IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021»  e,  in  particolare,  l'articolo  26,
commi 4 e 5, lettere b) e d); 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  governance   dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)  2015/652  e
che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 febbraio 2023, che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18  ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva  n.  98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241;  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  recante
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della  legge
23 luglio 2009, n. 99»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  febbraio  2024,   n.   11,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  sicurezza  energetica  del  Paese,  la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei  territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi   alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   adottare   ulteriori   misure   di
semplificazione in materia di accesso alle  fonti  rinnovabili  e  di
loro  utilizzo,  anche  in  considerazione  degli   obiettivi   della
Milestone M1C1-60  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) italiano; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2024; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 14 novembre 2024; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2024; 
  Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare  per  la
semplificazione  e  dalle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  per   la   pubblica   amministrazione,   per   le   riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della cultura; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi  4  e
5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n.  118,  definisce  i
regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi  di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale  degli  stessi
impianti,  nonche'  per  le  opere  connesse  e   le   infrastrutture
indispensabili  alla  costruzione  e   all'esercizio   dei   medesimi
impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e  la  normativa
tecnica di cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  ai  soli  fini
dell'acquisizione del titolo edilizio necessario  alla  realizzazione
delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo  resta  altresi'
fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 
  2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle  future
generazioni, la massima diffusione degli impianti  di  produzione  di
energia  da  fonti  rinnovabili  mediante  la  razionalizzazione,  il
riordino e la semplificazione delle procedure in materia  di  energie
rinnovabili  e  il  loro  adeguamento  alla  disciplina   dell'Unione
europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversita'
e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. 
  3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di  cui  al
presente decreto entro il termine di centottanta  giorni  dalla  data
della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento  di  cui  al
primo periodo, si  applica  la  disciplina  previgente.  In  caso  di
mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si  applica  il
presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo  periodo,
le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per
l'ulteriore semplificazione dei  regimi  amministrativi  disciplinati
dal  presente  decreto,  anche  consistenti  nell'innalzamento  delle
soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati  A
e B, che costituiscono parte integrante del presente  decreto,  fermo
restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1. 
  4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano  al
presente decreto ai sensi dei rispettivi  statuti  speciali  e  delle
relative norme di attuazione. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76.   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214  del
          12 settembre 1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  14(Decreti  legislativi). -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riporta l'articolo 26, commi 4 e 5, della legge  5
          agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il  mercato
          e la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 188 del 12 agosto 2022 
                «Art. 26 (Delega al  Governo  per  la  revisione  dei
          procedimenti amministrativi in funzione  di  sostegno  alla
          concorrenza e per la semplificazione in  materia  di  fonti
          energetiche rinnovabili). - Omissis 
                4. Il Governo e'  delegato,  altresi',  ad  adottare,
          entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di fonti energetiche  rinnovabili,  anche  ai  fini
          dell'adeguamento  della  normativa   vigente   al   diritto
          dell'Unione europea, della razionalizzazione, del  riordino
          e della semplificazione  della  medesima  normativa,  della
          riduzione degli oneri regolatori a carico dei  cittadini  e
          delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese. 
                5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) ricognizione e riordino della normativa  vigente
          in materia di fonti energetiche  rinnovabili,  al  fine  di
          conseguire una significativa riduzione e  razionalizzazione
          delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari   e   di
          assicurare un maggior grado di certezza del  diritto  e  di
          semplificazione dei procedimenti, in  considerazione  degli
          aspetti peculiari della materia; 
                  b)  coordinamento,  sotto  il  profilo  formale   e
          sostanziale,  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di  fonti  energetiche   rinnovabili,   anche   di
          attuazione della normativa dell'Unione europea,  apportando
          le modificazioni necessarie a garantire o a  migliorare  la
          coerenza  della  normativa  medesima   sotto   il   profilo
          giuridico, logico e sistematico; 
                  d) semplificazione dei procedimenti  amministrativi
          nel settore  delle  fonti  energetiche  rinnovabili,  anche
          mediante  la   soppressione   dei   regimi   autorizzatori,
          razionalizzazione  e  accelerazione  dei   procedimenti   e
          previsione  di  termini  certi  per  la   conclusione   dei
          procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare,
          l'avvio dell'attivita' economica nonche' l'installazione  e
          il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico 
                  e) aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo  la
          piu'    estesa    e    ottimale     utilizzazione     della
          digitalizzazione, anche  nei  rapporti  con  i  destinatari
          dell'azione amministrativa; 
                  f)  adeguamento  dei  livelli  di  regolazione   ai
          livelli  minimi  richiesti  dalla   normativa   dell'Unione
          europea. 
                  Omissis.». 
              - Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  sulla  governance
          dell'Unione dell'energia e dell'azione  per  il  clima  che
          modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n.  715/2009
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
          94/22/CE,  98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,  2010/31/UE,
          2012/27/UE  e  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, le direttive del Consiglio  2009/119/CE  e  (UE)
          2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n.  525/2013  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              - La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  (rifusione)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              - Il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  27  febbraio  2023,  che  modifica  il
          regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento
          di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei  piani  per  la
          ripresa e la resilienza e che modifica i  regolamenti  (UE)
          n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)  2021/1755,  e  la
          direttiva  2003/87/CE  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.   28
          febbraio 2023, n. L 63. 
              - La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999  e
          la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la  promozione
          dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
          (UE) 2015/652 del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
          ottobre 2023 serie L. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - La legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  recante:  «Legge
          quadro sulle aree protette» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991, S.O. n. 83. 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante: «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. 
              - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante:
          «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  75  del  31  marzo
          1999. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante:  «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del  20  ottobre
          2001, S.O. 239. 
              - Il decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,
          recante: «Attuazione della  direttiva  2001/77/CE  relativa
          alla promozione dell'energia elettrica  prodotta  da  fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita'» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 25 del 31 gennaio 2004, S.O. n. 17. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante: «Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137»
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24
          febbraio 2004, S.O. n. 28. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96. 
              - Il decreto  legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,
          recante: «Riassetto della normativa in materia di ricerca e
          coltivazione   delle   risorse   geotermiche,    a    norma
          dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  45  del  24
          febbraio 2010. 
              - Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  recante:
          «Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE  e  2003/30/CE»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, S.O. n. 81. 
              - Il decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,
          recante: «Attuazione della  direttiva  (UE)  2018/2001  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  285
          del 30 novembre 2021 S.O. n. 42. 
              - Il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante:
          «Misure  urgenti  in  materia  di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  114
          del 17 maggio 2022, e' convertito con modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2022,  n.  91,  pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022. 
              - Il decreto-legge 9 dicembre  2023,  n.  181  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  energetica  del
          Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili  di
          energia, il  sostegno  alle  imprese  a  forte  consumo  di
          energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti
          dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
          dal 1° maggio 2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          87  del  9  dicembre  2023  n.  287,  e'   convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  febbraio  2024,   n.   11,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31  del  7  febbraio
          2024. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti all'articolo 26, commi 4 e 5, della
          legge 5 agosto  2022,  n.  118  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si veda  nelle  note  alle
          premesse.