Art. 14 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo  12,
comma 10, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui  al  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 10 settembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»; 
    b) all'articolo 19, comma 3, le parole:  «sono  adottati  modelli
unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma
2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite  dalle
seguenti:  «e'  adottato  il   modello   per   il   procedimento   di
autorizzazione unica»; 
    c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b) i termini del  procedimento  di  autorizzazione  unica  per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con  arrotondamento
per difetto al numero intero ove necessario.». 
  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole:  «di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387» sono soppresse. 
  3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del decreto-legge  9  dicembre
2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  febbraio
2024, n. 11, le parole: «ai sensi  dell'articolo  12,  comma  3,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse. 
  4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239,  le
parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse. 
  5. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con il  Ministro  della  cultura  e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 settembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219  del  18  settembre  2010,
sono adeguate alle disposizioni del presente decreto. 
  6. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e' adeguato alle
disposizioni del presente decreto. 
  7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche  di  cui
agli articoli 12, 13 e 140  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  non
si applicano agli interventi di cui al presente  decreto  che,  prima
dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica: 
    a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7,  8  e
9; 
    b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14, il
provvedimento favorevole di valutazione ambientale. 
  8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati  a
terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti  e'
consentita nei limiti  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
  9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica  il
regime piu' oneroso tra quelli previsti per le singole  tipologie  di
interventi di cui agli allegati A, B o C. 
  10. Al testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo  VI  del  titolo
IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di
energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo di attuazione dell'articolo  26,  commi  4  e  5,
lettera d),  della  legge  5  agosto  2022,  n.  118.  Ai  soli  fini
dell'acquisizione del titolo edilizio necessario  alla  realizzazione
delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti resta altresi' ferma la normativa tecnica di cui al presente
decreto.»; 
    b) all'articolo 123, comma 1: 
      1) al secondo periodo, dopo le  parole:  «1991,  n.  10,»  sono
inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti
rinnovabili di energia,»; 
      2) il terzo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   18   (Principi   e   regimi    generali    di
          autorizzazione). - Omissis 
                3. A seguito dell'entrata in vigore della  disciplina
          statale e regionale per  l'individuazione  di  superfici  e
          aree idonee ai sensi  dell'articolo  20,  con  decreto  del
          Ministero della transizione ecologica, di concerto  con  il
          Ministero  della  cultura,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  aggiornate  le
          linee guida per l'autorizzazione  degli  impianti  a  fonti
          rinnovabili di cui al decreto del Ministro delle  attivita'
          produttive 10 settembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.». 
              - Per i riferimenti agli articoli 19 e 22  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  come  modificati  dal
          presente  decreto,  si  veda  rispettivamente  nelle   note
          all'articolo 4 e 12. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  7   (Semplificazione   dei   procedimenti   di
          autorizzazione  di  impianti  di  produzione   di   energia
          elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili).  -  1.  Nei
          procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
          energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,  qualora
          il  progetto  sia  sottoposto  a  valutazione  di   impatto
          ambientale   di   competenza    statale,    le    eventuali
          deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  sostituiscono  ad  ogni  effetto  il
          provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi  3,
          4 e 5 dell'articolo 25 del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
                1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli impianti la cui realizzazione e' prevista in
          aree sulle quali insistono progetti  di  infrastrutture  di
          ricerca  indicate  nella  Tabella  7  del  Piano  nazionale
          infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027,  finanziate  in
          tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea,
          che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o  del
          corretto funzionamento delle  infrastrutture  medesime,  la
          preservazione  ambientale  delle  aree   medesime   e   dei
          territori  circostanti,  secondo  criteri  di  prossimita',
          proporzionalita' e precauzione)) 
                2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle
          adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo
          14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che  e'
          perentoriamente  concluso  dall'amministrazione  competente
          entro i successivi sessanta giorni. 
                Se il  Consiglio  dei  ministri  si  esprime  per  il
          rilascio del provvedimento di VIA, decorso  inutilmente  il
          prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione  si
          intende rilasciata. 
                3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate
          per l'adozione  delle  deliberazioni  di  cui  al  comma  2
          possono  essere  invitati,  senza  diritto   di   voto,   i
          Presidenti  delle  regioni  e   delle   province   autonome
          interessate, che  esprimono  definitivamente  la  posizione
          dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
          non  statali  che  abbiano  partecipato   al   procedimento
          autorizzatorio. 
                3-bis. All'articolo  12,  comma  4-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: "Per gli impianti diversi da quelli di
          cui  al  primo  periodo   il   proponente,   in   sede   di
          presentazione della domanda di  autorizzazione  di  cui  al
          comma 3,  puo'  richiedere  la  dichiarazione  di  pubblica
          utilita'   e   l'apposizione   del   vincolo    preordinato
          all'esproprio delle aree  interessate  dalla  realizzazione
          dell'impianto e delle opere connesse". 
                3-ter.  All'articolo  6,  comma  9-bis,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le  parole:  "cave  o
          lotti" sono inserite le seguenti: "o porzioni". 
                3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera  c),  del
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: ", o le  porzioni  di  cave  e
          miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento". 
                3-quinquies.  All'articolo  9-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  dopo  le
          parole: "cave dismesse" sono inserite le  seguenti:  "o  in
          esercizio.". 
              - Per i riferimenti all'articolo 9 del decreto-legge  9
          dicembre  2023,  n.  181,  come  modificato  dal   presente
          decreto, si veda nelle note all'articolo 12. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  5,  della
          legge 23 agosto 2004, n. 239 recante: «Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in   materia   di   energia»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre
          2004, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1. - Omissis 
                5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali  e  gli
          enti    locali    territorialmente    interessati     dalla
          localizzazione di nuove infrastrutture  energetiche  ovvero
          dal  potenziamento  o  trasformazione   di   infrastrutture
          esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
          proponenti  che  individuino  misure  di  compensazione   e
          riequilibrio  ambientale,  coerenti   con   gli   obiettivi
          generali di politica energetica nazionale. 
                Omissis.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  25  del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  199  si  veda  nelle  note
          all'articolo 7. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 e 13 del  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
                «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
          cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
                2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
                3. Per i beni immobili dello Stato, la  richiesta  di
          cui al comma 2 e' corredata da elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative schede descrittive. 
                I criteri per la predisposizione  degli  elenchi,  le
          modalita'  di  redazione  delle  schede  descrittive  e  di
          trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto
          del  Ministero  adottato  di  concerto  con  l'Agenzia  del
          demanio e, per i beni immobili in  uso  all'amministrazione
          della  difesa,  anche  con  il  concerto  della  competente
          direzione generale dei lavori e del demanio.  Il  Ministero
          fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per  la
          predisposizione  e  la  presentazione  delle  richieste  di
          verifica, e della relativa documentazione  conoscitiva,  da
          parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 
                4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
                5. Nel caso di verifica con esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
                6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma
          5 per le quali si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione
          sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
                7. L'accertamento dell'interesse artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
                8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico , conservato presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
                10. Il procedimento di  verifica  si  conclude  entro
          novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
                10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare  il
          provvedimento   e'   attribuito   al   Direttore   generale
          competente per materia del  Ministero  della  cultura,  che
          provvede entro i successivi trenta giorni. 
                10-ter. Il mancato rispetto dei  termini  di  cui  ai
          commi  10  e   10-bis   e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita'  disciplinare  e  dirigenziale,  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 9, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.». 
                «Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale).  -
          1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa  che
          ne forma oggetto,  dell'interesse  richiesto  dall'articolo
          10, comma 3. 
                2. La dichiarazione non e' richiesta per  i  beni  di
          cui  all'articolo  10,  comma  2.   Tali   beni   rimangono
          sottoposti a tutela  anche  qualora  i  soggetti  cui  essi
          appartengono  mutino  in  qualunque  modo  la  loro  natura
          giuridica.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  140  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  si  veda  nelle  note
          all'articolo 7. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 123 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
          le prescrizioni degli  strumenti  urbanistici  comunali,  e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienicosanitarie,   di   quelle    relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
                  a) gli interventi di manutenzione ordinaria di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                  a-bis) gli interventi di installazione delle  pompe
          di calore  aria-aria  di  potenza  termica  utile  nominale
          inferiore a 12 Kw; 
                  b)  gli  interventi   volti   all'eliminazione   di
          barriere   architettoniche   che    non    comportino    la
          realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
                  b-bis)   gli   interventi   di   realizzazione    e
          installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
          trasparenti,  cosiddette  VEPA,  dirette  ad  assolvere   a
          funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
          miglioramento delle prestazioni acustiche  ed  energetiche,
          riduzione    delle    dispersioni    termiche,     parziale
          impermeabilizzazione dalle  acque  meteoriche  dei  balconi
          aggettanti dal corpo dell'edificio ,  di  logge  rientranti
          all'interno dell'edificio o di porticati, a  eccezione  dei
          porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti  di  uso
          pubblico  o  collocati  nei  fronti  esterni  dell'edificio
          prospicienti aree  pubbliche,  purche'  tali  elementi  non
          configurino  spazi  stabilmente  chiusi   con   conseguente
          variazione di volumi e  di  superfici,  come  definiti  dal
          regolamento  edilizio-tipo,  che  possano  generare   nuova
          volumetria o comportare  il  mutamento  della  destinazione
          d'uso  dell'immobile  anche  da  superficie  accessoria   a
          superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire   una
          naturale microaerazione che consenta la circolazione di  un
          costante  flusso  di   arieggiamento   a   garanzia   della
          salubrita'   dei   vani   interni   domestici   ed    avere
          caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
          da  ridurre  al  minimo  l'impatto  visivo   e   l'ingombro
          apparente  e  da  non  modificare  le  preesistenti   linee
          architettoniche; 
                  b-ter) le opere di  protezione  dal  sole  e  dagli
          agenti  atmosferici  la  cui   struttura   principale   sia
          costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende
          a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile,  anche
          impermeabile, ovvero  con  elementi  di  protezione  solare
          mobili o regolabili, e che sia  addossata  o  annessa  agli
          immobili o alle unita'  immobiliari,  anche  con  strutture
          fisse necessarie al sostegno e  all'estensione  dell'opera.
          In ogni caso, le opere di cui  alla  presente  lettera  non
          possono determinare la creazione di uno spazio  stabilmente
          chiuso,  con  conseguente  variazione  di   volumi   e   di
          superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive
          e profilo estetico tali  da  ridurre  al  minimo  l'impatto
          visivo e l'ingombro apparente e  devono  armonizzarsi  alle
          preesistenti linee architettoniche; 
                  c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                  d) i movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                  e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola. 
                  e-bis) le  opere  stagionali  e  quelle  dirette  a
          soddisfare obiettive esigenze,  contingenti  e  temporanee,
          purche'  destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al
          cessare della temporanea necessita' e, comunque,  entro  un
          termine non superiore a centottanta giorni comprensivo  dei
          tempi di allestimento e smontaggio  del  manufatto,  previa
          comunicazione  di  avvio  dei  lavori   all'amministrazione
          comunale; 
                  e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
                  e-quater)  i  pannelli  solari,   fotovoltaici,   a
          servizio  degli  edifici,  come  definiti  alla   voce   32
          dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato  con
          intesa sancita in sede di Conferenza unificata  20  ottobre
          2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma  1-sexies,
          del  presente  testo  unico,  o  degli  impianti   di   cui
          all'articolo   87   del    codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra  diversi
          dagli  edifici  o  collocati  a  terra  in  adiacenza,   da
          realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
                  e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro  e
          gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
          edifici. 
                  e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche
          per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri  cubi
          di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili
          anche mediante un unico bacino. 
                1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI  del
          titolo IV, per la realizzazione degli  interventi  relativi
          alla  produzione  di  energia  da  fonti   rinnovabili   si
          applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo  di
          attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della
          legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell'acquisizione
          del titolo edilizio  necessario  alla  realizzazione  delle
          costruzioni  e  delle  opere  edilizie  costituenti   opere
          connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e
          all'esercizio  degli  impianti  resta  altresi'  ferma   la
          normativa tecnica di cui al presente decreto. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento    catastale    ai    sensi     dell'articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
                6. Le regioni a statuto ordinario: 
                  a)  possono  estendere  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
          quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di  cui
          all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di  costruire
          e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  23,  soggetti  a
          segnalazione certificata di inzio attivita' in  alternativa
          al permesso di costruire; 
                  b)  disciplinano  con  legge   le   modalita'   per
          l'effettuazione dei controlli. 
                  c) 
                7. 
                8..». 
                «Art. 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio
          di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art.
          26). - 1. Ai  nuovi  impianti,  lavori,  opere,  modifiche,
          installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di  energia,
          alla  conservazione,  al  risparmio  e  all'uso   razionale
          dell'energia,  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 17, commi 3 e  4,  nel  rispetto  delle  norme
          urbanistiche, di  tutela  artistico-storica,  ambientale  e
          dell'assetto  idrogeologico.  Gli  interventi  di  utilizzo
          delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge  9
          gennaio 1991, n. 10, fatta eccezione  per  quelli  relativi
          alle fonti rinnovabili di energia, in edifici  ed  impianti
          industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e
          sono assimilati  a  tutti  gli  effetti  alla  manutenzione
          straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 
                2. Per gli interventi in  parti  comuni  di  edifici,
          volti al contenimento del consumo energetico degli  edifici
          stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia  di  cui
          all'articolo 1 della legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  ivi
          compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima,
          sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
          quote millesimali. 
                3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque  ne  sia
          la destinazione d'uso, e gli impianti non  di  processo  ad
          essi associati devono essere progettati e messi in opera in
          modo  tale  da  contenere  al  massimo,  in  relazione   al
          progresso della tecnica, i consumi di  energia  termica  ed
          elettrica. 
                4. Ai fini  di  cui  al  comma  3  e  secondo  quanto
          previsto dalcomma 1 dell'articolo 4 della legge  9  gennaio
          1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai  momenti  della
          progettazione, della messa in opera  e  dell'esercizio,  le
          caratteristiche energetiche degli edifici e degli  impianti
          non di processo ad essi associati, nonche'  dei  componenti
          degli edifici e degli impianti. 
                5.  Per  le  innovazioni  relative  all'adozione   di
          sistemi di  termoregolazione  e  di  contabilizzazione  del
          calore  e  per  il  conseguente  riparto  degli  oneri   di
          riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
          l'assemblea di condominio decide a maggioranza,  in  deroga
          agliarticoli 1120e1136 del codice civile. 
                6. Gli  impianti  di  riscaldamento  al  servizio  di
          edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire,
          sia rilasciato  dopo  il  25  luglio  1991,  devono  essere
          progettati  e  realizzati  in  modo  tale   da   consentire
          l'adozione   di   sistemi   di   termoregolazione   e    di
          contabilizzazione  del  calore  per  ogni  singola   unita'
          immobiliare. 
                7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti  ad
          uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare  il  fabbisogno
          energetico  degli  stessi  favorendo  il  ricorso  a  fonti
          rinnovabili di energia o assimilate  salvo  impedimenti  di
          natura tecnica od economica. 
                8. La progettazione di nuovi  edifici  pubblici  deve
          prevedere la  realizzazione  di  ogni  impianto,  opera  ed
          installazione utili  alla  conservazione,  al  risparmio  e
          all'uso razionale dell'energia.».