Art. 2
Principi generali
1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma
1, e' soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente
decreto, in conformita' ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza
e proporzionalita'.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati
di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia
di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo
2001, n. 57, nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano
ai principi di celerita', omogeneita' della disciplina procedimentale
sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri,
nonche' ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e
affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti
rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la
pubblicita', la trasparenza e la partecipazione dei soggetti
interessati nonche' la concorrenza fra gli operatori.
4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri
amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non
possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori
di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o
autorizzazioni gia' in possesso dei medesimi soggetti.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del
comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici
con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole
dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente
nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli
interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a
condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino
ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato
ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di
discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e
c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo.
Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che
prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra finalizzati alla costituzione di una comunita'
energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del
presente decreto nonche' in caso di progetti attuativi
delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC) di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il
conseguimento degli obiettivi del PNRR.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale
di cui al primo periodo non si applica per gli impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter),
numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali.
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo
142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di
cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del
traffico limitando le possibili interferenze, le societa'
concessionarie autostradali affidano la concessione delle
aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo
condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata
massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se
si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma
2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono
affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle
interferenze. Le societa' controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di
cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita
utile degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere
superiore alla durata della concessione autostradale, salva
la possibilita' per il concessionario che subentra nella
gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma
1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri e dopo aver acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta giorni,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere
parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad
esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e
delle risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche
generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo
occupazionale nei settori agricolo, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.».
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il
Governo si atterra' ai principi e criteri contenuti nel
capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte dall'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui
agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale
strumento di pubblicita' legale dei soggetti e delle
attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonche'
degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e
delle societa' semplici esercenti attivita' agricola
iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture
produttive efficienti, favorendo la conservazione
dell'unita' aziendale e della destinazione agricola dei
terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le
condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento
del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del
benessere degli animali, del processo di riconversione
delle produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive
attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei
prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti
agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo
agli organismi interprofessionali, per assicurare il
migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi,
di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a
tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto
del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto
di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa nonche' la
valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed
il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui
all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da
ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui
all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura
finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato,
evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui
bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I testi unici di cui al
presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2001, S.O. n. 149:
«Art. 14 (Contratti di collaborazione con le
pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni possono concludere contratti di
collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli
imprenditori agricoli anche su richiesta delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, per la promozione
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle
produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari
locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad
assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria
agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle
peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita',
anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e
ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai
consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza
della materia prima e della peculiarita' delle produzioni
di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di
promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino
nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la
tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del
patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.».