Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera c), valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1°
gennaio 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto
indicato al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti
pubblici interessati provvedono alle attivita' previste dal medesimo
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della citata
legge 24 dicembre 2012 n. 234:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».