Art. 5
Digitalizzazione delle procedure
amministrative e modelli unici
1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10,
sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in
modalita' telematica, entro cinque giorni dalla presentazione dei
medesimi modelli da parte del soggetto proponente.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4, e 9,
comma 2, nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER la
presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione
relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in
modalita' digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione
competente.