Art. 4
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «realizzazione degli interventi»: attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1;
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di
inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attivita' in
loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;
c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato
interessato alla realizzazione degli interventi;
d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente
competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, la regione territorialmente competente o la provincia
dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione
unica di cui all'articolo 9;
e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199;
f) «impianto ibrido»: impianto che combina diverse fonti di
energia rinnovabile.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Piattaforma unica digitale per impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituita una
piattaforma unica digitale per la presentazione delle
istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal
GSE. In sede di prima applicazione, la piattaforma e'
funzionale alla presentazione delle istanze per
l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. La piattaforma di cui al comma 1, fornisce guida e
assistenza lungo tutte le fasi della procedura
amministrativa e garantisce l'interoperabilita' con gli
strumenti informatici per la presentazione delle istanze
gia' operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale
o comunale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato il modello per il procedimento di
autorizzazione unica.».