Art. 10 
 
                Coordinamento del regime concessorio 
 
  1. Qualora, ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi,  sia
necessaria la concessione di superfici e,  ove  occorra,  di  risorse
pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Il soggetto proponente presenta  istanza  di  concessione  della
superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente
che, entro i successivi cinque giorni,  provvede  a  pubblicarla  nel
proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni,
e, per estratto, nella Gazzetta  Ufficiale,  con  modalita'  tali  da
garantire  la  tutela  della  segretezza  di  eventuali  informazioni
industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla
scadenza del termine  di  trenta  giorni,  qualora  non  siano  state
presentate istanze concorrenti o, nel caso  di  istanze  concorrenti,
sia stato selezionato il soggetto proponente  o  altro  soggetto  che
intenda realizzare uno degli interventi di cui al  presente  decreto,
l'ente  concedente  rilascia  la  concessione,  entro  i   successivi
sessanta giorni, previa valutazione  della  sostenibilita'  economico
finanziaria del  progetto  e  accettazione  della  soluzione  tecnica
minima generale di connessione. 
  3. Nel caso degli interventi assoggettati al  regime  di  cui  agli
articoli  8  o  9,  la  concessione  e'  sottoposta  alla  condizione
sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare
della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data  di  rilascio
della concessione  medesima.  Nel  caso  in  cui  il  titolare  della
concessione non presenti la PAS o l'istanza di  autorizzazione  unica
entro il termine di cui al secondo periodo,  la  concessione  decade.
Per il periodo di durata della PAS o del procedimento  autorizzatorio
unico, e comunque non oltre il termine di  sei  o  di  diciotto  mesi
dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o  dell'istanza
di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non  e'
consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di  alcun  intervento
incompatibili  con  quelli  oggetto  della  PAS  o  dell'istanza   di
autorizzazione unica. 
  4. Nel caso degli  interventi  di  cui  al  comma  3,  il  soggetto
proponente stipula con l'ente concedente una  convenzione  a  seguito
del rilascio del titolo  abilitativo  o  autorizzatorio  e,  da  tale
momento, sono dovuti i relativi oneri. 
  5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo  decade
in caso di mancato avvio della realizzazione degli  interventi  entro
un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8  o  entro
il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo
9, comma 11. 
  6. Il presente articolo non si  applica  nel  caso  di  istanze  di
concessione gia' presentate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Resta fermo, per  le  concessioni  di  coltivazione  di  risorse
geotermiche, quanto previsto  dal  decreto  legislativo  11  febbraio
2010, n. 22, e, per le concessioni  idroelettriche,  quanto  previsto
dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo  12  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 11  febbraio
          2010, n. 22, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775  recante:
          «Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          sulle acque e sugli impianti elettrici» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: 
                «Art.  12  (Concessioni  idroelettriche). -  1.  Alla
          scadenza   delle   concessioni   di   grandi    derivazioni
          idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
          di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui
          al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano,  senza
          compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare
          funzionamento.  In  caso  di  esecuzione   da   parte   del
          concessionario, a proprie spese e nel periodo di  validita'
          della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo
          periodo,  purche'  previsti  dall'atto  di  concessione   o
          comunque autorizzati dal  concedente,  alla  riassegnazione
          della concessione secondo le  procedure  di  cui  ai  commi
          seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la
          parte di bene  non  ammortizzato,  un  indennizzo  pari  al
          valore non ammortizzato,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n.
          1775 del 1933. Per i beni diversi da  quelli  previsti  dai
          periodi  precedenti  si  applica  la  disciplina  stabilita
          dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico
          di  cui  al  regio  decreto   n.   1775   del   1933,   con
          corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni
          ammortizzati, sulla  base  del  comma  1-ter  del  presente
          articolo, intendendosi sostituiti gli  organi  statali  ivi
          indicati con i corrispondenti organi della regione. 
                1-bis. Le regioni, ove non  ritengano  sussistere  un
          prevalente interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle
          acque, incompatibile con il mantenimento  dell'uso  a  fine
          idroelettrico, possono assegnare le concessioni  di  grandi
          derivazioni idroelettriche, previa verifica  dei  requisiti
          di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
          comma 1-ter, lettera d): 
                  a) ad operatori  economici  individuati  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                  b) a societa' a  capitale  misto  pubblico  privato
          nelle  quali  il  socio  privato   e'   scelto   attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                  c) mediante forme di partenariato  ai  sensi  degli
          articoli 179 e  seguenti  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
          partecipate  deve  comunque  avvenire  nel  rispetto  delle
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175. 
                1-ter.  Nel  rispetto  dell'ordinamento   dell'Unione
          europea  e  degli  accordi  internazionali,   nonche'   dei
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale  e  delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  le  regioni
          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre
          il  31  marzo  2020,  le  modalita'  e  le   procedure   di
          assegnazione  delle  concessioni  di   grandi   derivazioni
          d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: 
                  a) le modalita' per lo svolgimento delle  procedure
          di assegnazione di cui al comma 1-bis; 
                  b) i termini di avvio delle  procedure  di  cui  al
          comma 1-bis; 
                  c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
                  d) la  previsione  che  l'eventuale  indennizzo  e'
          posto a carico del concessionario subentrante; 
                  e)   i   requisiti   di   capacita'    finanziaria,
          organizzativa  e   tecnica   adeguata   all'oggetto   della
          concessione  richiesti  ai  partecipanti  e  i  criteri  di
          valutazione delle proposte  progettuali,  prevedendo  quali
          requisiti minimi: 
                    1)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata
          capacita'  organizzativa  e  tecnica,   l'attestazione   di
          avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
          impianti idroelettrici aventi una  potenza  nominale  media
          pari ad almeno 3 MW; 
                    2)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata
          capacita' finanziaria, la  referenza  di  due  istituti  di
          credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
          degli  intermediari  finanziari  che   attestino   che   il
          partecipante ha la possibilita' di accedere al credito  per
          un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
          procedura  di  assegnazione,  ivi  comprese  le  somme   da
          corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
                  f) i termini di  durata  delle  nuove  concessioni,
          comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
          puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,
          in relazione alla complessita' della  proposta  progettuale
          presentata e all'importo dell'investimento; 
                  g)  gli  obblighi  o  le  limitazioni   gestionali,
          subordinatamente ai quali sono ammissibili  i  progetti  di
          sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
          la possibilita' di utilizzare l'acqua  invasata  per  scopi
          idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
          per la laminazione delle piene; 
                  h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
          potenza di generazione e di producibilita'  da  raggiungere
          nel  complesso  delle  opere  di  derivazione,   adduzione,
          regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli  impianti  di
          generazione, trasformazione  e  connessione  elettrica  con
          riferimento agli obiettivi strategici nazionali in  materia
          di sicurezza energetica e  fonti  energetiche  rinnovabili,
          compresa la possibilita' di  dotare  le  infrastrutture  di
          accumulo idrico per favorire  l'integrazione  delle  stesse
          energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
          di   quanto   previsto   dal   codice   di    trasmissione,
          dispacciamento, sviluppo e sicurezza della  rete  elettrica
          di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004,  e  dai  suoi
          aggiornamenti; 
                  i) i livelli minimi in termini di  miglioramento  e
          risanamento   ambientale   del   bacino   idrografico    di
          pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
          a  scala  di  distretto  idrografico  in  attuazione  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    23    ottobre    2000,    determinando
          obbligatoriamente  una  quota  degli   introiti   derivanti
          dall'assegnazione,  da  destinare  al  finanziamento  delle
          misure dei piani di gestione distrettuali o  dei  piani  di
          tutela finalizzate alla tutela e al  ripristino  ambientale
          dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
                  l)  le  misure  di   compensazione   ambientale   e
          territoriale, anche a carattere finanziario,  da  destinare
          ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle
          opere e della derivazione compresi tra i punti di  presa  e
          di  restituzione  delle   acque   garantendo   l'equilibrio
          economico finanziario del progetto di concessione; 
                  m)  le   modalita'   di   valutazione,   da   parte
          dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
          esito  alle  procedure   di   assegnazione,   che   avviene
          nell'ambito  di  un  procedimento  unico  ai   fini   della
          selezione delle proposte progettuali presentate, che  tiene
          luogo della verifica o valutazione di  impatto  ambientale,
          della valutazione di incidenza nei confronti  dei  siti  di
          importanza comunitaria  interessati  e  dell'autorizzazione
          paesaggistica, nonche'  di  ogni  altro  atto  di  assenso,
          concessione, permesso, licenza o  autorizzazione,  comunque
          denominato, previsto dalla normativa statale,  regionale  o
          locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle   proposte
          progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e  gli  enti  gestori  delle  aree
          naturali protette di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.
          394; per gli aspetti connessi alla sicurezza  degli  invasi
          di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e
          all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
          166, al  procedimento  valutativo  partecipa  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  n) l'utilizzo dei  beni  di  cui  all'articolo  25,
          secondo comma, del testo unico di cui al regio  decreto  n.
          1775 del 1933, nel rispetto del codice  civile,  secondo  i
          seguenti criteri: 
                    1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
          nel progetto  di  concessione,  l'assegnatario  corrisponde
          agli aventi diritto, all'atto del subentro, un  prezzo,  in
          termini di valore residuo, determinato sulla base dei  dati
          reperibili  dagli  atti  contabili   o   mediante   perizia
          asseverata; in caso di mancata previsione di  utilizzo  nel
          progetto di concessione, per  tali  beni  si  procede  alla
          rimozione e allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a
          cura ed onere del proponente; 
                    2) per i beni  immobili  dei  quali  il  progetto
          proposto  prevede  l'utilizzo,  l'assegnatario  corrisponde
          agli aventi diritto, all'atto del subentro,  un  prezzo  il
          cui valore e' determinato sulla base  dei  dati  reperibili
          dagli atti contabili o mediante  perizia  asseverata  sulla
          base di attivita' negoziale tra le parti; 
                    3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
          non prevede l'utilizzo restano di proprieta'  degli  aventi
          diritto; 
                  o)  la  previsione,  nel  rispetto   dei   principi
          dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
          promuovere  la  stabilita'  occupazionale   del   personale
          impiegato; 
                  p)  le  specifiche  modalita'   procedimentali   da
          seguire in caso di grandi  derivazioni  idroelettriche  che
          interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
          di gestione delle  derivazioni,  vincoli  amministrativi  e
          ripartizione  dei  canoni,  da  definire  d'intesa  tra  le
          regioni  interessate;  le   funzioni   amministrative   per
          l'assegnazione della concessione sono di  competenza  della
          regione sul cui territorio insiste la  maggior  portata  di
          derivazione d'acqua in concessione. 
                1-ter.1.   Le   procedure   di   assegnazione   delle
          concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche   sono
          effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso  secondo
          parametri competitivi, equi e  trasparenti,  tenendo  conto
          della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui
          al comma 1-quinquies e degli  interventi  di  miglioramento
          della  sicurezza  delle  infrastrutture  esistenti   e   di
          recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del
          concessionario  subentrante  un  congruo   indennizzo,   da
          quantificare nei limiti di  quanto  previsto  al  comma  1,
          secondo periodo, che tenga  conto  dell'ammortamento  degli
          investimenti   effettuati   dal   concessionario   uscente,
          definendo la durata della  concessione,  nel  rispetto  dei
          limiti previsti dalla  normativa  vigente,  sulla  base  di
          criteri economici fondati sull'entita'  degli  investimenti
          proposti,   determinando   le   misure   di   compensazione
          ambientale e territoriale, anche a  carattere  finanziario,
          da destinare ai  territori  dei  comuni  interessati  dalla
          presenza delle opere e della  derivazione  compresi  tra  i
          punti di presa e di restituzione delle acque, e  garantendo
          l'equilibrio   economico-finanziario   del   progetto    di
          concessione,  nonche'  i  livelli  minimi  in  termini   di
          miglioramento   e   risanamento   ambientale   del   bacino
          idrografico.   Al   fine   di   promuovere    l'innovazione
          tecnologica e la  sostenibilita'  delle  infrastrutture  di
          grande  derivazione  idroelettrica,   l'affidamento   delle
          relative concessioni puo' avvenire  anche  facendo  ricorso
          alle procedure previste dall'articolo 183  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50. 
                1-quater.  Le   procedure   di   assegnazione   delle
          concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche   sono
          avviate entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque  non
          oltre  il  31  dicembre   2023.   Le   regioni   comunicano
          tempestivamente al Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti  delle  procedure
          di assegnazione delle  concessioni  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo,
          e  comunque  in  caso  di  mancata  adozione  delle   leggi
          regionali entro i termini prescritti dal  comma  1-ter,  il
          Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
          propone  l'esercizio  del   potere   sostitutivo   di   cui
          all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  ai  fini
          dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al
          comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto  dal  comma
          1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni,
          prevedendo che il 10  per  cento  dell'importo  dei  canoni
          concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i),
          del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  resti
          acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme
          le competenze statali di  cui  al  decreto-legge  8  agosto
          1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1°  agosto  2002,
          n. 166. 
                1-quinquies. I concessionari  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
          canone,   determinato   con   legge   regionale,    sentita
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), articolato in una componente  fissa,  legata  alla
          potenza nominale media di concessione, e in una  componente
          variabile,   calcolata   come   percentuale   dei    ricavi
          normalizzati, sulla base del  rapporto  tra  la  produzione
          dell'impianto, al netto dell'energia fornita  alla  regione
          ai  sensi  del  presente  comma,  ed   il   prezzo   zonale
          dell'energia elettrica. Il  compenso  unitario  di  cui  al
          precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
          non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
          prezzo industriale per la produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione dell'energia elettrica. 
                Il canone cosi' determinato e' destinato  per  almeno
          il 60 per cento alle province e alle  citta'  metropolitane
          il cui territorio e' interessato dalle  derivazioni.  Nelle
          concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le
          regioni  possono  disporre  con  legge  l'obbligo   per   i
          concessionari di fornire annualmente e  gratuitamente  alle
          stesse regioni 220 kWh per  ogni  kW  di  potenza  nominale
          media di concessione, per almeno il 50 per cento  destinata
          a servizi pubblici e  categorie  di  utenti  dei  territori
          provinciali interessati dalle derivazioni. 
                1-sexies. Per le concessioni  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche  che  prevedono  un  termine   di   scadenza
          anteriore al 31 dicembre  2024,  ivi  incluse  quelle  gia'
          scadute, le  regioni  possono  consentire  la  prosecuzione
          dell'esercizio  della  derivazione  nonche'  la  conduzione
          delle opere e dei beni passati in proprieta' delle  regioni
          ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
          per il tempo strettamente necessario al completamento delle
          procedure di assegnazione e comunque  non  oltre  tre  anni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo  che
          i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
          regionale in conseguenza dell'utilizzo  dei  beni  e  delle
          opere affidate in concessione, o che lo erano  in  caso  di
          concessioni scadute, tenendo conto  degli  eventuali  oneri
          aggiuntivi da porre a  carico  del  concessionario  uscente
          nonche'   del   vantaggio   competitivo   derivante   dalla
          prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine
          di scadenza. 
                1-septies. Fino all'assegnazione  della  concessione,
          il concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta
          della regione, energia nella  misura  e  con  le  modalita'
          previste dal comma 1-quinquies e a riversare  alla  regione
          un canone aggiuntivo,  rispetto  al  canone  demaniale,  da
          corrispondere per l'esercizio  degli  impianti  nelle  more
          dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato  per
          un importo non inferiore al 60 per cento  alle  province  e
          alle citta' metropolitane il cui territorio e'  interessato
          dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  determinati
          il valore minimo della componente fissa del canone  di  cui
          al  comma  1-quinquies  e  il  valore  minimo  del   canone
          aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
          adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, fermi restando i criteri di  ripartizione  di
          cui al presente comma e al comma  1-quinquies,  le  regioni
          possono determinare l'importo dei canoni di cui al  periodo
          precedente in  misura  non  inferiore  a  30  euro  per  la
          componente fissa del canone e  a  20  euro  per  il  canone
          aggiuntivo  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media  di
          concessione per ogni annualita'. 
                1-octies.  Sono  fatte  salve  le  competenze   delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
          relative norme di attuazione. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5. 
                6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a.  per  le
          grandi derivazioni idroelettriche scadono  al  termine  del
          trentesimo anno successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                7. Le concessioni scadute o in scadenza entro  il  31
          dicembre 2010  sono  prorogate  a  quest'ultima  data  e  i
          titolari di concessione interessati,  senza  necessita'  di
          alcun atto amministrativo, proseguono  l'attivita'  dandone
          comunicazione all'amministrazione concedente entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fatto salvo quanto  previsto  al  comma  2  del  successivo
          articolo 16. 
                8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  e  allo   scopo   di
          consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
          territoriale  nella  gestione,  le  concessioni  di  grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore,  anche
          per effetto del comma 7 del presente  articolo,  alla  data
          del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto  o  in  parte  nei
          territori delle province individuate mediante i criteri  di
          cui all'articolo l, comma  153,  della  legge  27  dicembre
          2006, n.  296,  le  quali  siano  conferite  dai  titolari,
          anteriormente alla  pubblicazione  del  relativo  bando  di
          indizione della  gara  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,  a  societa'  per  azioni  a  composizione  mista
          pubblico-privata  partecipate  nella   misura   complessiva
          minima del 30 per cento e massima  del  40  per  cento  del
          capitale sociale dalle province  individuate  nel  presente
          comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo  in
          tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci  delle
          societa'  a  controllo   provinciale   mediante   procedure
          competitive, sono prorogate a condizioni  immutate  per  un
          periodo  di  anni  sette,  decorrenti  dal  termine   della
          concessione  quale   risultante   dall'applicazione   delle
          proroghe di cui al comma  l-bis.  La  partecipazione  delle
          predette  province  nelle  societa'  a  composizione  mista
          previste dal presente comma non  puo'  comportare  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                8-bis. 
                9.   Le   caratteristiche   delle   concessioni    di
          derivazione di cui ai commi 6, 7 e  8  sono  modificate  in
          modo da garantire  la  presenza  negli  alvei  sottesi  del
          minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio
          1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni,  da
          stabilirsi secondo i criteri generali di  cui  all'articolo
          88, comma 1, lettera p) del decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
          nominale media producibile il concessionario non ha diritto
          ad alcun indennizzo  ma  alla  sola  riduzione  del  canone
          demaniale di concessione. 
                10. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto la competenza al rilascio delle concessioni di  cui
          al presente articolo  e'  conferita  alle  regioni  e  alle
          province  autonome,  con  esclusione  di  quelle   di   cui
          all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo
          1998,  n.  112,  secondo  quanto  stabilito   con   decreto
          legislativo,  da  emanare  in  attuazione   del   combinato
          disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88,  comma
          1, lettera o), del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          112. Con il medesimo decreto sono  definiti  gli  obiettivi
          generali  e  i  vincoli  specifici  per  la  pianificazione
          regionale  e  di   bacino   idrografico   in   materia   di
          utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le
          modalita' per una articolata programmazione  energetica  di
          settore a  livello  regionale.  Per  l'effettivo  esercizio
          della funzione conferita alle regioni si applicano criteri,
          termini e procedure stabiliti dagli articoli 7,  10  e  89,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere b)  e  d)  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481. 
                10-bis. Le concessioni di grande derivazione  ad  uso
          idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
          da   convenzioni   internazionali,    rimangono    soggetti
          esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
          della ratifica di  ogni  eventuale  accordo  internazionale
          integrativo o modificativo del regime di tali concessioni. 
                11. 
                12..».