Art. 2 
 
                          Principi generali 
 
  1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo  1,  comma
1,  e'  soggetta  ai  regimi  amministrativi  previsti  dal  presente
decreto, in conformita' ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza
e proporzionalita'. 
  2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono  considerati
di pubblica  utilita',  indifferibili  e  urgenti  e  possono  essere
ubicati  anche  in  zone  classificate  agricole  dai  vigenti  piani
urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo  20,  comma
1-bis,  del  decreto   legislativo   8   novembre   2021,   n.   199.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in  materia
di sostegno nel settore agricolo, con  particolare  riferimento  alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari  locali,  alla  tutela
della biodiversita',  cosi'  come  del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e  8,  della  legge  5  marzo
2001, n. 57, nonche'  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  18
maggio 2001, n. 228. 
  3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si  informano
ai principi di celerita', omogeneita' della disciplina procedimentale
sull'intero territorio nazionale  e  non  aggravamento  degli  oneri,
nonche'  ai  principi  del  risultato,  di  fiducia,  buona  fede   e
affidamento e dell'equa ripartizione  nella  diffusione  delle  fonti
rinnovabili  sul  territorio.  I  medesimi  regimi  garantiscono   la
pubblicita',  la  trasparenza  e  la  partecipazione   dei   soggetti
interessati nonche' la concorrenza fra gli operatori. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  l'effettiva  riduzione  degli   oneri
amministrativi e regolatori a carico degli operatori  economici,  non
possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati  gestori
di pubblici  servizi  dichiarazioni,  segnalazioni,  comunicazioni  o
autorizzazioni gia' in possesso dei medesimi soggetti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art.  20   (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee  ai  sensi  del
          comma 8. In via  prioritaria,  con  i  decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
                1-bis. L'installazione  degli  impianti  fotovoltaici
          con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole
          dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente
          nelle aree di  cui  alle  lettere  a),  limitatamente  agli
          interventi  per  modifica,  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione degli impianti gia'  installati,  a
          condizione  che   non   comportino   incremento   dell'area
          occupata, c), incluse le cave gia'  oggetto  di  ripristino
          ambientale e quelle con  piano  di  coltivazione  terminato
          ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di
          discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis),  c-bis.1),  e
          c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente  articolo.
          Il primo periodo non si applica nel caso  di  progetti  che
          prevedano impianti  fotovoltaici  con  moduli  collocati  a
          terra  finalizzati  alla  costituzione  di  una   comunita'
          energetica  rinnovabile  ai  sensi  dell'articolo  31   del
          presente decreto nonche'  in  caso  di  progetti  attuativi
          delle altre misure di investimento del Piano  Nazionale  di
          Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato  con  decisione  del
          Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,  come  modificato  con
          decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e  del
          Piano nazionale per gli investimenti complementari al  PNRR
          (PNC) di cui all' articolo 1  del  decreto-legge  6  maggio
          2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti  necessari  per  il
          conseguimento degli obiettivi del PNRR. 
                2.  Ai  fini  del   concreto   raggiungimento   degli
          obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti  dal
          PNIEC, i decreti di cui al comma 1,  stabiliscono  altresi'
          la ripartizione della  potenza  installata  fra  Regioni  e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 22 aprile 2021, n.  53,  nella  definizione
          della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di  cui
          al comma 1, tengono conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
                4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di cui all'articolo 21.  Il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  esercita  funzioni  di  impulso
          anche ai fini dell'esercizio del potere  di  cui  al  terzo
          periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
          primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai  principi,
          ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
          comma 1, si applica l'articolo 41 della legge  24  dicembre
          2012, n. 234. Le Province autonome provvedono  al  processo
          programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
          dello  Statuto  speciale  e   delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                5. In sede di individuazione delle superfici e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
                6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
                7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
          o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
          di accumulo, che non comportino  una  variazione  dell'area
          occupata superiore al 20 per cento. Il  limite  percentuale
          di cui al primo periodo non si  applica  per  gli  impianti
          fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
          occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera  c-ter),
          numero 1); 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento. 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali. 
                  c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
          delle societa' di  gestione  aeroportuale  all'interno  dei
          sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno  del
          perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole  minori
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  2017,  ferme
          restando  le  necessarie  verifiche   tecniche   da   parte
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli  impianti
          di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri. 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          incluse le zone gravate da usi civici di  cui  all'articolo
          142,  comma  1,  lettera  h),  del  medesimo  decreto,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di tre chilometri per gli  impianti  eolici  e  di
          cinquecento metri  per  gli  impianti  fotovoltaici.  Resta
          ferma, nei procedimenti autorizzatori,  la  competenza  del
          Ministero della cultura a esprimersi in relazione  ai  soli
          progetti localizzati in aree sottoposte  a  tutela  secondo
          quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
                8-bis. Ai  fini  del  concreto  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al  comma  2,  per  consentire  la  celere
          realizzazione degli impianti e garantire la  sicurezza  del
          traffico limitando le possibili interferenze,  le  societa'
          concessionarie autostradali affidano la  concessione  delle
          aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),  previa
          determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
          ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
          pubblicazione di un avviso, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',  garantendo
          condizioni   di   concorrenza   effettiva.    Gli    avvisi
          definiscono, in  modo  chiaro,  trasparente,  proporzionato
          rispetto    all'oggetto    della    concessione    e    non
          discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
          i criteri di selezione delle  domande,  nonche'  la  durata
          massima delle subconcessioni ai sensi del comma  8-ter.  Se
          si verificano le condizioni di cui all'articolo  63,  comma
          2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo  18
          aprile 2016, n.  50,  le  societa'  concessionarie  possono
          affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera  c-bis),
          mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
          in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
          lavori sulla  rete  in  gestione  e  la  risoluzione  delle
          interferenze. Le  societa'  controllate  o  collegate  sono
          tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
          base di procedure ad evidenza pubblica,  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',
          garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 
                8-ter. La durata dei rapporti  di  subconcessione  di
          cui al comma 8-bis e' determinata in  funzione  della  vita
          utile degli impianti e degli investimenti necessari per  la
          realizzazione  e  gestione  degli  stessi  e  puo'   essere
          superiore alla durata della concessione autostradale, salva
          la possibilita' per il concessionario  che  subentra  nella
          gestione  di  risolvere  il  contratto  di   subconcessione
          riconoscendo   un   indennizzo   pari   agli   investimenti
          realizzati non integralmente ammortizzati.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della  legge
          5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in  materia  di
          apertura  e  regolazione  dei  mercati»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001: 
                «Art. 7 (Delega per la  modernizzazione  nei  settori
          dell'agricoltura,   delle   foreste,    della    pesca    e
          dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a  emanare,
          senza che cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, nel rispetto  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,  su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, uno o piu' decreti  legislativi  contenenti  norme
          per  l'orientamento  e  la  modernizzazione   nei   settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,     della     pesca,
          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici. 
                2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al  comma
          1, a seguito della deliberazione preliminare del  Consiglio
          dei  ministri  e  dopo  aver  acquisito  il  parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica affinche' sia espresso, entro  quaranta  giorni,
          il parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche
          in mancanza di detto parere. 
                Qualora   il   termine   previsto   per   il   parere
          parlamentare  scada  nei  trenta  giorni   antecedenti   la
          scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad
          esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          diretti, in coerenza con la politica  agricola  dell'Unione
          europea, a creare le condizioni per: 
                  a) promuovere, anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca  e
          dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni  produttive
          del   territorio,   individuando    i    presupposti    per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di  qualita'  ed  assicurando  la  tutela   delle   risorse
          naturali, della biodiversita', del patrimonio  culturale  e
          del paesaggio agrario e forestale; 
                  b) favorire  lo  sviluppo  dell'ambiente  rurale  e
          delle   risorse   marine,   privilegiando   le   iniziative
          dell'imprenditoria locale,  anche  con  il  sostegno  della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di pesca, comprese quelle relative alla  gestione  ed  alla
          tutela ambientale e  paesaggistica,  anche  allo  scopo  di
          creare fonti alternative di reddito; 
                  c) ammodernare le  strutture  produttive  agricole,
          della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di  servizio  e
          di fornitura di mezzi tecnici a minor  impatto  ambientale,
          di  trasformazione  e  commercializzazione   dei   prodotti
          nonche' le infrastrutture  per  l'irrigazione  al  fine  di
          sviluppare la  competitivita'  delle  imprese  agricole  ed
          agroalimentari, soddisfacendo la  domanda  dei  mercati  ed
          assicurando  la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela   dei
          consumatori e dell'ambiente; 
                  d) garantire la tutela della salute dei consumatori
          nel rispetto del principio di precauzione,  promuovendo  la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione estensiva biologica e di qualita',  favorire  il
          miglioramento e la  tutela  dell'ambiente  naturale,  delle
          condizioni di igiene e di  benessere  degli  animali  negli
          allevamenti, nonche' della qualita' dei  prodotti  per  uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando e regolamentando  sistemi  di  controllo  e  di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari; 
                  e)  garantire  un  costante   miglioramento   della
          qualita', valorizzare le peculiarita'  dei  prodotti  e  il
          rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
          informazione  al  consumatore  e  tutelare  le   tradizioni
          alimentari e la presenza nei  mercati  internazionali,  con
          particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
          e di qualita'; 
                  f) favorire  l'insediamento  e  la  permanenza  dei
          giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con  le
          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; 
                  g)  assicurare,  in  coerenza  con   le   politiche
          generali del  lavoro,  un  idoneo  supporto  allo  sviluppo
          occupazionale   nei   settori   agricolo,   della    pesca,
          dell'acquacoltura e  forestale,  per  favorire  l'emersione
          dell'economia irregolare e sommersa; 
                  h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
          rurale, anche attraverso la  valorizzazione  della  piccola
          agricoltura per autoconsumo o per attivita' di  agriturismo
          e di turismo rurale; 
                  i) favorire lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale, in aderenza ai criteri  e  principi  individuati
          dalle  Conferenze  ministeriali  sulla   protezione   delle
          foreste in Europa.». 
                «Art.  8  (Principi  e  criteri  direttivi).   -   1.
          Nell'attuazione della delega  di  cui  all'articolo  7,  il
          Governo si atterra' ai principi  e  criteri  contenuti  nel
          capo I e nell'articolo 20, comma 5, della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  nonche'   ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) definizione dei soggetti imprenditori  agricoli,
          della  pesca  e  forestali  e  riordino  delle   qualifiche
          soggettive; 
                  b) definizione delle attivita' di coltivazione,  di
          allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura  e  di  pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o  marini  con
          equiparazione  degli   imprenditori   della   silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli; 
                  c) definizione delle attivita' connesse,  ancorche'
          non  svolte  dall'azienda,  anche  in  forma  associata   o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti  agricoli,   agroalimentari   ed   agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi; 
                  d) previsione del registro  delle  imprese  di  cui
          agli articoli da 2188  a  2202  del  codice  civile,  quale
          strumento  di  pubblicita'  legale  dei  soggetti  e  delle
          attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u),  nonche'
          degli imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e
          delle  societa'  semplici  esercenti   attivita'   agricola
          iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo; 
                  e)   promozione   e   mantenimento   di   strutture
          produttive   efficienti,   favorendo    la    conservazione
          dell'unita' aziendale e  della  destinazione  agricola  dei
          terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli,  creando  le
          condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa  e
          l'ottimizzazione del  suo  dimensionamento,  agevolando  la
          ricomposizione  fondiaria,  attenuando  i   vincoli   della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice; 
                  f)  promozione  della  gestione   sostenibile   del
          patrimonio forestale per  favorire  lo  sviluppo  di  nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma associata  o  cooperativa,  la  certificazione  delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi; 
                  g)  promozione,  sviluppo  e  ammodernamento  delle
          filiere agroalimentari gestite direttamente dai  produttori
          agricoli  per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei   loro
          prodotti; 
                  h) fissazione dei criteri  per  il  soddisfacimento
          del principio comunitario previsto dal regolamento (CE)  n.
          1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio  1999,  relativo  al
          trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio   economico   ai
          produttori agricoli nella concessione degli aiuti da  parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro; 
                  i) riduzione degli obblighi e  semplificazione  dei
          procedimenti  amministrativi  relativi  ai   rapporti   tra
          aziende  agricole,  singole   o   associate,   e   pubblica
          amministrazione; 
                  l)  previsione  dell'integrazione  delle  attivita'
          agricole con altre extragricole svolte in seno  all'azienda
          ovvero in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in  forma
          associata  o  cooperativa,   al   fine   di   favorire   la
          pluriattivita' dell'impresa agricola  anche  attraverso  la
          previsione  di  apposite  convenzioni   con   la   pubblica
          amministrazione; 
                  m) razionalizzazione e revisione della normativa in
          materia  di   ricerca,   formazione   e   divulgazione   in
          agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli  di
          sviluppo sostenibile e di tutela della  biodiversita',  per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese; 
                  n)  garanzia  della  tutela   della   salute,   del
          benessere degli  animali,  del  processo  di  riconversione
          delle  produzioni  agroalimentari   verso   una   crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi integrati  che  garantiscano  la  tracciabilita'
          della materia prima agricola di base,  razionalizzazione  e
          rafforzamento  del  sistema  di  controllo   dei   prodotti
          agricoli, della pesca e alimentari a tutela della  qualita'
          dei prodotti con  particolare  riferimento  agli  organismi
          geneticamente modificati e loro derivati; 
                  o)   sviluppo   delle   potenzialita'    produttive
          attraverso  la  valorizzazione   delle   peculiarita'   dei
          prodotti  tipici,  anche  con  il  sostegno  dei  distretti
          agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici; 
                  p)  promozione  dell'etichettatura   dei   prodotti
          alimentari  destinati  come  tali   al   consumatore,   con
          particolare riferimento a quelli  di  origine  animale,  al
          fine  di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e   di
          consentire la conoscenza della  provenienza  della  materia
          prima; 
                  q) revisione della legge  16  marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12
          del decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173,  relativo
          agli  organismi  interprofessionali,  per   assicurare   il
          migliore funzionamento e la trasparenza del mercato; 
                  r) revisione della legge 20 marzo 1913, n.  272,  e
          successive modificazioni, al  fine  di  adeguare  le  borse
          merci  alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle   nuove
          tecnologie  informatiche  e  telematiche,   a   tutti   gli
          interventi finanziari previsti dal decreto  legislativo  30
          aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire  la  trasparenza
          del mercato e la tutela dei consumatori; 
                  s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59,  e
          successive modificazioni, sulla  vendita  al  pubblico  dei
          prodotti agricoli, al fine di semplificare le  procedure  e
          di favorire il rapporto con i consumatori,  anche  abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista; 
                  t) definizione di strumenti finanziari  innovativi,
          di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
          sostenere la competitivita'  e  favorire  la  riduzione  di
          rischi di mercato; 
                  u)  attribuzione  di  caratteri  imprenditoriali  a
          tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel  rispetto
          del controllo democratico da parte dei soci e  nel  divieto
          di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi; 
                  v) favorire l'internazionalizzazione delle  imprese
          agricole  ed  agroalimentari   e   delle   loro   strategie
          commerciali con  particolare  riferimento  alle  produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche; 
                  z)  assicurare,  in  coerenza  con   le   politiche
          generali, un idoneo supporto  allo  sviluppo  occupazionale
          nei     settori     dell'agricoltura,     della      pesca,
          dell'acquacoltura e  forestale,  per  favorire  l'emersione
          dell'economia   irregolare   e    sommersa    nonche'    la
          valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari; 
                  aa) introduzione di regole per  l'apprendistato  ed
          il lavoro atipico e per quello  occasionale,  flessibile  e
          stagionale  con  riferimento  ad  oggettive  e   specifiche
          esigenze  nei  settori  oggetto   della   delega   di   cui
          all'articolo 7  ed  emersione  dell'economia  irregolare  e
          sommersa; 
                  bb)  creare   le   condizioni   atte   a   favorire
          l'insediamento e la  permanenza  dei  giovani  nei  settori
          dell'agricoltura,   della   pesca,   dell'acquacoltura    e
          forestale; 
                  cc) coordinamento dei mezzi finanziari  disponibili
          per la promozione di  agricoltura,  acquacoltura,  pesca  e
          sviluppo rurale, nonche' per  la  promozione  dei  prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale; 
                  dd) semplificazione delle norme e  delle  procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura; 
                  ee)  previsione  di  apposite  convenzioni  con  la
          pubblica   amministrazione   quale   strumento    per    il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'articolo 7; 
                  ff) definizione di un nuovo assetto normativo  che,
          nel rispetto delle regole comunitarie  e  dell'esigenza  di
          rafforzare la politica della concorrenza,  consenta  per  i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione   geografica   protetta    (IGP)    forme    di
          programmazione  produttiva   in   grado   di   accompagnare
          l'evoluzione della domanda ed accrescere la  competitivita'
          di tali produzioni; 
                  gg)  quantificazione  degli  oneri   derivanti   da
          ciascuna azione avviata in attuazione della delega  di  cui
          all'articolo 7  ed  indicazione  della  relativa  copertura
          finanziaria sugli stanziamenti del  bilancio  dello  Stato,
          evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano  comunque  sui
          bilanci delle regioni e degli enti locali. 
                2. I termini per  l'emanazione  dei  testi  unici  in
          materia di agricoltura e di pesca  e  acquacoltura  di  cui
          all'articolo 7 della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  sono
          prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente  legge.  I  testi  unici  di  cui  al
          presente comma entrano in  vigore  il  sessantesimo  giorno
          successivo  alla  data  della  loro   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante:  «Orientamento
          e   modernizzazione   del   settore   agricolo,   a   norma
          dell'articolo  7  della  legge  5  marzo  2001,   n.   57»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del  15  giugno
          2001, S.O. n. 149: 
                «Art.  14  (Contratti  di   collaborazione   con   le
          pubbliche    amministrazioni). -    1.     Le     pubbliche
          amministrazioni    possono    concludere    contratti    di
          collaborazione,  anche  ai  sensi  dell'articolo  119   del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con  gli
          imprenditori   agricoli   anche    su    richiesta    delle
          organizzazioni    professionali    agricole    maggiormente
          rappresentative a  livello  nazionale,  per  la  promozione
          delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle
          produzioni  di  qualita'  e  delle  tradizioni   alimentari
          locali. 
                2. I contratti di collaborazione  sono  destinati  ad
          assicurare il sostegno  e  lo  sviluppo  dell'imprenditoria
          agricola locale, anche attraverso la  valorizzazione  delle
          peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di  qualita',
          anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali  e
          ittici. 
                3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione  ai
          consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza
          della materia prima e della peculiarita'  delle  produzioni
          di cui ai commi 1 e 2, le  pubbliche  amministrazioni,  nel
          rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di  aiuti
          di Stato all'agricoltura, possono concludere  contratti  di
          promozione con gli imprenditori agricoli che  si  impegnino
          nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad  assicurare  la
          tutela delle risorse  naturali,  della  biodiversita',  del
          patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.».