fattura,
ove prevista, puo' essere  emessa  in  forma  semplificata  ai  sensi
dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore  al
limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis. 
    2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non  abbia  inviato
al  proprio  Stato  di  stabilimento  le  comunicazioni   trimestrali
relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento,  e'
tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a  presentare  la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
    Art. 70-septiesdecies (Cessazione del regime di franchigia). - 1.
Un soggetto passivo non stabilito cessa di  applicare  il  regime  di
franchigia nello Stato: 
      a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi
del regime di franchigia nel territorio dello Stato,  a  partire  dal
primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato
di  stabilimento  ha  ricevuto  tale   comunicazione   o,   se   tale
comunicazione e'  stata  ricevuta  nel  corso  dell'ultimo  mese  del
trimestre civile, a partire dal primo giorno  del  secondo  mese  del
trimestre civile successivo; 
      b) se sono  venute  meno  le  condizioni  di  cui  all'articolo
70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire  dall'anno
civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno; 
      c) se e' superata la soglia di 100.000 euro di volume  d'affari
dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia
e' stata superata.  In  tale  caso  l'imposta  e'  dovuta  a  partire
dall'effettuazione dell'operazione che  comporta  il  superamento  di
tale soglia e dalla medesima data il soggetto  passivo  e'  tenuto  a
identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli  adempimenti
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
      d) negli  altri  casi  in  cui  e'  disattivato  il  numero  di
identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e' venuta
meno. 
    2.  L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle   informazioni
ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle  eventualmente
a sua disposizione, comunica tempestivamente  con  mezzi  elettronici
allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia  ha
cessato di applicarsi nel territorio dello Stato. 
 
                             Sezione III 
        Regime di franchigia applicato in altri Stati membri 
   dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato 
 
    Art. 70-octiesdecies (Condizioni di ammissione). - 1. Un soggetto
passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere  ammesso  al
regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione
europea che hanno adottato  tale  regime  se  ricorrono  le  seguenti
condizioni: 
      a) nell'anno civile precedente alla  comunicazione,  il  volume
d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore  a  100.000
euro; 
      b) nel  periodo  dell'anno  civile  in  corso  precedente  alla
comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione  europea  non  e'
stato superiore a 100.000 euro; 
      c) il volume d'affari annuo  realizzato  nel  territorio  dello
Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da  tale  Stato
per l'applicazione del regime di franchigia; 
      d) ha  comunicato  preventivamente  all'Agenzia  delle  entrate
l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio  di
altri Stati di esenzione; 
      e) e' identificato ai fini dell'applicazione  della  franchigia
nel solo territorio dello Stato. 
    2. Nella comunicazione di cui alla lettera d) del  comma  1  sono
indicati: 
      a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale,
l'attivita', la  forma  giuridica,  la  residenza  anagrafica  o,  se
diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo; 
      b) il  numero  di  partita  IVA,  il  codice  fiscale  e  altri
eventuali numeri identificativi  assegnati  al  soggetto  passivo  da
altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
      c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo
intende avvalersi del regime di franchigia; 
      d) il valore totale delle cessioni di beni e delle  prestazioni
di  servizi  effettuate,  nei   due   anni   civili   precedenti   la
comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno  degli  altri
Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione; 
      e) il valore totale delle cessioni di beni e delle  prestazioni
di  servizi  effettuate,  nel  periodo  dell'anno  civile  in   corso
precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno
degli altri Stati membri, compresi gli Stati  diversi  da  quelli  di
esenzione; 
      f) le ulteriori informazioni individuate con  il  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   all'articolo
70-terdecies, comma 5. 
    3. Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2,  per
gli Stati  di  esenzione  che  hanno  fissato  soglie  di  franchigia
differenziate per settori di attivita',  sono  fornite  distintamente
per ciascun settore di attivita' esercitata. 
    4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle
entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il  suffisso  EX,
eventuali  modifiche  delle  informazioni  fornite   in   precedenza,
compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno  o
piu' Stati membri diversi da quelli  indicati  precedentemente  e  la
decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o
piu' degli Stati precedentemente indicati. 
    Art. 70-noviesdecies (Suffisso EX). - 1. L'Agenzia delle  entrate
assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo  al  numero
di partita IVA, in  relazione  agli  Stati  di  esenzione  che  hanno
ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non  oltre  35
giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della  comunicazione   di   cui
all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo
che lo Stato di esenzione abbia  richiesto  un  maggior  termine  per
effettuare eventuali  verifiche  al  fine  di  prevenire  elusione  o
evasione d'imposta. 
    2. L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1
notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione
al regime di franchigia comunicato dallo  Stato  di  esenzione  e  le
ragioni del rifiuto. 
    Art. 70-vicies (Decorrenza). - 1. Il soggetto passivo applica  il
regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in
cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso
EX o, in caso di aggiornamento di una  precedente  comunicazione,  la
conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione
del regime di franchigia in Stati  di  esenzione  diversi  da  quelli
precedentemente  comunicati,  l'aggiornamento  dell'attribuzione  del
suffisso EX. 
    Art. 70-unvicies (Adempimenti). - 1. Il soggetto passivo  ammesso
al  regime  di  franchigia  in  uno  Stato  di   esenzione   comunica
all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese  successivo
a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni: 
      a)  il  valore  totale  delle  cessioni  e  delle   prestazioni
effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato,
oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate; 
      b)  il  valore  totale  espresso  in  euro  delle  cessioni   e
prestazioni effettuate nel corso del  trimestre  civile  in  ciascuno
altro  Stato  membro,  compresi  gli  Stati  diversi  da  quelli   di
esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano  state
effettuate. 
    2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma  1,  per
gli Stati  di  esenzione  che  hanno  fissato  soglie  di  franchigia
differenziate per settori di attivita',  sono  fornite  distintamente
per ciascun settore di attivita' esercitata. 
    3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia  in
uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle  entrate  il
superamento della soglia di 100.000 euro  di  volume  d'affari  annuo
nell'Unione europea, nonche' la data in cui  si  e'  verificato  tale
evento,  entro  15  giorni  lavorativi   da   tale   superamento   e,
contestualmente, comunica il  valore  delle  cessioni  e  prestazioni
effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino  alla  data
di superamento della soglia. 
    Art. 70-duovicies (Cessazione del regime di franchigia). - 1.  Il
soggetto passivo cessa di applicare il  regime  di  franchigia  nello
Stato di esenzione: 
      a) se ha comunicato di non volersi piu' avvalere del regime  di
franchigia in tale Stato, a partire dal primo  giorno  del  trimestre
civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto
la comunicazione o, se  la  comunicazione  e'  presentata  nel  corso
dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del
secondo mese del trimestre successivo; 
      b) se e' superata la soglia di volume d'affari  annuo  prevista
da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato  ha
comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni  per
l'applicazione del regime di franchigia,  a  partire  dalla  data  di
esclusione comunicata da tale Stato. 
    2. Se, nel corso dell'anno  civile,  e'  superata  la  soglia  di
100.000 euro di volume  d'affari  nell'Unione  europea,  il  soggetto
passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati
di esenzione a partire da tale momento. 
    3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il  suffisso
EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia  ovvero  quando
il soggetto passivo ha  cessato  l'attivita'  o  quando  e'  comunque
possibile desumere  la  cessazione  dell'attivita'.  L'Agenzia  delle
entrate  adatta  le  informazioni  ricevute  ai  sensi  dell'articolo
70-octiesdecies se il  soggetto  passivo  continua  ad  applicare  la
franchigia in alcuni Stati di esenzione.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7-quinquies  e  19
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  del  26
          ottobre 1972 n. 633, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 7-quinquies (Territorialita'). - 1. In deroga a
          quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1: 
                  a) le prestazioni di servizi relativi ad  attivita'
          culturali, artistiche, sportive,  scientifiche,  educative,
          ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni,  le
          prestazioni  di  servizi  degli  organizzatori   di   dette
          attivita', nonche' le  prestazioni  di  servizi  accessorie
          alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
          considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
          medesime  attivita'  sono  ivi  materialmente  svolte.   La
          disposizione del periodo precedente si applica  anche  alle
          prestazioni di servizi per  l'accesso  alle  manifestazioni
          culturali, artistiche, sportive,  scientifiche,  educative,
          ricreative e  simili,  nonche'  alle  relative  prestazioni
          accessorie.  Se  i  servizi  e  i  servizi   accessori   si
          riferiscono ad attivita' che sono trasmesse in streaming  o
          altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  se  il
          committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o  e'
          ivi residente senza domicilio all'estero; 
                  b)  le  prestazioni  di  servizi  per  l'accesso  a
          manifestazioni     culturali,     artistiche,     sportive,
          scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi  comprese
          fiere ed esposizioni, nonche'  le  prestazioni  di  servizi
          accessorie  connesse  con  l'accesso,  rese  a  committenti
          soggetti passivi si considerano effettuate  nel  territorio
          dello  Stato  quando  ivi  si  svolgono  le  manifestazioni
          stesse. La  disposizione  del  periodo  precedente  non  si
          applica  all'ammissione  agli  eventi  se  la  presenza  e'
          virtuale.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19,  comma  3,
          lettera b), e comma 4 del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n.  633  del  1972,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 19 (Detrazione). -  1.  Per  la  determinazione
          dell'imposta dovuta a norma del primo  comma  dell'articolo
          17 o dell'eccedenza di cui al secondo  comma  dell'articolo
          30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in relazione ai beni ed ai servizi importati  o  acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati o importati sorge nel momento in  cui  l'imposta
          diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
          dichiarazione relativa all' anno in  cui  il  diritto  alla
          detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
          della nascita del diritto medesimo. 
                2. Non e' detraibile l'imposta relativa  all'acquisto
          o all'importazione di beni e servizi  afferenti  operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto  dell'articolo  19-bis2.   In   nessun   caso   e'
          detraibile    l'imposta     relativa     all'acquisto     o
          all'importazione  di  beni   o   servizi   utilizzati   per
          l'effettuazione di manifestazioni a premio. 
                3. La indetraibilita'  di  cui  al  comma  2  non  si
          applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: 
                  a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
          queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle  di  cui
          agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
                  a-bis) le operazioni di cui ai numeri da  1)  a  4)
          dell'articolo 10,  effettuate  nei  confronti  di  soggetti
          stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati
          ad essere esportati fuori della Comunita' stessa; 
                  b)  operazioni,  diverse  da   quelle   in   regime
          transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo  V-ter,
          effettuate fuori dal territorio dello Stato  le  quali,  se
          effettuate nel territorio dello  Stato,  darebbero  diritto
          alla detrazione dell'imposta; 
                  c) operazioni di cui all'articolo 2,  terzo  comma,
          lettere a), b), d) ed f); 
                  d) cessioni di cui  all'articolo  10,  numero  11),
          effettuate da soggetti che producono oro da investimento  o
          trasformano oro in oro da investimento; 
                  d-bis le cessioni di beni di cui  all'articolo  10,
          terzo comma; 
                  e) operazioni non soggette all'imposta per  effetto
          delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo  74,
          concernente disposizioni relative a particolari settori; 
                  e-bis)   le   operazioni   inerenti   e    connesse
          all'organizzazione ed all' esercizio delle attivita' di cui
          all'articolo 10, numeri  6)  e  7),  e  le  prestazioni  di
          mandato, mediazione  e  intermediazione  relative  a  dette
          operazioni. 
                4. Per i beni ed i servizi in  parte  utilizzati  per
          operazioni non soggette all'imposta la  detrazione  non  e'
          ammessa per la quota  imputabile  a  tali  utilizzazioni  e
          l'ammontare indetraibile  e'  determinato  secondo  criteri
          oggettivi, coerenti  con  la  natura  dei  beni  e  servizi
          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
          la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
          in parte utilizzati per fini privati  o  comunque  estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonche' per
          determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i
          servizi  in  parte  utilizzati  per  operazioni  in  regime
          transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter. 
                5. Ai contribuenti che esercitano sia  attivita'  che
          danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto  alla
          detrazione sia attivita'  che  danno  luogo  ad  operazioni
          esenti  ai  sensi  dell'articolo  10,   il   diritto   alla
          detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla
          prima categoria di operazioni e il  relativo  ammontare  e'
          determinato applicando la percentuale di detrazione di  cui
          all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la  detrazione  e'
          provvisoriamente   operata   con    l'applicazione    della
          percentuale  di  detrazione  dell'anno  precedente,   salvo
          conguaglio alla fine dell'anno.  I  soggetti  che  iniziano
          l'attivita'  operano  la  detrazione   in   base   ad   una
          percentuale  di  detrazione  determinata   presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno.  La  disposizione  di
          cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui
          all'articolo 10, numeri 6) e  7),  e  alle  prestazioni  di
          mandato, mediazione  e  intermediazione  relative  a  dette
          operazioni. 
                5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di  cui  alla
          lettera d) del comma 3 la limitazione della  detrazione  di
          cui  ai  precedenti  commi  non   opera   con   riferimento
          all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli  acquisti,
          anche intracomunitari, di  oro  da  investimento,  per  gli
          acquisti, anche intracomunitari, e per le  importazioni  di
          oro diverso da quello da investimento destinato  ad  essere
          trasformato in oro da  investimento  a  cura  degli  stessi
          soggetti  o  per  loro  conto,  nonche'   per   i   servizi
          consistenti in modifiche della  forma,  del  peso  o  della
          purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.».