Art. 12
Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi
1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento
degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal
PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE)
pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio
nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili
per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli
impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter
della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale
delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli
articoli 19, comma 1, 21 e 48 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli
impianti di produzione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, tenendo altresi'
conto dei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente adotta misure per
implementare il sistema GAUDI' ricomprendendovi anche i dati
concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di
coltivazione geotermoelettriche, ivi incluse le informazioni relative
alla durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni di
cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui
al comma 1 periodicamente e comunque in sede di aggiornamento del
PNIEC, pubblicandola nel proprio sito internet istituzionale e
dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997.
4. Le attivita' del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1
e al riesame ed eventuale modifica di cui al comma 3 sono
disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta tra il
Gestore medesimo e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Alle attivita' di cui al primo periodo si fa fronte con
le risorse disponibili a legislazione vigente del Fondo di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al
comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021,
ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di
individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti
a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE)
2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le
regioni e le province autonome includono prioritariamente le
superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e
le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole,
i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree
industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni
artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di
trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni
degradati non utilizzabili per attivita' agricole. Sono altresi'
incluse prioritariamente le aree ove sono gia' presenti impianti a
fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla base della
mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee
individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 199 del 2021, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' adottato il Piano di
individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a
fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai
sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.
7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi 5 e 6
includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno
o piu' tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti
impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificita'
della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le
zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il
raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di
accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione
di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a
eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate
in tali zone.
8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a valutazione
ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di
evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o
quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di
mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera
b), della direttiva (UE) 2018/2001.
9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente e
in ogni caso modificati ove necessario per tenere conto degli
aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC.
10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B
che insista nelle zone di accelerazione non e' subordinata
all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita' competente in
materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non
vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei
relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso
degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di
accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui
al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del
2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione
stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di
cui ai commi 5 e 6.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 4.
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 48 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 21 (Piattaforma digitale per le Aree idonee). -
1. Per garantire un adeguato servizio di supporto alle
Regioni e alle Province autonome nel processo di
individuazione delle aree idonee e nelle attivita' di
monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero
della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono regolamentate le modalita' di
funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso
il GSE con la finalita' di includere tutte le informazioni
e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome
per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione
e qualificazione del territorio, anche in relazione alle
infrastrutture gia' realizzate e presenti nonche' in
relazione a quelle autorizzate e in corso di
autorizzazione, la stima del potenziale e la
classificazione delle superfici e delle aree. La predetta
piattaforma include i dati di monitoraggio di cui
all'articolo 48. I dati sono trattati per le finalita'
istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle
Regioni e Province autonome.».
«Art. 48 (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico
Nazionale, Relazioni). - 1. Il GSE, tenuto conto delle
norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, aggiorna e
integra la produzione statistica in materia di energia
nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo
le seguenti finalita':
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote
dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti
da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui
al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni,
tenendo conto anche dei trasferimenti statistici tra Stati
membri;
b) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote
dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento
coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di
scarto, nonche' il raggiungimento complessivo degli
obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei
trasporti;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla
lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e
provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei
consumi energetici coperti da fonti energetiche
rinnovabili, garantendone uniformita' e coerenza con il
dato nazionale;
d) assicurare la produzione e l'informazione
statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro
disaggregazione territoriale, settoriale e funzionale, in
coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche
al fine di monitorare i fenomeni della mobilita'
sostenibile e della poverta' energetica
e) assicurare il monitoraggio degli interventi
oggetto d'obbligo di incorporazione di fonti di energia
rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati.
2. Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di
monitoraggio di cui al comma 1, le societa' del gruppo GSE,
ISPRA e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito
anche: ENEA), individuano modalita' per la condivisione
delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi
gestiti.
3. Su proposta del GSE, il Ministero della
transizione ecologica approva l'aggiornamento della
metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1, assicurando continuita' con le
analoghe metodologie approvate con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14
febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 15 luglio 2015.
4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di
monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al
fine di:
a) monitorare gli impianti a fonti rinnovabili
realizzati sul territorio e i progetti di investimento che
hanno richiesto l'autorizzazione, nonche' i tempi dei
procedimenti;
b) monitorare gli investimenti, le ricadute
industriali, economiche, sociali, occupazionali, dello
sviluppo del sistema energetico secondo una logica di
progressiva decarbonizzazione;
c) rilevare i costi attuali delle tecnologie e i
costi di produzione dei vettori energetici, da condividere
con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attivita' di
ricerca e scenariali;
d) valutare con continuita' i costi, l'efficacia,
l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui
consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei;
e) stimare i risultati connessi alla diffusione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in
termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a
effetto serra e fornire elementi di input per il piano di
monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in
capo a ISPRA;
f) elaborare le informazioni necessarie per la
predisposizione delle relazioni periodiche di monitoraggio,
ivi incluse quelle rientranti nel campo di applicazione del
regolamento (UE) 2018/1999.
5. Per le finalita' di cui ai punti precedenti il GSE
realizza un'unica piattaforma informatica in cui
confluiscono i dati di monitoraggio di cui ai precedenti
commi, nonche' i dati necessari per attuare quanto disposto
all'articolo 21.
6. Per il monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi del PNIEC di riduzione dei consumi e di
miglioramento dell'efficienza energetica dei settori
industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e
2028 una rilevazione statistica campionaria dei consumi
energetici finali delle diverse fonti energetiche nei
settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche
dell'energia, assicurandone la rappresentativita'
statistica a livello regionale ed utilizzando anche i dati
disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo
con Acquirente Unico S.p.A..
7. Al fine di migliorare la qualita' delle
statistiche di base necessarie alla elaborazione del
bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed entro
il 30 aprile di ciascun anno, Acquirente Unico S.p.A.,
sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo
Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge
8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129, fornisce al Ministero della
transizione ecologica i consumi annuali di energia
elettrica e gas naturale relativi all'anno precedente per
ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO, nonche' le
informazioni rilevanti ai fini dell'attivita' di governo
che si rendano di volta in volta necessari. Acquirente
Unico S.p.A. pubblica, sul proprio sito internet, dati
aggregati di consumo di gas ed elettricita' di interesse
generale, nel rispetto dei principi di riservatezza
statistica disciplinati dal Sistema Statistico Nazionale,
con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA.
8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva
sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi di
cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna
con continuita' scenari tendenziali e con politiche di
sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i
risultati con le evidenze risultanti dall'attivita' svolta
dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attivita' sono
periodicamente trasmessi al Ministero della transizione
ecologica e al GSE anche ai fini della redazione delle
relazioni di cui al comma 4, lettera f).»
9. Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8,
il GSE elabora con continuita' scenari di lungo termine sul
fabbisogno di incentivazione degli impianti a fonti
rinnovabili, con particolare riguardo alla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui
all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, destinata al sostegno delle rinnovabili. I
predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE
e sulla piattaforma di cui al comma 5.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 40 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181:
«Art. 9 (Misure in materia di infrastrutture di rete
elettrica). - 1. Al fine di garantire la programmazione
efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di
trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo
degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la societa' Terna Spa, in qualita' di
gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale,
istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi
alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della
rete elettrica di trasmissione nazionale, nonche' delle
richieste di connessione alla medesima rete degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi
di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di
avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete
elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al
portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero
della cultura, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' gli operatori economici
interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili,
dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui
al comma 1 sono affidati alla societa' Terna Spa.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta della
societa' Terna Spa, disciplina le modalita' di
funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura
dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del
comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso
ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al
comma 2.
5. Fatta salva l'applicazione di regimi piu'
favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o
provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione
delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di
estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti
ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1,
Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere
accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti
stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei
proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o
imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione
e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al
comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL)
presentata alle regioni o alle province autonome
interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori. La DIL e' corredata del progetto
definitivo e di una relazione attestante l'assenza di
vincoli ai sensi del primo periodo, la conformita' e la
compatibilita' delle opere e delle infrastrutture da
realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e
l'assenza di contrasto con quelli adottati nonche' la
conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime ai
regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto
della normativa in materia di elettromagnetismo di
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di
gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei
casi in cui la DIL e' corredata di una dichiarazione
sostitutiva certificata redatta da un professionista
abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilita'
che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le
infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova
edificazione o scavi in quote diverse da quelle gia'
impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto
esteriore dei luoghi, non e' richiesta la documentazione
prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8
annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle
scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e
all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in
ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa
dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della
dichiarazione di pubblica utilita' o l'autorizzazione in
variante agli strumenti urbanistici esistenti, la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del
rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale.
Entro cinque giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo
periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento
della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti
variazioni:
a) fermo restando il rispetto della normativa
dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta
rilascia le determinazioni di competenza entro il termine
di trenta giorni, decorso il quale senza che
l'amministrazione si sia espressa la determinazione si
intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma
5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione
procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla
scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni
di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della
lettera a) del presente comma, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241
del 1990, una riunione telematica di tutte le
amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle
rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla convocazione della riunione
telematica, all'adozione della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi.
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma
7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato
espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi
di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti
comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione
procedente e' tenuta, su richiesta del soggetto
interessato, a rilasciare, in via telematica,
un'attestazione circa l'intervenuto rilascio
dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione
e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei
casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o
piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove
non sia stata adottata la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7,
lettera b), il Presidente della regione interessata, su
istanza del soggetto interessato, assume la determinazione
motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il
termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta
istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del
soggetto interessato, anche alle procedure per la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio
previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine
primarie della rete elettrica di distribuzione possono
essere autorizzate, previa presentazione
all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da
parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori
della rete di trasmissione, anche le relative opere di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale,
a condizione che le medesime opere abbiano una tensione
nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a
cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in
cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate
dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale
in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36,
comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o
sono previste nella soluzione tecnica minima generale per
la connessione.
9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio
congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di
assoggettabilita' a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui
progetti di realizzazione delle cabine primarie nonche'
delle relative opere connesse e infrastrutture
indispensabili, sono di competenza regionale.
9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza
congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione e'
rilasciata sia in favore del gestore della rete di
distribuzione sia in favore del gestore della rete di
trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma
9-bis in conformita' al progetto approvato, comprende la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse,
conformemente a quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in
caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha
altresi' effetto di variante urbanistica.
9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore
della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le
opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per
le quali e' stata concessa l'autorizzazione ai gestori
della rete elettrica di distribuzione e che sono state
ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid", del PNRR,
mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a
condizione che tali opere di connessione abbiano una
tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza
non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano
interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale,
paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a
tre chilometri.
9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le
parole: "e fino al 30 giugno 2024" sono inserite le
seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito per
effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del
medesimo regolamento".
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le
parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25
MW e 12 MW".
9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: "di autorizzazione"
sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: "fino a 10 MW"
sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW";
3) alla lettera c), le parole: "superiore a 10
MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW";
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le
parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle
seguenti: "di potenza fino a 12 MW".
9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e
9-septies si applicano alle procedure abilitative
semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di
autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in
cui la costruzione e l'esercizio degli impianti
fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad
autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato
articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le
disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo
si applicano alle procedure di valutazione ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il secondo periodo si applica anche
nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione
degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi
comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente
avvia il relativo procedimento su istanza del proponente,
corredata del progetto delle opere di connessione,
suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai
sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA),
di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08,
redatto in coerenza con il preventivo per la connessione
predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente,
anche in assenza del parere di conformita' tecnica sulle
soluzioni progettuali degli impianti di rete per la
connessione da parte del gestore medesimo, che e' comunque
acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai
fini dell'adozione del provvedimento finale.».
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201
recante: «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260
del 7 novembre 2016.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:
«Art. 32(Interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale). - 1. Al fine di corrispondere
all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 3 e degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni
2021-2030 attraverso la promozione congiunta di domanda e
offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le
fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro
dello sviluppo economico con propri decreti individua,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e
industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza
energetica sulla base dei seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con
le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica al fine di
contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche
attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di validazione in ambito
industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei
poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei
progetti di cui al punto 1);
iv. al finanziamento di progetti sinergici a
quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e
industriale;
iv.1 alla realizzazione di comunita'
dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di
distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione
di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei
quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il
percorso di decarbonizzazione anche attraverso la
sperimentazione di tecnologie innovative;
iv.2 ad attivita' strumentali funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite
la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e
analisi per la programmazione territoriale, nella misura
massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.
2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al
comma 1 e' istituito un fondo presso la Cassa conguaglio
per il settore elettrico alimentato dal gettito della
tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari,
rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce le modalita' con le quali le risorse di cui al
comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle
tariffe elettriche e del gas, dando annualmente
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle
relative disponibilita'.».
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 22, come modificato
dal presente decreto, e dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le
Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree
idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per
l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini del procedimento di autorizzazione
unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo,
con arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili.
1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica
altresi', indipendentemente dalla loro ubicazione, alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli
impianti di cui medesimo comma 1.».
«Art. 23(Procedure autorizzative per impianti
off-shore e individuazione aree idonee). - 1. L'articolo
12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente: "Per gli
impianti off-shore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero della transizione ecologica di concerto il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'
di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento
adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma
4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del
demanio marittimo.
2. Nel rispetto delle esigenze di tutela
dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento
dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del
paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle
aree idonee per l'installazione di impianti di produzione
di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le
aree individuate per la produzione di energie rinnovabili
dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di
energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre
2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee
guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la
predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provvede
all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.
3. Nelle more dell'adozione del piano di gestione
dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque
considerate idonee:
a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019
recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria
delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in
mare e delle infrastrutture connesse", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le piattaforme
petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche
da ciascuna piattaforma;
b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di
potenza istallata, previa eventuale variante del Piano
regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6
mesi dalla presentazione della richiesta.»
4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili off-shore, localizzati nelle aree individuate
ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' nelle aree non sottoposte
a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti
off-shore:
a) l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante
individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche
finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla
tutela di beni di interesse archeologico;
b) i termini procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo.
5. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie, anche con
riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili
con l'insediamento di impianti off-shore, ovvero
sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione
per le domande gia' presentate.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet
istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti,
relativo agli adempimenti e alle informazioni minime
necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per
l'autorizzazione degli impianti di cui al presente
articolo.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.