Art. 13
Coordinamento con la disciplina
in materia di valutazioni ambientali
1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B
non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di
valutazione d'incidenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito il seguente:
«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita'
flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»;
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono
inserite le seguenti:
«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW
nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW
installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti
di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:
«c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalita'
flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe
diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584;
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a
10 MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di
invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli
invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a
copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui
all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»;
2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente:
«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza
termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondita'
superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e
superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»;
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con
esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse
le relative attivita' minerarie, fatta salva la disciplina delle
acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III
alla parte seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera
v-bis);»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a
15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative
pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli
edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o
superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano
l'effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW
nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave
o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;».
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, si
veda nelle note all'articolo 8.
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507 recante: «Misure urgenti in materia di dighe»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
1994, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre
1994, n. 584, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 21 ottobre 1994:
«Art. 1. - 1. La realizzazione di opere di
sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i
15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso
superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate
dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica
incolumita' in particolare delle popolazioni e dei
territori a valle delle opere stesse, all'approvazione
tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe.
L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del
progetto alla normativa vigente in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio di dighe.
L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla
presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la
documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere
emanato nella forma dell'approvazione condizionata
all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e'
fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni
secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono,
in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi
riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono
escluse tutte le opere di sbarramento che determinano
invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio di residui industriali, che restano di competenza
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla
valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti
di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via
esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione,
al controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo
dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di
ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che
determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di
metri cubi. Restano di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le
opere di sbarramento che determinano invasi adibiti
esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di
residui industriali."
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella competenza delle regioni a
statuto ordinario e a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n.
1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di
altezza e che determinano un invaso non superiore a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al
servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza
statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei
lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle
regioni il supporto tecnico richiesto.".
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3,
l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota
del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso
dei paramenti; il volume d'invaso e' pari alla capacita'
del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle
soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle
eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del
paramento di monte.
5. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto
anche ogni opera di modificazione che incida sulle
caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del
progetto originario.
6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della
pubblica incolumita' da parte del Servizio nazionale dighe
non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul
soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla
valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico,
agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici,
storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa
nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza
che restano di competenza delle autorita' previste dalle
norme vigenti.
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri
promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte
del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo
degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle
leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e
5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in
vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in
assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche
complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti
a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3-bis, del
citato decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22:
«Art. 1. - Omissis
3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto
ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati
alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di
impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
di processo nulle, con potenza nominale installata non
superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno
complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni
proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu'
di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore
a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza
statale.
3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis,
che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del
fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza
nominale installata al fine di mantenere il fluido
geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e'
determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema
elettrico, che non puo' in nessun caso essere superiore a
40.000 MWh elettrici annui.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 2.