Art. 3
Interesse pubblico prevalente
1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e
salvo giudizio negativo di compatibilita' ambientale o prove evidenti
che tali progetti abbiano effetti negativi significativi
sull'ambiente, sulla tutela della biodiversita', sul paesaggio, sul
patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare
riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari
locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico
prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui,
per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di
tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle
priorita' stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
3. E' fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 20 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8. (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) n. 2018/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018 si veda nelle note alle premesse.