Art. 7 
 
                          Attivita' libera 
 
  1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A  non  e'
subordinata  all'acquisizione  di  permessi,  autorizzazioni  o  atti
amministrativi  di  assenso  comunque  denominati   e   il   soggetto
proponente non e' tenuto alla presentazione di alcuna  comunicazione,
certificazione, segnalazione  o  dichiarazione  alle  amministrazioni
pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,
secondo e terzo periodo, e  ai  commi  2,  4,  5  e  8  del  presente
articolo, nonche' la presentazione del modello unico di cui al  comma
10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi
di cui all'allegato A  sono  realizzati  nel  rispetto  del  presente
articolo, delle disposizioni  del  codice  della  strada  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo
regolamento di esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli  interventi
di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli  strumenti
urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti   e   non
contrastanti con gli  strumenti  urbanistici  adottati.  Il  soggetto
proponente, prima dell'avvio della  realizzazione  degli  interventi,
deve avere la disponibilita',  gia'  acquisita  a  qualunque  titolo,
della superficie interessata dagli interventi medesimi. 
  2.  Il  presente   articolo,   fermo   restando   quanto   indicato
all'articolo  3,  comma  3,  non  si  applica,  in  ogni  caso,  agli
interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della  parte
seconda del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  o  in  aree  naturali
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,  o  dalle
leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui
alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1992.  Qualora
gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree
o sui siti di cui al primo periodo, nonche' sulle aree sottoposte  ad
uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241,  si  applica  il  regime  della  procedura  abilitativa
semplificata. Resta ferma l'osservanza  della  disciplina  di  tutela
ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa  la  necessita'  di
acquisire  gli  atti   di   assenso,   comunque   denominati,   delle
amministrazioni preposte alla gestione del  vincolo,  in  conformita'
alla legislazione vigente. 
  3. Nel  rispetto  degli  obiettivi  previsti  nel  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione
stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano possono disciplinare l'effetto  cumulo  derivante  dalla
realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia  e  contesto
territoriale,  che  determina  l'applicazione  del  regime   di   cui
all'articolo 8. Ai fini di cui al primo  periodo,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  stabiliscono  regole  per
contrastare  l'artato  frazionamento  dell'intervento,  ai  sensi  di
quanto previsto all'articolo 6, comma 3. 
  4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o  su
immobili di cui all'articolo 136, comma  1,  lettere  b)  e  c),  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  42   del   2004,   individuati   mediante   apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
codice medesimo, fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  157
dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 
  5.  La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  4  e'
consentita   previo   rilascio   dell'autorizzazione   dell'autorita'
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime  entro
il termine di trenta giorni dalla data di ricezione  dell'istanza  di
autorizzazione,  previo  parere   vincolante   della   Soprintendenza
competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei
beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta  giorni  cui  al
primo periodo puo' essere  sospeso  una  sola  volta  qualora,  entro
cinque giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza,  l'autorita'
preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite  di  quest'ultima,
la Soprintendenza, rappresentino, in modo  puntuale  e  motivato,  la
necessita' di effettuare approfondimenti  istruttori  o  di  ricevere
integrazioni documentali,  assegnando  un  termine  non  superiore  a
quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di  cui  al
primo periodo riprende a decorrere  dal  quindicesimo  giorno  o,  se
anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o  delle
integrazioni    richiesti.    La    mancata    presentazione    degli
approfondimenti o  delle  integrazioni  entro  il  termine  assegnato
equivale a rinuncia alla realizzazione degli  interventi  di  cui  al
comma  4.  Qualora  l'autorita'  non  si  esprima  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni di cui al primo  periodo,  salvo  che  la
Soprintendenza competente non abbia reso  parere  negativo  ai  sensi
dell'articolo 146, comma 8, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio  di  cui  al  decreto   legislativo   n.   42   del   2004,
l'autorizzazione si intende rilasciata in senso  favorevole  e  senza
prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la  scadenza
del termine medesimo e' inefficace. 
  6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che  insista
su aree o su immobili vincolati di cui  all'articolo  136,  comma  1,
lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui  al
decreto  legislativo   n.   42   del   2004,   non   e'   subordinata
all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5,  qualora  gli
interventi medesimi non siano visibili  dagli  spazi  esterni  e  dai
punti di vista panoramici oppure,  ai  soli  fini  dell'installazione
degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano  realizzati
in materiali della tradizione locale. 
  7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo  non  ancora
antropizzato, il proponente e'  tenuto  alla  corresponsione  di  una
cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e
delle opere di ripristino  mediante  la  presentazione  al  comune  o
comuni  territorialmente  competenti,  di  una  garanzia  bancaria  o
assicurativa. 
  8. Fuori dei casi previsti dal comma  4,  qualora,  ai  fini  della
realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino
interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico  si  applica
l'articolo 8. La disposizione di cui al presente  comma  si  applica,
altresi', agli interventi che ricadono o producono interferenze nella
fascia di rispetto  stradale  o  comportano  modifiche  agli  accessi
esistenti ovvero apertura di nuovi accessi. 
  9.   Non   e'   in   ogni   caso    subordinata    all'acquisizione
dell'autorizzazione di cui al comma 5 ne'  ad  alcun  altro  atto  di
assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di  cui
all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e)  e
l). 
  10. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza  unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il modello unico semplificato adottato  ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
e' esteso agli interventi di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992  n.  285,
          recante: «Nuovo codice della strada»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992 n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e
          di attuazione del nuovo codice della strada» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992,  S.O.
          n. 134. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  22  gennaio
          2004 n. 42 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge 6 dicembre 1991, n.  394
          si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio  del  21  maggio
          1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e
          seminaturali e della flora  e  della  fauna  selvatiche  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 1992, n. L 206. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 4,  della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -  1.  Fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  19,  nei   procedimenti   ad
          istanza  di  parte  per  il   rilascio   di   provvedimenti
          amministrativi il silenzio dell'amministrazione  competente
          equivale a provvedimento  di  accoglimento  della  domanda,
          senza necessita' di ulteriori  istanze  o  diffide,  se  la
          medesima amministrazione non comunica all'interessato,  nel
          termine  di  cui  all'articolo  2,  commi   2   o   3,   il
          provvedimento di diniego, ovvero non procede ai  sensi  del
          comma 2. Tali termini decorrono dalla data  di  ricevimento
          della domanda del privato. 
                2. L'amministrazione competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 2-bis. Nei casi in cui  il  silenzio
          dell'amministrazione   equivale    a    provvedimento    di
          accoglimento ai sensi  del  comma  1,  fermi  restando  gli
          effetti  comunque   intervenuti   del   silenzio   assenso,
          l'amministrazione e' tenuta, su richiesta  del  privato,  a
          rilasciare, in via  telematica,  un'attestazione  circa  il
          decorso   dei   termini   del   procedimento   e   pertanto
          dell'intervenuto accoglimento della domanda  ai  sensi  del
          presente articolo. Decorsi inutilmente dieci  giorni  dalla
          richiesta,   l'attestazione   e'    sostituita    da    una
          dichiarazione del privato ai  sensi  dell'articolo  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
                3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela,  ai  sensi  degli   articoli   21-quinquies   e
          21-nonies. 
                4. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
                5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
                5-bis.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021,  n.199,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  136,  138,  139,
          140, 141, 146, 157,  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42: 
                «Art. 136 (Immobili ed  aree  di  notevole  interesse
          pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni  di  questo
          Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 
                  b) le ville, i giardini e i  parchi,  non  tutelati
          dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
          che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
                  c) i complessi di cose immobili che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.». 
                «Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di
          notevole interesse pubblico). - 1. Le  commissioni  di  cui
          all'articolo 137, su iniziativa  dei  componenti  di  parte
          ministeriale o regionale, ovvero  su  iniziativa  di  altri
          enti  pubblici  territoriali  interessati,   acquisite   le
          necessarie informazioni attraverso le  soprintendenze  e  i
          competenti uffici regionali e provinciali  e  consultati  i
          comuni interessati nonche', ove  opportuno,  esperti  della
          materia, valutano la  sussistenza  del  notevole  interesse
          pubblico, ai sensi  dell'articolo  136,  degli  immobili  e
          delle aree per i quali  e'  stata  avviata  l'iniziativa  e
          propongono   alla   regione   l'adozione   della   relativa
          dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento  ai
          valori storici, culturali, naturali, morfologici,  estetici
          espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili
          o delle aree considerati ed alla loro  valenza  identitaria
          in rapporto al  territorio  in  cui  ricadono,  e  contiene
          proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare  la
          conservazione dei valori espressi. 
                2. La commissione decide se  dare  ulteriore  seguito
          all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data  di
          presentazione dell'atto medesimo. Decorso  infruttuosamente
          il predetto termine, entro i successivi  trenta  giorni  il
          componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
          che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la  proposta  di
          dichiarazione direttamente alla regione. 
                3.  E'  fatto  salvo  il  potere  del  Ministero,  su
          proposta motivata del soprintendente, previo  parere  della
          regione interessata che deve essere motivatamente  espresso
          entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  richiesta,  di
          dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili  e
          delle aree di cui all'articolo 136.». 
                «Art. 139 (Procedimento di dichiarazione di  notevole
          interesse pubblico). - 1. La proposta di  dichiarazione  di
          notevole  interesse  pubblico  di  cui  all'articolo   138,
          corredata di  planimetria  redatta  in  scala  idonea  alla
          puntuale individuazione degli immobili e delle aree che  ne
          costituiscono oggetto, e'  pubblicata  per  novanta  giorni
          all'albo pretorio e depositata a disposizione del  pubblico
          presso gli uffici dei comuni interessati.  La  proposta  e'
          altresi'  comunicata  alla  citta'  metropolitana  e   alla
          provincia interessate. 
                2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e'
          data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi
          nella regione  interessata,  nonche'  su  un  quotidiano  a
          diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e
          degli altri  enti  pubblici  territoriali  nel  cui  ambito
          ricadono gli immobili o le aree da assoggettare  a  tutela.
          Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti  di
          cui all'articolo 146,  comma  1.  Alle  medesime  forme  di
          pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa  della
          commissione. 
                3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del
          comma   1   dell'articolo   136,   viene   altresi'    data
          comunicazione dell'avvio del procedimento di  dichiarazione
          al proprietario, possessore o detentore del bene. 
                4. La comunicazione di cui al comma  3  contiene  gli
          elementi, anche catastali, identificativi  dell'immobile  e
          la proposta formulata  dalla  commissione.  Dalla  data  di
          ricevimento della comunicazione decorrono  gli  effetti  di
          cui all'articolo 146, comma 1. 
                5. Entro i trenta giorni  successivi  al  periodo  di
          pubblicazione di cui  al  comma  1,  i  comuni,  le  citta'
          metropolitane, le province, le associazioni  portatrici  di
          interessi  diffusi  individuate  ai  sensi  delle   vigenti
          disposizioni di  legge  in  materia  di  ambiente  e  danno
          ambientale,  e  gli  altri  soggetti  interessati   possono
          presentare osservazioni e documenti alla  regione,  che  ha
          altresi'  facolta'  di  indire  un'inchiesta  pubblica.   I
          proprietari,  possessori  o  detentori  del  bene   possono
          presentare osservazioni e documenti entro i  trenta  giorni
          successivi alla comunicazione individuale di cui  al  comma
          3.». 
                «Art.  140  (Dichiarazione  di   notevole   interesse
          pubblico e relative misure di conoscenza). - 1. La regione,
          sulla base della proposta della commissione,  esaminati  le
          osservazioni  e  i  documenti  e  tenuto  conto  dell'esito
          dell'eventuale inchiesta pubblica,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139,
          comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione
          di notevole interesse pubblico degli immobili e delle  aree
          indicati, rispettivamente, alle lettere  a)  e  b)  e  alle
          lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136. 
                2. La dichiarazione di  notevole  interesse  pubblico
          detta la  specifica  disciplina  intesa  ad  assicurare  la
          conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri
          peculiari  del  territorio  considerato.  Essa  costituisce
          parte  integrante  del  piano  paesaggistico   e   non   e'
          suscettibile  di  rimozioni  o  modifiche  nel  corso   del
          procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. 
                3. La dichiarazione di notevole  interesse  pubblico,
          quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere  a)
          e  b)  dell'articolo  136,  comma  1,  e'   notificata   al
          proprietario, possessore  o  detentore,  depositata  presso
          ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione,
          nei registri immobiliari. Ogni  dichiarazione  di  notevole
          interesse pubblico e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale  della
          regione. 
                4. Copia della  Gazzetta  Ufficiale  e'  affissa  per
          novanta  giorni  all'albo  pretorio  di  tutti   i   comuni
          interessati. Copia della  dichiarazione  e  delle  relative
          planimetrie resta depositata a  disposizione  del  pubblico
          presso gli uffici dei comuni interessati. 
                5.». 
                «Art.  141  (Provvedimenti  ministeriali). -  1.   Le
          disposizioni di cui agli articoli 139 e  140  si  applicano
          anche  ai  procedimenti  di   dichiarazione   di   notevole
          interesse pubblico di cui all'articolo  138,  comma  3.  In
          tale caso i comuni interessati,  ricevuta  la  proposta  di
          dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
          adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli
          adempimenti indicati  ai  commi  2,  3  e  4  del  medesimo
          articolo 139 provvede direttamente il soprintendente. 
                2. Il Ministero, valutate le  eventuali  osservazioni
          presentate ai sensi del detto  articolo  139,  comma  5,  e
          sentito il competente Comitato tecnico-scientifico,  adotta
          la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a  termini
          dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel
          Bollettino ufficiale della regione. 
                3. Il soprintendente  provvede  alla  notifica  della
          dichiarazione, al suo deposito presso i comuni  interessati
          e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai  sensi
          dell'articolo 140, comma 3. 
                4.  La  trasmissione  ai  comuni  del  numero   della
          Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione,  come  pure
          la trasmissione delle relative planimetrie,  e'  fatta  dal
          Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
          giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto.  La
          soprintendenza vigila sull'adempimento, da  parte  di  ogni
          comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,
          comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero. 
                5. Se il provvedimento ministeriale di  dichiarazione
          non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140,  comma
          1, allo scadere dei  detti  termini,  per  le  aree  e  gli
          immobili oggetto della proposta di  dichiarazione,  cessano
          gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.». 
                «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
                2. I soggetti di cui al comma 1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
                3.  La  documentazione  a  corredo  del  progetto  e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
                4. L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
                5. Sull'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
                6. La regione esercita la funzione autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
                7.   L'amministrazione   competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). 
                Qualora    detti    presupposti    non     ricorrano,
          l'amministrazione  verifica   se   l'istanza   stessa   sia
          corredata  della  documentazione  di  cui   al   comma   3,
          provvedendo, ove  necessario,  a  richiedere  le  opportune
          integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.  Entro
          quaranta    giorni    dalla     ricezione     dell'istanza,
          l'amministrazione  effettua  gli  accertamenti   circa   la
          conformita' dell'intervento proposto  con  le  prescrizioni
          contenute nei provvedimenti di dichiarazione  di  interesse
          pubblico  e  nei  piani  paesaggistici   e   trasmette   al
          soprintendente      la      documentazione       presentata
          dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica
          illustrativa nonche' con una proposta di  provvedimento,  e
          da'   comunicazione   all'interessato    dell'inizio    del
          procedimento e dell'avvenuta  trasmissione  degli  atti  al
          soprintendente, ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
          legge in materia di procedimento amministrativo. 
                8. Il soprintendente rende il parere di cui al  comma
          5,  limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica  del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
                9.  Decorsi   inutilmente   sessanta   giorni   dalla
          ricezione degli atti da parte del soprintendente senza  che
          questi abbia reso il prescritto  parere,  l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi  dell'
          articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2008,  su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
                10.   Decorso   inutilmente   il   termine   indicato
          all'ultimo periodo del comma 8 senza che  l'amministrazione
          si   sia   pronunciata,   l'interessato   puo'   richiedere
          l'autorizzazione in via sostitutiva alla  regione,  che  vi
          provvede, anche mediante  un  commissario  ad  acta,  entro
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
          regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6  al
          rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia  essa
          stessa inadempiente,  la  richiesta  del  rilascio  in  via
          sostitutiva e' presentata al soprintendente. 
                11.  L'autorizzazione  paesaggistica  e'   trasmessa,
          senza indugio, alla soprintendenza che ha  reso  il  parere
          nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
                12. L'autorizzazione  paesaggistica  e'  impugnabile,
          con ricorso al tribunale  amministrativo  regionale  o  con
          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
                13.  Presso  ogni   amministrazione   competente   al
          rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito  un
          elenco delle autorizzazioni rilasciate,  aggiornato  almeno
          ogni trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per
          via telematica, in cui e' indicata la data di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
                14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
                15. 
                16. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
                «Art. 157  (Notifiche  eseguite,  elenchi  compilati,
          provvedimenti  e  atti  emessi  ai  sensi  della  normativa
          previgente). - 1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: 
                  a)  le  dichiarazioni   di   importante   interesse
          pubblico delle bellezze naturali o panoramiche,  notificate
          in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778; 
                  b) gli elenchi compilati ai sensi  della  legge  29
          giugno 1939, n. 1497; 
                  c) le dichiarazioni di notevole interesse  pubblico
          notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 
                  d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone  di
          interesse archeologico emessi ai  sensi  dell'articolo  82,
          quinto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 luglio  1977,  n.  616,  aggiunto  dall'articolo  1  del
          decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,  convertito  con
          modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431; 
                  d-bis) gli elenchi compilati  ovvero  integrati  ai
          sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
                  e) le dichiarazioni di notevole interesse  pubblico
          notificate ai sensi  del  decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490; 
                  f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone  di
          interesse  archeologico  emessi  ai   sensi   del   decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
                  f-bis)   i   provvedimenti   emanati    ai    sensi
          dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27  giugno  1985,  n.
          312, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1985, n. 431. 
                2. Le disposizioni della presente Parte si  applicano
          anche agli immobili ed alle aree in ordine ai  quali,  alla
          data di entrata in vigore del presente  codice,  sia  stata
          formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione  ai
          fini della dichiarazione di notevole interesse  pubblico  o
          del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art.  25(Semplificazioni  per   l'installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici). -  1.
          Al fine di promuovere l'installazione di  impianti  per  la
          produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il
          raffrescamento negli edifici, favorendo la  semplificazione
          e  l'armonizzazione  delle  procedure   autorizzative,   si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'Allegato  II  del
          presente decreto. 
                2. I procedimenti pendenti alla data  di  entrata  in
          vigore delle disposizioni di cui al presente articolo  sono
          disciplinati dalla previgente  disciplina,  ferma  restando
          per  il  proponente  la  possibilita'  di  optare  per   la
          procedura semplificata di cui all'Allegato II del  presente
          decreto. 
                3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto: 
                  a) con il modello  unico  semplificato  di  cui  al
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  maggio
          2015,  recante  "Approvazione  del  modello  unico  per  la
          realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  di  piccoli
          impianti fotovoltaici integrati sui tetti  degli  edifici",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del  27  maggio
          2015, e' possibile richiedere anche il ritiro  dell'energia
          elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro  dedicato
          di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387. 
                4. Con il modello unico semplificato di cui al  comma
          3, lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso  ai
          meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1,
          lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore dei rispettivi decreti attuativi. 
                5. Le istanze presentate mediante  il  modello  unico
          semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite
          dai gestori  di  rete  alla  piattaforma  digitale  di  cui
          all'articolo   19,   ovvero   alle   piattaforme   di   cui
          all'articolo 19,  comma  2,  con  modalita'  esclusivamente
          informatizzate. 
                6. 
                6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro della  transizione  ecologica  sono  stabilite  le
          prescrizioni  per  la  posa  in  opera  degli  impianti  di
          produzione di calore da risorsa  geotermica,  destinati  al
          riscaldamento e alla  climatizzazione  di  edifici  e  alla
          produzione di energia elettrica. 
                6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma  6-bis
          sono inoltre individuati  i  casi  in  cui  si  applica  la
          procedura abilitativa semplificata di  cui  all'articolo  6
          del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi
          in cui l'installazione puo'  essere  considerata  attivita'
          edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una
          potenza inferiore a 2 MW e scambino  solo  energia  termica
          con il terreno, utilizzando un fluido vettore  che  circola
          in apposite sonde  geotermiche  poste  a  contatto  con  il
          terreno, senza effettuare prelievi o immissione  di  fluidi
          nel  sottosuolo,  oppure   utilizzino   fluidi   geotermici
          limitatamente al caso in cui il prelievo e la  restituzione
          delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della
          falda superficiale. 
                6-quater. Sono fatte  salve  le  modalita'  operative
          individuate  dalle  regioni   che   abbiano   liberalizzato
          l'installazione  di  sonde  geotermiche  senza  prelievo  o
          immissione di fluidi nel sottosuolo.».