Art. 11 
 
                 Sanzioni amministrative in materia 
               di costruzione ed esercizio di impianti 
 
  1.  Fermo  restando  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  la
costruzione  e  l'esercizio  delle  opere  e  impianti   in   assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo  9  o  in  difformita'  della
stessa e' assoggettata alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il  proprietario
dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli
stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al  ripristino  dello  stato
dei luoghi. L'entita' della sanzione e' determinata, con  riferimento
alla parte dell'impianto non autorizzata: 
    a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt  termico
di potenza nominale, in caso di impianti  termici  di  produzione  di
energia; 
    b) nella misura  da  euro  60  a  euro  360  per  ogni  chilowatt
elettrico di potenza nominale, in caso di  impianti  non  termici  di
produzione di energia. 
  2. Fermo restando, in ogni caso,  il  ripristino  dello  stato  dei
luoghi, l'esecuzione  degli  interventi  di  cui  all'articolo  8  in
assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita'  da
quanto  nella  stessa  dichiarato,  e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono  tenuti
in solido i soggetti di cui al comma 1. 
  3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi
costituenti attivita' libera,  realizzati  in  violazione  di  quanto
disposto dall'articolo 7. 
  4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo  abilitativo
e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una  o  piu'
prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso
che  accompagnano  la  procedura  abilitativa  semplificata  di   cui
all'articolo 8, e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
di importo pari ad un terzo dei  valori  minimo  e  massimo  di  cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.
Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di  cui
ai commi 1 e 2. 
  5. Le sanzioni di cui al comma 4 si  applicano  anche  in  caso  di
artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo  ad  un
unico centro di interessi. 
  6. Sono fatte salve le  altre  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente, incluse quelle previste in materia  ambientale  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in  materia  paesaggistica  dal
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  le  sanzioni  e   oblazioni
disciplinate  dal  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi
realizzati ai sensi dell'articolo 7 in  violazione  della  disciplina
edilizia e urbanistica nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa  da
quella di cui al  presente  articolo,  in  capo  alle  regioni,  alle
province autonome e agli enti locali. 
  7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono  irrogate  dal  comune
territorialmente competente, nell'ambito  delle  proprie  competenze,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Le
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni  stesse   sono
utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di  interventi  di
qualificazione ambientale e territoriale. 
  8. Fermo  restando  l'obbligo  di  conformazione  al  titolo  e  di
ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai  commi
1, 2, 3 e  4,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 20, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, e' irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000  e  euro
100.000. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti all'articolo 20 del citato  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2.