Art. 13 
 
                   Coordinamento con la disciplina 
                in materia di valutazioni ambientali 
 
  1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A  e  B
non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo  III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in  materia  di
valutazione d'incidenza. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda  del
decreto legislativo n.  152  del  2006  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito il seguente: 
      «2-bis) impianti solari  fotovoltaici  collocati  in  modalita'
flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»; 
    b) all'allegato II-bis, numero  1),  dopo  la  lettera  a),  sono
inserite le seguenti: 
      «a-bis) impianti fotovoltaici di  potenza  superiore  a  25  MW
nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
      a-ter) impianti fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  30  MW
installati a terra ubicati nelle zone e  nelle  aree  a  destinazione
industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti
di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o  porzioni
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»; 
    c) all'allegato III: 
      1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti: 
        «c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati  in  modalita'
flottante sullo  specchio  d'acqua  di  invasi  realizzati  da  dighe
diverse da quelle di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  8  agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
1994, n. 584; 
        c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a
10 MW collocati in modalita'  flottante  sullo  specchio  d'acqua  di
invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli
invasi idrici nelle cave dismesse o  in  esercizio,  o  installati  a
copertura dei  canali  di  irrigazione,  diversi  da  quelli  di  cui
all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»; 
      2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente: 
        «v-bis) sonde  geotermiche  a  circuito  chiuso  con  potenza
termica complessiva pari o superiore  a  100  kW  e  con  profondita'
superiore a  3  metri  dal  piano  di  campagna,  se  orizzontali,  e
superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»; 
    d) all'allegato IV, numero 2): 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) attivita' di  ricerca  sulla  terraferma  delle  sostanze
minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese  le  risorse  geotermiche,  con
esclusione: 
          1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse
le relative attivita' minerarie,  fatta  salva  la  disciplina  delle
acque minerali e termali di cui alla  lettera  b)  dell'allegato  III
alla parte seconda; 
          2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera
v-bis);»; 
      2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore  a
15 MW, installati su strutture o edifici  esistenti,  sulle  relative
pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli
edifici; 
        d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o
superiore a 12  MW  in  zone  classificate  agricole  che  consentano
l'effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole; 
        d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12  MW
nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
        d-quinquies)  impianti  fotovoltaici  di   potenza   pari   o
superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle  aree
a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento;». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  all'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 settembre  1997  n.  357,  si
          veda nelle note all'articolo 8. 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto-legge  8  agosto
          1994, n. 507 recante: «Misure urgenti in materia di dighe»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  22  agosto
          1994, convertito con  modificazioni  dalla  L.  21  ottobre
          1994, n. 584, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  247
          del 21 ottobre 1994: 
                «Art.  1.  -  1.  La  realizzazione   di   opere   di
          sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che  superano  i
          15 metri di altezza o che determinano  un  volume  d'invaso
          superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito  denominate
          dighe, e' soggetta, ai fini  della  tutela  della  pubblica
          incolumita'  in  particolare  delle   popolazioni   e   dei
          territori a  valle  delle  opere  stesse,  all'approvazione
          tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe.
          L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del
          progetto   alla   normativa   vigente   in    materia    di
          progettazione,   costruzione   ed   esercizio   di   dighe.
          L'approvazione   interviene   entro   180   giorni    dalla
          presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la
          documentazione prescritta.  Il  provvedimento  puo'  essere
          emanato   nella   forma   dell'approvazione    condizionata
          all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso  e'
          fissato un  termine  per  l'attuazione  delle  prescrizioni
          secondo la natura e la complessita' delle  medesime.  Sono,
          in  ogni  caso,  fatti   salvi   i   controlli   successivi
          riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime.  Sono
          escluse tutte  le  opere  di  sbarramento  che  determinano
          invasi adibiti esclusivamente a deposito o  decantazione  o
          lavaggio di residui industriali, che restano di  competenza
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato.  Ai  fini   della   sottoposizione   alla
          valutazione di impatto ambientale, restano fermi  i  limiti
          di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
                2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18  maggio
          1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: 
                3.  Il  Servizio  nazionale  dighe  provvede  in  via
          esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione,
          al controllo dei progetti di massima, nonche' al  controllo
          dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di
          ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o  che
          determinano un volume di invaso superiore  a  1.000.000  di
          metri   cubi.   Restano   di   competenza   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  tutte  le
          opere  di  sbarramento  che  determinano   invasi   adibiti
          esclusivamente a deposito  o  decantazione  o  lavaggio  di
          residui industriali." 
                3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18  maggio
          1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: 
                  "4. Rientrano  nella  competenza  delle  regioni  a
          statuto ordinario e a statuto  speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e Bolzano  le  attribuzioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n.
          1363, per gli sbarramenti che non superano i  15  metri  di
          altezza  e  che  determinano  un  invaso  non  superiore  a
          1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al
          servizio di  grandi  derivazioni  di  acqua  di  competenza
          statale, restano ferme le attribuzioni  del  Ministero  dei
          lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce  alle
          regioni il supporto tecnico richiesto.". 
                4. Ai fini dell'applicazione dei  commi  1,  2  e  3,
          l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la  quota
          del piano di coronamento e quella del punto  piu'  depresso
          dei paramenti; il volume d'invaso e'  pari  alla  capacita'
          del serbatoio compreso tra  la  quota  piu'  elevata  delle
          soglie sfioranti degli scarichi,  o  della  sommita'  delle
          eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso  del
          paramento di monte. 
                5. E' soggetta all'approvazione tecnica del  progetto
          anche  ogni  opera  di  modificazione  che   incida   sulle
          caratteristiche considerate ai fini  dell'approvazione  del
          progetto originario. 
                6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini  della
          pubblica incolumita' da parte del Servizio nazionale  dighe
          non sostituisce obblighi, oneri  e  vincoli,  gravanti  sul
          soggetto e sulle opere interessate,  con  riferimento  alla
          valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico,
          agli  interessi  urbanistici,   paesaggistici,   artistici,
          storico-archeologici,  sanitari,  demaniali,  della  difesa
          nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica  sicurezza
          che restano di competenza delle  autorita'  previste  dalle
          norme vigenti. 
                7. Compete al Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo  14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti  da  parte
          del Servizio  nazionale  dighe  tiene  integralmente  luogo
          degli adempimenti tecnici ed  amministrativi  di  cui  alle
          leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64,  e
          5 novembre 1971, n. 1086.  Per  le  opere  di  conglomerato
          cementizio armato, normale e  precompresso  e  a  struttura
          metallica,  realizzate  antecedentemente   all'entrata   in
          vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086,  il  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti  acquisisce  o,  in
          assenza prescrive, il collaudo statico  delle  opere  anche
          complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le  opere
          realizzate successivamente i concessionari o i  richiedenti
          la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono  tenuti
          a presentare, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  i  collaudi  statici
          delle opere stesse redatti ai sensi della  normativa  sopra
          indicata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3-bis, del
          citato decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22: 
                «Art. 1. - Omissis 
                3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
          di nuove  centrali  geotermoelettriche  a  ridotto  impatto
          ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
          i fluidi geotermici a media ed  alta  entalpia  finalizzati
          alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,  di
          impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
          stesse formazioni di provenienza, e comunque con  emissioni
          di processo nulle,  con  potenza  nominale  installata  non
          superiore a 5 MW per  ciascuna  centrale,  per  un  impegno
          complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per  ogni
          proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu'
          di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore
          a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono  di  competenza
          statale. 
                3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma  3-bis,
          che per il migliore sfruttamento ai fini  sperimentali  del
          fluido  geotermico  necessitano  di  una  maggiore  potenza
          nominale  installata  al  fine  di  mantenere   il   fluido
          geotermico allo  stato  liquido,  il  limite  di  5  MW  e'
          determinato in funzione dell'energia  immessa  nel  sistema
          elettrico, che non puo' in nessun caso essere  superiore  a
          40.000 MWh elettrici annui. 
                Omissis.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  199  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2.