Art. 14
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 12,
comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle
attivita' produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»;
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli
unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma
2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle
seguenti: «e' adottato il modello per il procedimento di
autorizzazione unica»;
c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento
per difetto al numero intero ove necessario.».
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio
2024, n. 11, le parole: «ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le
parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 settembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010,
sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25,
comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e' adeguato alle
disposizioni del presente decreto.
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui
agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non
si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima
dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e
9;
b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14, il
provvedimento favorevole di valutazione ambientale.
8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti e'
consentita nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il
regime piu' oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di
interventi di cui agli allegati A, B o C.
10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo
IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di
energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo di attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini
dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione
delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti resta altresi' ferma la normativa tecnica di cui al presente
decreto.»;
b) all'articolo 123, comma 1:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono
inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti
rinnovabili di energia,»;
2) il terzo periodo e' soppresso.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Principi e regimi generali di
autorizzazione). - Omissis
3. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina
statale e regionale per l'individuazione di superfici e
aree idonee ai sensi dell'articolo 20, con decreto del
Ministero della transizione ecologica, di concerto con il
Ministero della cultura, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le
linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti
rinnovabili di cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.».
- Per i riferimenti agli articoli 19 e 22 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificati dal
presente decreto, si veda rispettivamente nelle note
all'articolo 4 e 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili). - 1. Nei
procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora
il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale, le eventuali
deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3,
4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli impianti la cui realizzazione e' prevista in
aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di
ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale
infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in
tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea,
che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del
corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la
preservazione ambientale delle aree medesime e dei
territori circostanti, secondo criteri di prossimita',
proporzionalita' e precauzione))
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle
adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che e'
perentoriamente concluso dall'amministrazione competente
entro i successivi sessanta giorni.
Se il Consiglio dei ministri si esprime per il
rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il
prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si
intende rilasciata.
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate
per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2
possono essere invitati, senza diritto di voto, i
Presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate, che esprimono definitivamente la posizione
dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento
autorizzatorio.
3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per gli impianti diversi da quelli di
cui al primo periodo il proponente, in sede di
presentazione della domanda di autorizzazione di cui al
comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di pubblica
utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse".
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "cave o
lotti" sono inserite le seguenti: "o porzioni".
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", o le porzioni di cave e
miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento".
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le
parole: "cave dismesse" sono inserite le seguenti: "o in
esercizio.".
- Per i riferimenti all'articolo 9 del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 recante: «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre
2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - Omissis
5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli
enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero
dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture
esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi
generali di politica energetica nazionale.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 e 13 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di
cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive.
I criteri per la predisposizione degli elenchi, le
modalita' di redazione delle schede descrittive e di
trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto
del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del
demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione
della difesa, anche con il concerto della competente
direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero
fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di
verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da
parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma
5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione
sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico , conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il
provvedimento e' attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai
commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241.».
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). -
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che
ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo
10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di
cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono
sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.».
- Per i riferimenti all'articolo 140 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note
all'articolo 7.
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 123 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificati dal presente decreto:
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe
di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a
funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi
aggettanti dal corpo dell'edificio , di logge rientranti
all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei
porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso
pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio
prospicienti aree pubbliche, purche' tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente
variazione di volumi e di superfici, come definiti dal
regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il mutamento della destinazione
d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un
costante flusso di arieggiamento a garanzia della
salubrita' dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli
agenti atmosferici la cui struttura principale sia
costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende
a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche
impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare
mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli
immobili o alle unita' immobiliari, anche con strutture
fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.
In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non
possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente
chiuso, con conseguente variazione di volumi e di
superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive
e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto
visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle
preesistenti linee architettoniche;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola.
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, come definiti alla voce 32
dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con
intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre
2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies,
del presente testo unico, o degli impianti di cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi
dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche
per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi
di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili
anche mediante un unico bacino.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del
titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi
alla produzione di energia da fonti rinnovabili si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di
attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della
legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell'acquisizione
del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle
costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere
connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti resta altresi' ferma la
normativa tecnica di cui al presente decreto.
2.
3.
4.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al
presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inzio attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
c)
7.
8..».
«Art. 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art.
26). - 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica, ambientale e
dell'assetto idrogeologico. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, fatta eccezione per quelli relativi
alle fonti rinnovabili di energia, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e
sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici,
volti al contenimento del consumo energetico degli edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima,
sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia
la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad
essi associati devono essere progettati e messi in opera in
modo tale da contenere al massimo, in relazione al
progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto
previsto dalcomma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonche' dei componenti
degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga
agliarticoli 1120e1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire,
sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di
natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.».