Art. 8
Procedura abilitativa semplificata
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo
e terzo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui
all'allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa
semplificata (PAS) di cui al presente articolo.
2. Il ricorso alla PAS e' precluso al proponente nel caso in cui lo
stesso non abbia la disponibilita' delle superfici per
l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilita' degli
interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti
edilizi vigenti, nonche' in caso di contrarieta' agli strumenti
urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di
autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il
proponente puo' attivare le procedure previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione
stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla
realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto
territoriale, che determina l'applicazione del regime
dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini di cui al
primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento
dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma
3.
4. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la
piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in relazione a ogni stato, qualita' personale e fatto pertinente
alla realizzazione degli interventi;
b) della dichiarazione di legittima disponibilita', a qualunque
titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della
superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della
risorsa interessata dagli interventi nonche' della correlata
documentazione;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la
compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarieta' agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo
20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o
approvati dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli elaborati tecnici
occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che
tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali
dell'impianto;
g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai
fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto
territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione
adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto
ambientale di riferimento;
h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area
occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto
proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;
i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del
soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto,
unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della
realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto alla
presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi
previsti;
l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o
private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio
dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto
medesimo;
m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una
soglia di potenza superiore a 1 MW:
1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore
del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;
2) di un programma di compensazioni territoriali al comune
interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per
cento dei proventi.
5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano
piu' comuni, il comune procedente e' quello sul cui territorio
insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune
procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui
territorio e' interessato dagli interventi medesimi.
6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga
comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di
diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del
progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza
prescrizioni. Il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta
qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il
comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente
la necessita' di integrazioni documentali o di approfondimenti
istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In
tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a
decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di
presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.
La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti
entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1.
7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui al comma
4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li
adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione
del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al
soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo
abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di
necessita' di integrazioni documentali o di approfondimenti
istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni puo' essere
sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di
mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti
entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6.
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui al comma
4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il
comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del
progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti
della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:
a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione
interessata puo', entro i successivi dieci giorni, richiedere,
motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti
istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non
superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la
conclusione della PAS e' sospeso e riprende a decorrere dal
quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione
della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata
presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il
termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1;
b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia
le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il
quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si
intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi
alla realizzazione del progetto. Il dissenso e' espresso indicando
puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che
rendono l'intervento non assentibile;
c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente
abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di
conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato
espresso un dissenso congruamente motivato da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della
pubblica incolumita' dei cittadini, che equivale a provvedimento di
diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si
intende perfezionato senza prescrizioni.
9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c),
senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il
soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino
Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto
perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di
presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la
tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di
pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo
alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista
efficacia, e' opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di
impugnazione.
10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi
6, 7 e 8, lettera c), il comune e' legittimato all'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal
perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo.
11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal
perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata
conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione
degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova procedura abilitativa
semplificata. Il soggetto proponente e' comunque tenuto a comunicare
al comune la data di ultimazione dei lavori.
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della
valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente
deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione
al comune del progetto stesso.
13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I,
lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6,
primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti
di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.
Note all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. (Testo A)» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001 n. 189, S.O.
n. 211.
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per i riferimenti all'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'articolo 7.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 21-nonies
della legge 7 agosto 1990, n. 24 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'.
Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti
sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci per effetto di condotte
costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
recante: «Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del
23 ottobre 1997, S.O. n. 219:
«Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti
siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e
di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono,
secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati,
nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di
piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat
presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini
della valutazione di incidenza, uno studio volto ad
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi
nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi
possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria,
sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di
conservazione, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e
successive modificazioni ed integrazioni, che interessano
proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e'
ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei
progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti
siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio
di impatto ambientale predisposto dal proponente deve
contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le finalita' conservative previste dal
presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le
province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalita' di presentazione dei relativi
studi, individuano le autorita' competenti alla verifica
degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui
all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle
procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per
l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le
autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica
stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio
di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta
integrazioni dello stesso ovvero possono indicare
prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel
caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni
dello studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorita' medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di
interventi che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in
un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente
di gestione dell'area stessa.
8. L'autorita' competente al rilascio
dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza,
eventualmente individuando modalita' di consultazione del
pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento
debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni
misura compensativa necessaria per garantire la coerenza
globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per le finalita' di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat
naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di
cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e
alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione europea, per altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.».