Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a)   «realizzazione   degli   interventi»:   attivita'   di   cui
all'articolo 1, comma 1; 
    b) «avvio della  realizzazione  degli  interventi»:  la  data  di
inizio dell'allestimento del cantiere  o  di  analoghe  attivita'  in
loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi; 
    c)  «soggetto  proponente»:  il  soggetto  pubblico   o   privato
interessato alla realizzazione degli interventi; 
    d)  «amministrazione  procedente»:  il  comune   territorialmente
competente nel caso della procedura abilitativa semplificata  di  cui
all'articolo  8,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica, la regione territorialmente  competente  o  la  provincia
dalla medesima delegata nel caso del procedimento  di  autorizzazione
unica di cui all'articolo 9; 
    e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199; 
    f) «impianto ibrido»:  impianto  che  combina  diverse  fonti  di
energia rinnovabile. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 19 (Piattaforma unica digitale per  impianti  a
          fonti rinnovabili). - 1.  Entro  centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
          del Ministro della transizione ecologica, d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e'  istituita  una
          piattaforma  unica  digitale  per  la  presentazione  delle
          istanze  di  cui  all'articolo  4,  comma  2  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e  gestita  dal
          GSE. In sede  di  prima  applicazione,  la  piattaforma  e'
          funzionale   alla   presentazione   delle    istanze    per
          l'autorizzazione unica di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
                2. La piattaforma di cui al comma 1, fornisce guida e
          assistenza   lungo   tutte   le   fasi   della    procedura
          amministrativa e  garantisce  l'interoperabilita'  con  gli
          strumenti informatici per la  presentazione  delle  istanze
          gia' operativi in ambito nazionale, regionale,  provinciale
          o comunale. 
                3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
          transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata
          di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e' adottato il modello per il procedimento di
          autorizzazione unica.».