Art. 10
Coordinamento del regime concessorio
1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia
necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse
pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della
superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente
che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel
proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni,
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalita' tali da
garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni
industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla
scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state
presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti,
sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che
intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto,
l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi
sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilita' economico
finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica
minima generale di connessione.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli
articoli 8 o 9, la concessione e' sottoposta alla condizione
sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare
della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio
della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della
concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica
entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade.
Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio
unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi
dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza
di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non e'
consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di alcun intervento
incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di
autorizzazione unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto
proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito
del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale
momento, sono dovuti i relativi oneri.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade
in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro
un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro
il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo
9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di
concessione gia' presentate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse
geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto
dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22, si veda nelle note alle premesse.
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
«Art. 12 (Concessioni idroelettriche). - 1. Alla
scadenza delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza
compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare
funzionamento. In caso di esecuzione da parte del
concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita'
della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo
periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o
comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione
della concessione secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la
parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al
valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai
periodi precedenti si applica la disciplina stabilita
dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico
di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con
corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni
ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente
articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi
indicati con i corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti
di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d):
a) ad operatori economici individuati attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato
nelle quali il socio privato e' scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle
disposizioni di cui al presente articolo, le regioni
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure
di assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al
comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e'
posto a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria,
organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della
concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di
valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali
requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di
avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media
pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di
credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
degli intermediari finanziari che attestino che il
partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per
un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni,
in relazione alla complessita' della proposta progettuale
presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di
sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere
nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,
regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di
generazione, trasformazione e connessione elettrica con
riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia
di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili,
compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di
accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse
energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
di quanto previsto dal codice di trasmissione,
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi
aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
a scala di distretto idrografico in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando
obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti
dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle
misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di
tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare
ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e
di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio
economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte
dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
esito alle procedure di assegnazione, che avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini della
selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale,
della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di
importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione
paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o
locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte
progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree
naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25,
secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i
seguenti criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in
termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati
reperibili dagli atti contabili o mediante perizia
asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel
progetto di concessione, per tali beni si procede alla
rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto
proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il
cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili
dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla
base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi
diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da
seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che
interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e
ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni amministrative per
l'assegnazione della concessione sono di competenza della
regione sul cui territorio insiste la maggior portata di
derivazione d'acqua in concessione.
1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo
parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto
della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui
al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento
della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di
recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del
concessionario subentrante un congruo indennizzo, da
quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1,
secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli
investimenti effettuati dal concessionario uscente,
definendo la durata della concessione, nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di
criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti
proposti, determinando le misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario,
da destinare ai territori dei comuni interessati dalla
presenza delle opere e della derivazione compresi tra i
punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo
l'equilibrio economico-finanziario del progetto di
concessione, nonche' i livelli minimi in termini di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione
tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle
relative concessioni puo' avvenire anche facendo ricorso
alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure
di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo,
e comunque in caso di mancata adozione delle leggi
regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini
dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al
comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma
1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni,
prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni
concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti
acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme
le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002,
n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
canone, determinato con legge regionale, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente
variabile, calcolata come percentuale dei ricavi
normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione
dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione
ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al
precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno
il 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane
il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Nelle
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le
regioni possono disporre con legge l'obbligo per i
concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle
stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale
media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata
a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori
provinciali interessati dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia'
scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione
dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione
delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni
ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che
i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle
opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri
aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente
nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla
prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine
di scadenza.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione,
il concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta
della regione, energia nella misura e con le modalita'
previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione
un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da
corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more
dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e
alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato
dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone
aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di
cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni
possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo
precedente in misura non inferiore a 30 euro per la
componente fissa del canone e a 20 euro per il canone
aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
2.
3.
4.
5.
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31
dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo
articolo 16.
8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44,
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data
del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di
cui all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari,
anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di
indizione della gara di cui al comma 1 del presente
articolo, a societa' per azioni a composizione mista
pubblico-privata partecipate nella misura complessiva
minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del
capitale sociale dalle province individuate nel presente
comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in
tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle
societa' a controllo provinciale mediante procedure
competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un
periodo di anni sette, decorrenti dal termine della
concessione quale risultante dall'applicazione delle
proroghe di cui al comma l-bis. La partecipazione delle
predette province nelle societa' a composizione mista
previste dal presente comma non puo' comportare maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8-bis.
9. Le caratteristiche delle concessioni di
derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in
modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del
minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo
88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
nominale media producibile il concessionario non ha diritto
ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone
demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui
al presente articolo e' conferita alle regioni e alle
province autonome, con esclusione di quelle di cui
all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto
legislativo, da emanare in attuazione del combinato
disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma
1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi
generali e i vincoli specifici per la pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le
modalita' per una articolata programmazione energetica di
settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio
della funzione conferita alle regioni si applicano criteri,
termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale
integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
11.
12..».