Art. 7
Attivita' libera
1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non e'
subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti
amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto
proponente non e' tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione,
certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni
pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,
secondo e terzo periodo, e ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente
articolo, nonche' la presentazione del modello unico di cui al comma
10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi
di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente
articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi
di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti
urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non
contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto
proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi,
deve avere la disponibilita', gia' acquisita a qualunque titolo,
della superficie interessata dagli interventi medesimi.
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato
all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli
interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle
leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui
alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora
gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree
o sui siti di cui al primo periodo, nonche' sulle aree sottoposte ad
uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa
semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela
ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessita' di
acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformita'
alla legislazione vigente.
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione
stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla
realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto
territoriale, che determina l'applicazione del regime di cui
all'articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per
contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di
quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su
immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157
dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e'
consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorita'
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro
il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza
competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei
beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al
primo periodo puo' essere sospeso una sola volta qualora, entro
cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorita'
preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima,
la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la
necessita' di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere
integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a
quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al
primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se
anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle
integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli
approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato
equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 4. Qualora l'autorita' non si esprima entro il termine
perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la
Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi
dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza
prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza
del termine medesimo e' inefficace.
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista
su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1,
lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, non e' subordinata
all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli
interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai
punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione
degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati
in materiali della tradizione locale.
7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora
antropizzato, il proponente e' tenuto alla corresponsione di una
cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e
delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o
comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o
assicurativa.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della
realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino
interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica
l'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica,
altresi', agli interventi che ricadono o producono interferenze nella
fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi
esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.
9. Non e' in ogni caso subordinata all'acquisizione
dell'autorizzazione di cui al comma 5 ne' ad alcun altro atto di
assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui
all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e
l).
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
e' esteso agli interventi di cui al presente articolo.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992 n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O.
n. 134.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 6 dicembre 1991, n. 394
si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 1992, n. L 206.
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 4, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati. 2-bis. Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale a provvedimento di
accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli
effetti comunque intervenuti del silenzio assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a
rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del
presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, l'attestazione e' sostituita da una
dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.199, si veda nelle note
all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 136, 138, 139,
140, 141, 146, 157, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.».
«Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui
all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri
enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i
competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della
materia, valutano la sussistenza del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e
delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e
propongono alla regione l'adozione della relativa
dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai
valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici
espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili
o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria
in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene
proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito
all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente
il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il
componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di
dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su
proposta motivata del soprintendente, previo parere della
regione interessata che deve essere motivatamente espresso
entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di
dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e
delle aree di cui all'articolo 136.».
«Art. 139 (Procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico). - 1. La proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138,
corredata di planimetria redatta in scala idonea alla
puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, e' pubblicata per novanta giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e'
altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla
provincia interessate.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e'
data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi
nella regione interessata, nonche' su un quotidiano a
diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e
degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito
ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di
cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 136, viene altresi' data
comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione
al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli
elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e
la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di
ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di
cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di
pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta'
metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e gli altri soggetti interessati possono
presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha
altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I
proprietari, possessori o detentori del bene possono
presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni
successivi alla comunicazione individuale di cui al comma
3.».
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse
pubblico e relative misure di conoscenza). - 1. La regione,
sulla base della proposta della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni
dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139,
comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico
detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari del territorio considerato. Essa costituisce
parte integrante del piano paesaggistico e non e'
suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del
procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico,
quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell'articolo 136, comma 1, e' notificata al
proprietario, possessore o detentore, depositata presso
ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione,
nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole
interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati.
5.».
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In
tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo
articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta
la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati
e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi
dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della
Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure
la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione
non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma
1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli
immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.».
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano,
l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia
corredata della documentazione di cui al comma 3,
provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro
quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la
conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni
contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse
pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al
soprintendente la documentazione presentata
dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e
da' comunicazione all'interessato dell'inizio del
procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al
soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione
si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno
ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per
via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati,
provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa
previgente). - 1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le dichiarazioni di importante interesse
pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate
in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano
anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, sia stata
formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai
fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o
del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 25(Semplificazioni per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici). - 1.
Al fine di promuovere l'installazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il
raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione
e l'armonizzazione delle procedure autorizzative, si
applicano le disposizioni di cui all'Allegato II del
presente decreto.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al presente articolo sono
disciplinati dalla previgente disciplina, ferma restando
per il proponente la possibilita' di optare per la
procedura semplificata di cui all'Allegato II del presente
decreto.
3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio
2015, recante "Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio
2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia
elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato
di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
4. Con il modello unico semplificato di cui al comma
3, lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso ai
meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1,
lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore dei rispettivi decreti attuativi.
5. Le istanze presentate mediante il modello unico
semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite
dai gestori di rete alla piattaforma digitale di cui
all'articolo 19, ovvero alle piattaforme di cui
all'articolo 19, comma 2, con modalita' esclusivamente
informatizzate.
6.
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro della transizione ecologica sono stabilite le
prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al
riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla
produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis
sono inoltre individuati i casi in cui si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi
in cui l'installazione puo' essere considerata attivita'
edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una
potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola
in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il
terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi
nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici
limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione
delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della
falda superficiale.
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative
individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato
l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o
immissione di fluidi nel sottosuolo.».