Art. 6
Regimi amministrativi
1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i
seguenti regimi amministrativi:
a) attivita' libera;
b) procedura abilitativa semplificata;
c) autorizzazione unica.
2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, individuano gli interventi realizzabili,
rispettivamente, secondo il regime dell'attivita' libera, della
procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.
3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa
disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale
cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come
unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima
area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come
unico centro di interessi.