Art. 6 
 
                        Regimi amministrativi 
 
  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  sono  individuati  i
seguenti regimi amministrativi: 
    a) attivita' libera; 
    b) procedura abilitativa semplificata; 
    c) autorizzazione unica. 
  2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono  parte  integrante  del
presente   decreto,   individuano   gli   interventi    realizzabili,
rispettivamente,  secondo  il  regime  dell'attivita'  libera,  della
procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica. 
  3. Ai fini della qualificazione dell'intervento  e  della  relativa
disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale
cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare  come
unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima
area, ovvero presentata dal  medesimo  soggetto  identificabile  come
unico centro di interessi.