Art. 11
Sanzioni amministrative in materia
di costruzione ed esercizio di impianti
1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la
costruzione e l'esercizio delle opere e impianti in assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 o in difformita' della
stessa e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario
dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli
stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato
dei luoghi. L'entita' della sanzione e' determinata, con riferimento
alla parte dell'impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico
di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di
energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt
elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di
produzione di energia.
2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei
luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in
assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da
quanto nella stessa dichiarato, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti
in solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi
costituenti attivita' libera, realizzati in violazione di quanto
disposto dall'articolo 7.
4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo
e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o piu'
prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso
che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.
Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui
ai commi 1 e 2.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di
artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un
unico centro di interessi.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa
vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni
disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi
realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina
edilizia e urbanistica nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa da
quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune
territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono
utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di
qualificazione ambientale e territoriale.
8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di
ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi
1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, e' irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro
100.000.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 20 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si veda nelle note
all'articolo 2.