Art. 3 
 
                    Interesse pubblico prevalente 
 
  1. In sede di ponderazione degli  interessi,  nei  singoli  casi  e
salvo giudizio negativo di compatibilita' ambientale o prove evidenti
che   tali   progetti   abbiano   effetti   negativi    significativi
sull'ambiente, sulla tutela della biodiversita', sul  paesaggio,  sul
patrimonio  culturale  e  sul  settore  agricolo,   con   particolare
riferimento  alla  valorizzazione  delle  tradizioni   agroalimentari
locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di  interesse  pubblico
prevalente ai sensi dell'articolo  16-septies  della  direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi  in  cui,
per determinate parti del territorio ovvero per determinati  tipi  di
tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche,  le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto  conto  delle
priorita' stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e  il
clima (PNIEC) di cui al regolamento  (UE)  2018/1999  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
  3.  E'  fatta  salva   l'individuazione   delle   aree   ai   sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti all'articolo 20 del citato  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  199  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2. 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE)  2018/2001  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 8. (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Per i riferimenti al Regolamento  (UE)  n.  2018/1999
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
          2018 si veda nelle note alle premesse.