Art. 12 
 
Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi 
 
  1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il  raggiungimento
degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili  come  delineati  dal
PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE  S.p.A.  (GSE)
pubblica nel proprio  sito  internet  una  mappatura  del  territorio
nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree  disponibili
per l'installazione di impianti di produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse  e  degli
impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo  15-ter
della  direttiva  (UE)  2018/2001,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,   dandone   comunicazione   alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  2. Ai fini della mappatura di cui al comma  1,  il  GSE  si  avvale
delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli
articoli 19, comma 1, 21 e 48  del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche  degli
impianti di produzione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,  tenendo  altresi'
conto dei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai  sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'  di
regolazione  per  energia  reti  e   ambiente   adotta   misure   per
implementare  il  sistema  GAUDI'  ricomprendendovi  anche   i   dati
concernenti  le  concessioni  di  derivazione  idroelettriche  e   di
coltivazione geotermoelettriche, ivi incluse le informazioni relative
alla durata delle concessioni medesime. I dati e le  informazioni  di
cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni  in  esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui
al comma 1 periodicamente e comunque in  sede  di  aggiornamento  del
PNIEC,  pubblicandola  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  e
dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997. 
  4. Le attivita' del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1
e  al  riesame  ed  eventuale  modifica  di  cui  al  comma  3   sono
disciplinate  mediante  apposita  convenzione  sottoscritta  tra   il
Gestore medesimo e  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica. Alle attivita' di cui al primo periodo si fa  fronte  con
le risorse disponibili  a  legislazione  vigente  del  Fondo  di  cui
all'articolo  32  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. 
  5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui  al
comma  1  e  nell'ambito  delle  aree  idonee  individuate  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199  del  2021,
ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   adotta   un   Piano   di
individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti
a  fonti  rinnovabili  e  gli  impianti  di  stoccaggio  dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
stessi,  ai  sensi  dell'articolo  15-quater  della  direttiva   (UE)
2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al  primo  periodo,  le
regioni  e  le  province  autonome  includono   prioritariamente   le
superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto  e
le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole,
i siti di smaltimento dei rifiuti,  i  siti  industriali  e  le  aree
industriali  attrezzate,  le  miniere,   i   corpi   idrici   interni
artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di
trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  ivi  inclusi  i   terreni
degradati non utilizzabili  per  attivita'  agricole.  Sono  altresi'
incluse prioritariamente le aree ove sono gia'  presenti  impianti  a
fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica. 
  6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5,  sulla  base  della
mappatura  di  cui  al  comma  1  e  nell'ambito  delle  aree  idonee
individuate ai sensi dell'articolo 23,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo n. 199 del 2021, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   e'   adottato   il   Piano   di
individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti  a
fonti  rinnovabili  e  le  opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili alla costruzione  e  all'esercizio  degli  stessi,  ai
sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. 
  7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi  5  e  6
includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di  uno
o piu' tipi specifici di energia da fonti  rinnovabili  non  comporti
impatti ambientali significativi,  tenuto  conto  della  specificita'
della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le
zone di accelerazione sono individuate in modo tale da  garantire  il
raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone  di
accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o  in  attuazione
di  atti  e  convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali,  a
eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti  situate
in tali zone. 
  8. I Piani di cui ai commi 5 e  6  sono  sottoposti  a  valutazione
ambientale strategica di cui al titolo II  della  parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine  di
evitare l'impatto ambientale  negativo  che  potrebbe  verificarsi  o
quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di
mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater,  paragrafo  1,  lettera
b), della direttiva (UE) 2018/2001. 
  9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente  e
in ogni  caso  modificati  ove  necessario  per  tenere  conto  degli
aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC. 
  10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati  A  e  B
che  insista  nelle  zone  di  accelerazione   non   e'   subordinata
all'acquisizione  dell'autorizzazione  dell'autorita'  competente  in
materia paesaggistica che si esprime con parere  obbligatorio  e  non
vincolante entro i medesimi termini  previsti  per  il  rilascio  dei
relativi atti di assenso ai sensi degli articoli  7  e  8.  Nel  caso
degli interventi di cui all'allegato C che insistano  nelle  zone  di
accelerazione: 
    a) si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo n. 199 del 2021; 
    b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui
al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152  del
2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione
stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei  Piani  di
cui ai commi 5 e 6. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/2001,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 3. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  19  del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  199  si  veda  nelle  note
          all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo degli articoli 21 e 48 del citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art. 21 (Piattaforma digitale per le Aree idonee). -
          1. Per garantire un  adeguato  servizio  di  supporto  alle
          Regioni  e  alle  Province   autonome   nel   processo   di
          individuazione delle  aree  idonee  e  nelle  attivita'  di
          monitoraggio ad esso connesse, con  decreto  del  Ministero
          della transizione ecologica da emanarsi, previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  regolamentate  le  modalita'   di
          funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso
          il GSE con la finalita' di includere tutte le  informazioni
          e gli strumenti necessari alla Regioni e Province  autonome
          per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione
          e qualificazione del territorio, anche  in  relazione  alle
          infrastrutture  gia'  realizzate  e  presenti  nonche'   in
          relazione   a   quelle   autorizzate   e   in   corso    di
          autorizzazione,   la   stima   del    potenziale    e    la
          classificazione delle superfici e delle aree.  La  predetta
          piattaforma  include  i  dati  di   monitoraggio   di   cui
          all'articolo 48. I dati  sono  trattati  per  le  finalita'
          istituzionali connesse e strumentali al servizio reso  alle
          Regioni e Province autonome.». 
                «Art.  48  (Monitoraggio  PNIEC,  Sistema  Statistico
          Nazionale, Relazioni). - 1.  Il  GSE,  tenuto  conto  delle
          norme stabilite in ambito SISTAN  e  EUROSTAT,  aggiorna  e
          integra la produzione  statistica  in  materia  di  energia
          nell'ambito del Sistema Statistico  Nazionale,  perseguendo
          le seguenti finalita': 
                  a) assicurare il  monitoraggio  del  raggiungimento
          degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia  di  quote
          dei consumi finali lordi complessivi e  settoriali  coperti
          da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di  cui
          al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  22   ottobre   2008   relativo   alle
          statistiche  dell'energia,  e   successive   modificazioni,
          tenendo conto anche dei trasferimenti statistici tra  Stati
          membri; 
                  b) assicurare il  monitoraggio  del  raggiungimento
          degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia  di  quote
          dei  consumi  finali  per  riscaldamento  e  raffrescamento
          coperti  da  fonti  energetiche  rinnovabili  e  calore  di
          scarto,  nonche'  il   raggiungimento   complessivo   degli
          obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei
          trasporti; 
                  c) assicurare  che  il  monitoraggio  di  cui  alla
          lettera a) consenta di  stimare,  per  ciascuna  regione  e
          provincia autonoma,  i  medesimi  parametri  di  quote  dei
          consumi   energetici   coperti   da    fonti    energetiche
          rinnovabili, garantendone uniformita'  e  coerenza  con  il
          dato nazionale; 
                  d)  assicurare  la  produzione   e   l'informazione
          statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro
          disaggregazione territoriale, settoriale e  funzionale,  in
          coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche
          al  fine  di  monitorare   i   fenomeni   della   mobilita'
          sostenibile e della poverta' energetica 
                  e)  assicurare  il  monitoraggio  degli  interventi
          oggetto d'obbligo di incorporazione  di  fonti  di  energia
          rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati. 
                2. Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di
          monitoraggio di cui al comma 1, le societa' del gruppo GSE,
          ISPRA  e  l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (di  seguito
          anche: ENEA), individuano  modalita'  per  la  condivisione
          delle informazioni riferibili a dati o meccanismi  da  essi
          gestiti. 
                3.  Su  proposta  del   GSE,   il   Ministero   della
          transizione   ecologica   approva   l'aggiornamento   della
          metodologia statistica applicata per lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1, assicurando continuita' con le
          analoghe metodologie approvate con il decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37  del  14
          febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo
          economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11  maggio
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 162 del 15 luglio 2015. 
                4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di
          monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche,  al
          fine di: 
                  a) monitorare  gli  impianti  a  fonti  rinnovabili
          realizzati sul territorio e i progetti di investimento  che
          hanno  richiesto  l'autorizzazione,  nonche'  i  tempi  dei
          procedimenti; 
                  b)  monitorare  gli   investimenti,   le   ricadute
          industriali,  economiche,  sociali,  occupazionali,   dello
          sviluppo del  sistema  energetico  secondo  una  logica  di
          progressiva decarbonizzazione; 
                  c) rilevare i costi attuali delle  tecnologie  e  i
          costi di produzione dei vettori energetici, da  condividere
          con RSE, ENEA ed  ISPRA  per  le  rispettive  attivita'  di
          ricerca e scenariali; 
                  d) valutare con continuita' i  costi,  l'efficacia,
          l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui
          consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei; 
                  e) stimare i  risultati  connessi  alla  diffusione
          delle fonti rinnovabili  e  dell'efficienza  energetica  in
          termini di valutazione delle emissioni  evitate  di  gas  a
          effetto serra e fornire elementi di input per il  piano  di
          monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti  in
          capo a ISPRA; 
                  f) elaborare  le  informazioni  necessarie  per  la
          predisposizione delle relazioni periodiche di monitoraggio,
          ivi incluse quelle rientranti nel campo di applicazione del
          regolamento (UE) 2018/1999. 
                5. Per le finalita' di cui ai punti precedenti il GSE
          realizza   un'unica   piattaforma   informatica   in    cui
          confluiscono i dati di monitoraggio di  cui  ai  precedenti
          commi, nonche' i dati necessari per attuare quanto disposto
          all'articolo 21. 
                6.  Per  il  monitoraggio  del  raggiungimento  degli
          obiettivi  del  PNIEC  di  riduzione  dei  consumi   e   di
          miglioramento  dell'efficienza   energetica   dei   settori
          industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e
          2028 una rilevazione  statistica  campionaria  dei  consumi
          energetici  finali  delle  diverse  fonti  energetiche  nei
          settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al
          regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 22 ottobre 2008  relativo  alle  statistiche
          dell'energia,    assicurandone    la     rappresentativita'
          statistica a livello regionale ed utilizzando anche i  dati
          disponibili nel Sistema Informativo  Integrato  in  accordo
          con Acquirente Unico S.p.A.. 
                7.  Al  fine  di   migliorare   la   qualita'   delle
          statistiche  di  base  necessarie  alla  elaborazione   del
          bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed  entro
          il 30 aprile di  ciascun  anno,  Acquirente  Unico  S.p.A.,
          sulla base dei dati  disponibili  nel  Sistema  Informativo
          Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge
          8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 agosto 2010, n. 129, fornisce al  Ministero  della
          transizione  ecologica  i  consumi   annuali   di   energia
          elettrica e gas naturale relativi all'anno  precedente  per
          ciascuna tipologia di cliente e codice  ATECO,  nonche'  le
          informazioni rilevanti ai fini  dell'attivita'  di  governo
          che si rendano di  volta  in  volta  necessari.  Acquirente
          Unico S.p.A. pubblica,  sul  proprio  sito  internet,  dati
          aggregati di consumo di gas ed  elettricita'  di  interesse
          generale,  nel  rispetto  dei  principi   di   riservatezza
          statistica disciplinati dal Sistema  Statistico  Nazionale,
          con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA. 
                8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva
          sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi  di
          cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna
          con continuita' scenari  tendenziali  e  con  politiche  di
          sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone  i
          risultati con le evidenze risultanti dall'attivita'  svolta
          dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attivita' sono
          periodicamente trasmessi  al  Ministero  della  transizione
          ecologica e al GSE anche  ai  fini  della  redazione  delle
          relazioni di cui al comma 4, lettera f).» 
                9. Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8,
          il GSE elabora con continuita' scenari di lungo termine sul
          fabbisogno  di  incentivazione  degli  impianti   a   fonti
          rinnovabili, con particolare riguardo alla componente degli
          oneri  generali  afferenti  al  sistema  elettrico  di  cui
          all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, destinata al  sostegno  delle  rinnovabili.  I
          predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE
          e sulla piattaforma di cui al comma 5. 
                10. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, l'articolo 40 del decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e' abrogato.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181: 
                «Art. 9 (Misure in materia di infrastrutture di  rete
          elettrica). - 1. Al fine  di  garantire  la  programmazione
          efficiente delle infrastrutture  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, in coordinamento  con  lo  sviluppo
          degli  impianti  di  produzione   di   energia   da   fonti
          rinnovabili e dei sistemi di  accumulo  di  energia,  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la societa' Terna  Spa,  in  qualita'  di
          gestore della rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,
          istituisce un portale digitale: 
                  a) riportante, a beneficio dei soggetti di  cui  al
          comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli  relativi
          alla localizzazione, degli  interventi  di  sviluppo  della
          rete elettrica di  trasmissione  nazionale,  nonche'  delle
          richieste di connessione alla medesima rete degli  impianti
          di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei  sistemi
          di accumulo di energia e degli impianti di consumo; 
                  b) per l'accesso, da parte dei soggetti di  cui  al
          comma 2, alle relazioni  di  monitoraggio  sullo  stato  di
          avanzamento  dei  procedimenti  di  connessione  alla  rete
          elettrica di  trasmissione  nazionale  in  prospettiva  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1,  accedono  al
          portale  di  cui  al  medesimo   comma   1   il   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  il  Ministero
          della cultura, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente (ARERA), le regioni e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  gli  operatori  economici
          interessati allo sviluppo degli impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili e da  fonti  non  rinnovabili,
          dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo 
                3. La gestione e l'aggiornamento del portale  di  cui
          al comma 1 sono affidati alla societa' Terna Spa. 
                4. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  l'ARERA,  su  proposta  della
          societa'   Terna   Spa,   disciplina   le   modalita'    di
          funzionamento del portale di cui al comma 1 e di  copertura
          dei costi sostenuti ai sensi del medesimo  comma  1  e  del
          comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso
          ai contenuti del portale da parte dei soggetti  di  cui  al
          comma 2. 
                5.  Fatta  salva  l'applicazione   di   regimi   piu'
          favorevoli previsti dalla  vigente  normativa  regionale  o
          provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione
          delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di
          estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti
          ammessi  ai  finanziamenti  di  cui  all'Investimento  2.1,
          Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere
          accessorie  indispensabili  all'attuazione   dei   progetti
          stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9. 
                6. Ferma restando  l'acquisizione  del  consenso  dei
          proprietari delle aree interessate, nei  casi  in  cui  non
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici,  culturali  o
          imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione
          e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui  al
          comma 5 avviene mediante denuncia di  inizio  lavori  (DIL)
          presentata  alle   regioni   o   alle   province   autonome
          interessate  almeno  trenta  giorni  prima   dell'effettivo
          inizio  dei  lavori.  La  DIL  e'  corredata  del  progetto
          definitivo e  di  una  relazione  attestante  l'assenza  di
          vincoli ai sensi del primo periodo,  la  conformita'  e  la
          compatibilita'  delle  opere  e  delle  infrastrutture   da
          realizzare con  gli  strumenti  pianificatori  approvati  e
          l'assenza di  contrasto  con  quelli  adottati  nonche'  la
          conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime  ai
          regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il  rispetto
          della  normativa  in  materia   di   elettromagnetismo   di
          protezione della  popolazione  dalle  esposizioni  a  campi
          elettrici, magnetici ed  elettromagnetici,  in  materia  di
          gestione delle terre e rocce  da  scavo  e  in  materia  di
          progettazione,  costruzione  ed   esercizio   delle   linee
          elettriche e delle norme tecniche per le  costruzioni.  Nei
          casi in cui  la  DIL  e'  corredata  di  una  dichiarazione
          sostitutiva  certificata  redatta  da   un   professionista
          abilitato, che asseveri sotto  la  propria  responsabilita'
          che l'esecuzione dei lavori per realizzare le  opere  e  le
          infrastrutture di cui al primo periodo non  comporta  nuova
          edificazione o  scavi  in  quote  diverse  da  quelle  gia'
          impegnate da manufatti esistenti o  mutamento  nell'aspetto
          esteriore dei luoghi, non e'  richiesta  la  documentazione
          prevista  dall'articolo  1,  comma  2,  dell'allegato   I.8
          annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  relativa  alle
          scoperte fortuite di cui agli  articoli  90  e  seguenti  e
          all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in
          ordine alla tutela del patrimonio archeologico. 
                7. Nei casi in  cui  sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici,  culturali   o   imposti   dalla   normativa
          dell'Unione europea  ovvero  occorra  l'acquisizione  della
          dichiarazione di pubblica utilita'  o  l'autorizzazione  in
          variante   agli   strumenti   urbanistici   esistenti,   la
          costruzione   e   l'esercizio   delle   opere    e    delle
          infrastrutture di cui al comma  5  avviene  a  seguito  del
          rilascio  di  un'autorizzazione   unica,   secondo   quanto
          previsto dalla vigente normativa regionale  o  provinciale.
          Entro   cinque   giorni   dalla   data   di   presentazione
          dell'istanza di autorizzazione unica  ai  sensi  del  primo
          periodo, l'amministrazione procedente adotta  lo  strumento
          della conferenza semplificata di  cui  all'articolo  14-bis
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con  le  seguenti
          variazioni: 
                  a)  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa
          dell'Unione   europea,   ogni   amministrazione   coinvolta
          rilascia le determinazioni di competenza entro  il  termine
          di   trenta   giorni,   decorso   il   quale   senza    che
          l'amministrazione si  sia  espressa  la  determinazione  si
          intende rilasciata positivamente e senza condizioni; 
                  b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma
          5,  della  legge  n.  241   del   1990,   l'amministrazione
          procedente svolge, entro quindici giorni  decorrenti  dalla
          scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni
          di competenza delle singole amministrazioni ai sensi  della
          lettera a) del presente comma,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge  n.  241
          del   1990,   una   riunione   telematica   di   tutte   le
          amministrazioni coinvolte nella  quale  prende  atto  delle
          rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio
          di  dieci  giorni   dalla   convocazione   della   riunione
          telematica,  all'adozione  della  determinazione   motivata
          conclusiva della conferenza di servizi. 
                8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al  comma
          7 si intende accolta qualora, entro  novanta  giorni  dalla
          data di presentazione dell'istanza medesima, non sia  stato
          comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato
          espresso un dissenso congruamente  motivato,  da  parte  di
          un'amministrazione       preposta        alla        tutela
          paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.  Nei  casi
          di  cui  al  primo  periodo,  fermi  restando  gli  effetti
          comunque intervenuti  dell'accoglimento,  l'amministrazione
          procedente   e'   tenuta,   su   richiesta   del   soggetto
          interessato,   a    rilasciare,    in    via    telematica,
          un'attestazione      circa      l'intervenuto      rilascio
          dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni
          dalla richiesta di cui al secondo  periodo,  l'attestazione
          e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato
          ai  sensi  dell'articolo   47   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nei
          casi di dissenso congruamente motivato da parte  di  una  o
          piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento,  ove
          non sia stata adottata la determinazione  conclusiva  della
          conferenza di servizi  nel  termine  di  cui  al  comma  7,
          lettera b), il Presidente  della  regione  interessata,  su
          istanza del soggetto interessato, assume la  determinazione
          motivata conclusiva della conferenza di  servizi  entro  il
          termine di quindici giorni dalla ricezione  della  predetta
          istanza, direttamente o mediante un  commissario  ad  acta.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9. I commi 6, 7 e 8 si applicano,  su  richiesta  del
          soggetto  interessato,  anche   alle   procedure   per   la
          costruzione   e   l'esercizio   delle   opere    e    delle
          infrastrutture di cui al comma 5  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                9-bis. Con il  medesimo  procedimento  autorizzatorio
          previsto per la  costruzione  e  l'esercizio  delle  cabine
          primarie della  rete  elettrica  di  distribuzione  possono
          essere       autorizzate,       previa        presentazione
          all'amministrazione procedente di un'istanza  congiunta  da
          parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori
          della rete di trasmissione,  anche  le  relative  opere  di
          connessione alla rete elettrica di trasmissione  nazionale,
          a condizione che le medesime  opere  abbiano  una  tensione
          nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a
          cinque chilometri, se aeree, o a venti  chilometri,  se  in
          cavo interrato. Le opere di  connessione  sono  individuate
          dal gestore della rete elettrica di trasmissione  nazionale
          in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo  della
          rete di trasmissione  nazionale  di  cui  all'articolo  36,
          comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  o
          sono previste nella soluzione tecnica minima  generale  per
          la connessione. 
                9-ter.  In  caso   di   procedimento   autorizzatorio
          congiunto  ai  sensi  del  comma  9-bis,  le  procedure  di
          valutazione di impatto ambientale (VIA) o  di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA da svolgere,  ove  occorrenti,  sui
          progetti di realizzazione  delle  cabine  primarie  nonche'
          delle   relative   opere    connesse    e    infrastrutture
          indispensabili, sono di competenza regionale. 
                9-quater.  In  caso  di   accoglimento   dell'istanza
          congiunta  di  cui  al  comma  9-bis,  l'autorizzazione  e'
          rilasciata  sia  in  favore  del  gestore  della  rete   di
          distribuzione sia in  favore  del  gestore  della  rete  di
          trasmissione, per le opere  di  rispettiva  competenza.  Il
          rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
          ed esercire le cabine primarie e le opere di cui  al  comma
          9-bis in conformita' al progetto  approvato,  comprende  la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
          urgenza  delle  medesime,  l'eventuale   dichiarazione   di
          inamovibilita'  e  l'apposizione  del  vincolo  preordinato
          all'esproprio  sulle   aree   interessate   dalle   stesse,
          conformemente a  quanto  previsto  dal  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e,  in
          caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha
          altresi' effetto di variante urbanistica. 
                9-quater.1. Fino al  31  dicembre  2026,  il  gestore
          della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza  le
          opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per
          le quali e'  stata  concessa  l'autorizzazione  ai  gestori
          della rete elettrica di  distribuzione  e  che  sono  state
          ammesse a finanziamento, in tutto  o  in  parte,  a  valere
          sulle  risorse  di  cui  alla  Missione  2,  Componente  2,
          Investimento 2.1  "Rafforzamento  Smart  Grid",  del  PNRR,
          mediante   denuncia   di   inizio   attivita'   ai    sensi
          dell'articolo 1-sexies,  commi  4-sexies  e  seguenti,  del
          decreto-legge 29  agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  ottobre  2003,  n.  290,  a
          condizione  che  tali  opere  di  connessione  abbiano  una
          tensione nominale non superiore a 220 kW  e  una  lunghezza
          non superiore a un chilometro  oppure,  qualora  non  siano
          interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale,
          paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a
          tre chilometri. 
                9-quinquies.  All'articolo  47,  comma   1-bis,   del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  dopo  le
          parole: "e  fino  al  30  giugno  2024"  sono  inserite  le
          seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito  per
          effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del
          medesimo regolamento". 
                9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea,  del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  le
          parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25
          MW e 12 MW". 
                9-septies. Al decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
          28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4, comma 2-bis: 
                    1) all'alinea,  le  parole:  "di  autorizzazione"
          sono soppresse; 
                    2) alla lettera b), le parole:  "fino  a  10  MW"
          sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW"; 
                    3) alla lettera c), le parole:  "superiore  a  10
          MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW"; 
                  b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo  periodo,  le
          parole: "di potenza fino a 10  MW"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di potenza fino a 12 MW". 
                9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies  e
          9-septies   si   applicano   alle   procedure   abilitative
          semplificate di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          3  marzo  2011,  n.  28,  e  ai   procedimenti   unici   di
          autorizzazione  di  cui   all'articolo   12   del   decreto
          legislativo   29   dicembre   2003,   n.    387,    avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi  in
          cui   la   costruzione   e   l'esercizio   degli   impianti
          fotovoltaici  e  delle  opere  connesse  sono  soggetti  ad
          autorizzazione con procedimento unico ai sensi  del  citato
          articolo 12 del decreto legislativo n.  387  del  2003,  le
          disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo
          si applicano alle procedure di  valutazione  ambientale  di
          cui alla parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, avviate successivamente alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                9-novies.  All'articolo  25,  comma  2-bis,   secondo
          periodo, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
          sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
                9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: "Il secondo periodo si  applica  anche
          nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12  e  13
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". 
                9-undecies. Al fine  di  garantire  la  realizzazione
          degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
          rinnovabili e dei sistemi di accumulo  elettrochimico,  ivi
          comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente
          avvia il relativo procedimento su istanza  del  proponente,
          corredata  del  progetto  delle   opere   di   connessione,
          suddiviso tra impianti di utenza  e  impianti  di  rete  ai
          sensi del testo integrato delle connessioni attive  (TICA),
          di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
          energia, reti e ambiente 23  luglio  2008,  ARG/elt  99/08,
          redatto in coerenza con il preventivo  per  la  connessione
          predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente,
          anche in assenza del parere di  conformita'  tecnica  sulle
          soluzioni  progettuali  degli  impianti  di  rete  per   la
          connessione da parte del gestore medesimo, che e'  comunque
          acquisito nel corso del procedimento di  autorizzazione  ai
          fini dell'adozione del provvedimento finale.». 
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   2014/89/UE   che
          istituisce un quadro per  la  pianificazione  dello  spazio
          marittimo» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  260
          del 7 novembre 2016. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: 
                «Art.   32(Interventi   a   favore   dello   sviluppo
          tecnologico e industriale). - 1. Al fine  di  corrispondere
          all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
          settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
          cui all'articolo 3 e degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il clima per  gli  anni
          2021-2030 attraverso la promozione congiunta di  domanda  e
          offerta di tecnologie  per  l'efficienza  energetica  e  le
          fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente  decreto  legislativo,  il  Ministro
          dello sviluppo  economico  con  propri  decreti  individua,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, interventi e misure per lo  sviluppo  tecnologico  e
          industriale in materia di fonti rinnovabili  ed  efficienza
          energetica sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) gli interventi e le misure sono  coordinate  con
          le  disposizioni  di  sostegno  alla  produzione  da  fonti
          rinnovabili  e  all'efficienza  energetica   al   fine   di
          contribuire, in un'ottica  di  sistema,  al  raggiungimento
          degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3; 
                  b) gli interventi  e  le  misure  prevedono,  anche
          attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno: 
                    i.  ai  progetti   di   validazione   in   ambito
          industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie; 
                    ii. ai progetti di  innovazione  dei  processi  e
          dell'organizzazione nei servizi energetici; 
                    iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei
          poli di  innovazione  finalizzati  alla  realizzazione  dei
          progetti di cui al punto 1); 
                    iv. al  finanziamento  di  progetti  sinergici  a
          quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
          che consentano di  accelerare  lo  sviluppo  tecnologico  e
          industriale; 
                    iv.1    alla    realizzazione    di     comunita'
          dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di
          distribuzione chiusi anche con riguardo alla  riconversione
          di siti industriali  e  configurazioni  in  esercizio,  nei
          quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e  il
          percorso   di   decarbonizzazione   anche   attraverso   la
          sperimentazione di tecnologie innovative; 
                    iv.2  ad  attivita'  strumentali  funzionali   al
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite
          la realizzazione di sistemi informatici di  monitoraggio  e
          analisi per la programmazione  territoriale,  nella  misura
          massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo. 
                2. Per il finanziamento delle  attivita'  di  cui  al
          comma 1 e' istituito un fondo presso  la  Cassa  conguaglio
          per il  settore  elettrico  alimentato  dal  gettito  della
          tariffe elettriche e  del  gas  naturale  in  misura  pari,
          rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3. 
                3. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          stabilisce le modalita' con le quali le risorse di  cui  al
          comma 2 trovano copertura a valere sulle  componenti  delle
          tariffe   elettriche   e   del   gas,   dando   annualmente
          comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  delle
          relative disponibilita'.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  199  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2. 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/2001,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22, come modificato
          dal presente decreto, e dell'articolo 23 del citato decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche  per  le
          Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
          di produzione di energia da fonti  rinnovabili  nelle  aree
          idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: 
                  a) nei procedimenti di autorizzazione  di  impianti
          di produzione di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
          rinnovabili  su  aree  idonee,  ivi  inclusi   quelli   per
          l'adozione del  provvedimento  di  valutazione  di  impatto
          ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
          si esprime con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso
          inutilmente il termine per  l'espressione  del  parere  non
          vincolante, l'amministrazione competente provvede  comunque
          sulla domanda di autorizzazione; 
                  b) i termini  del  procedimento  di  autorizzazione
          unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo,
          con  arrotondamento  per  difetto  al  numero  intero   ove
          necessario. 
                1-bis. La disciplina di cui al  comma  1  si  applica
          anche, ove ricadenti su aree  idonee,  alle  infrastrutture
          elettriche di connessione degli impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie  per  lo
          sviluppo della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,
          qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
          producibile da fonti rinnovabili. 
                1-ter. La disciplina di cui al  comma  1  si  applica
          altresi', indipendentemente  dalla  loro  ubicazione,  alle
          infrastrutture elettriche interrate  di  connessione  degli
          impianti di cui medesimo comma 1.». 
                «Art.   23(Procedure   autorizzative   per   impianti
          off-shore e individuazione aree  idonee). -  1.  L'articolo
          12, comma 3, ultimo periodo,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente: "Per gli
          impianti  off-shore  l'autorizzazione  e'  rilasciata   dal
          Ministero  della  transizione  ecologica  di  concerto   il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'
          di pesca marittima, il Ministero delle politiche  agricole,
          alimentari  e  forestali,  nell'ambito  del   provvedimento
          adottato a seguito del procedimento unico di cui  al  comma
          4, comprensivo del rilascio  della  concessione  d'uso  del
          demanio marittimo. 
                2.   Nel   rispetto   delle   esigenze   di    tutela
          dell'ecosistema  marino  e  costiero,   dello   svolgimento
          dell'attivita' di pesca, del  patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio, nell'ambito della completa individuazione  delle
          aree idonee per l'installazione di impianti  di  produzione
          di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali  le
          aree individuate per la produzione di  energie  rinnovabili
          dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione  di
          energia da fonti  rinnovabili  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  17  ottobre
          2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee
          guida  contenenti  gli  indirizzi  e  i  criteri   per   la
          predisposizione  dei  piani  di   gestione   dello   spazio
          marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  19  del
          24 gennaio 2018. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto   si   provvede
          all'adozione del piano di cui al periodo precedente con  le
          modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2016 n. 201. 
                3. Nelle more dell'adozione  del  piano  di  gestione
          dello spazio marittimo di cui al  comma  2,  sono  comunque
          considerate idonee: 
                  a) fatto salvo quanto  stabilito  dal  decreto  del
          Ministro dello sviluppo  economico  del  15  febbraio  2019
          recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria
          delle piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in
          mare e delle  infrastrutture  connesse",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le  piattaforme
          petrolifere in disuso e l'area distante 2  miglia  nautiche
          da ciascuna piattaforma; 
                  b) i porti, per impianti eolici fino a  100  MW  di
          potenza istallata,  previa  eventuale  variante  del  Piano
          regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi  entro  6
          mesi dalla presentazione della richiesta.» 
                4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili off-shore, localizzati nelle  aree  individuate
          ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' nelle aree non sottoposte
          a vincoli  incompatibili  con  l'insediamento  di  impianti
          off-shore: 
                  a) l'autorita' competente in materia  paesaggistica
          si  esprime  con   parere   obbligatorio   non   vincolante
          individuando,  ove  necessario,   prescrizioni   specifiche
          finalizzate al migliore inserimento nel  paesaggio  e  alla
          tutela di beni di interesse archeologico; 
                  b)  i   termini   procedurali   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo. 
                5. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non  possono   essere   disposte   moratorie,   anche   con
          riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di
          energia   elettrica   alimentati   da   fonti   rinnovabili
          localizzati in aree non sottoposte a vincoli  incompatibili
          con   l'insediamento   di   impianti   off-shore,    ovvero
          sospensioni dei termini dei procedimenti di  autorizzazione
          per le domande gia' presentate. 
                6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica adotta e  pubblica  nel  proprio  sito  internet
          istituzionale  un  vademecum  per  i  soggetti  proponenti,
          relativo  agli  adempimenti  e  alle  informazioni   minime
          necessari ai fini dell'avvio  del  procedimento  unico  per
          l'autorizzazione  degli  impianti  di   cui   al   presente
          articolo.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.