IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26,
commi 4 e 5, lettere b) e d);
Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e
che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al
piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE)
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge
23 luglio 2009, n. 99»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Ritenuta la necessita' di adottare ulteriori misure di
semplificazione in materia di accesso alle fonti rinnovabili e di
loro utilizzo, anche in considerazione degli obiettivi della
Milestone M1C1-60 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) italiano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 14 novembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre
2024;
Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la
semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della cultura;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e
5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i
regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi
impianti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi
impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa
tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini
dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione
delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresi'
fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future
generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il
riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie
rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione
europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversita'
e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al
presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al
primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di
mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il
presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo,
le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per
l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati
dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle
soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A
e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo
restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al
presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art.76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 14(Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta l'articolo 26, commi 4 e 5, della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 12 agosto 2022
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - Omissis
4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare,
entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini
dell'adeguamento della normativa vigente al diritto
dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino
e della semplificazione della medesima normativa, della
riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e
delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese.
5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione e riordino della normativa vigente
in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di
conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari e di
assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di
semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli
aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di
attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando
le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la
coerenza della normativa medesima sotto il profilo
giuridico, logico e sistematico;
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi
nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche
mediante la soppressione dei regimi autorizzatori,
razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e
previsione di termini certi per la conclusione dei
procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare,
l'avvio dell'attivita' economica nonche' l'installazione e
il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la
piu' estesa e ottimale utilizzazione della
digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari
dell'azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione ai
livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione
europea.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) e'
pubblicata nella G.U.U.E 21 dicembre 2018, n. L 328.
- Il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il
regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento
di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la
ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la
direttiva 2003/87/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
febbraio 2023, n. L 63.
- La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
ottobre 2023 serie L.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge
quadro sulle aree protette» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991, S.O. n. 83.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre
2001, S.O. 239.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
recante: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 31 gennaio 2004, S.O. n. 17.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004, S.O. n. 28.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
recante: «Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma
dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.
99» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2010.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, S.O. n. 81.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 30 novembre 2021 S.O. n. 42.
- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante:
«Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 2022, e' convertito con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022.
- Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante:
«Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del
Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di
energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di
energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 9 dicembre 2023 n. 287, e' convertito con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
2024.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 26, commi 4 e 5, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si veda nelle note alle
premesse.