Art. 5 
 
                  Digitalizzazione delle procedure 
                   amministrative e modelli unici 
 
  1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo  7,  comma  10,
sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma  SUER,  in
modalita' telematica, entro cinque  giorni  dalla  presentazione  dei
medesimi modelli da parte del soggetto proponente. 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4,  e  9,
comma 2, nelle  more  dell'operativita'  della  piattaforma  SUER  la
presentazione dei progetti,  delle  istanze  e  della  documentazione
relativi  agli  interventi  di  cui  agli  allegati  B   e   C,   che
costituiscono parte  integrante  del  presente  decreto,  avviene  in
modalita' digitale mediante le forme utilizzate  dall'amministrazione
competente.