Art. 8 
 
                 Procedura abilitativa semplificata 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo
e terzo  periodo,  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'allegato B si applica  esclusivamente  la  procedura  abilitativa
semplificata (PAS) di cui al presente articolo. 
  2. Il ricorso alla PAS e' precluso al proponente nel caso in cui lo
stesso   non   abbia   la   disponibilita'   delle   superfici    per
l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilita' degli
interventi con gli strumenti urbanistici approvati  e  i  regolamenti
edilizi vigenti, nonche'  in  caso  di  contrarieta'  agli  strumenti
urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di
autorizzazione unica. Laddove necessario, per le  opere  connesse  il
proponente puo' attivare le procedure previste dal testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  3. Nel  rispetto  degli  obiettivi  previsti  nel  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione
stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano possono disciplinare l'effetto  cumulo  derivante  dalla
realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia  e  contesto
territoriale,    che    determina    l'applicazione    del     regime
dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini  di  cui  al
primo periodo, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano stabiliscono regole per  contrastare  l'artato  frazionamento
dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma
3. 
  4.  Il  soggetto  proponente  presenta  al  comune,   mediante   la
piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato: 
    a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, in relazione a ogni stato, qualita' personale e fatto pertinente
alla realizzazione degli interventi; 
    b) della dichiarazione di legittima disponibilita',  a  qualunque
titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento,  della
superficie su cui realizzare l'impianto  e,  qualora  occorra,  della
risorsa  interessata  dagli  interventi   nonche'   della   correlata
documentazione; 
    c) delle asseverazioni di  tecnici  abilitati  che  attestino  la
compatibilita'  degli  interventi  con  gli   strumenti   urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non  contrarieta'  agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto  delle  norme  di
sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo
20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021; 
    d) degli elaborati  tecnici  per  la  connessione  predisposti  o
approvati dal gestore della rete; 
    e) nei casi in cui sussistano vincoli  di  cui  all'articolo  20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli  elaborati  tecnici
occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso; 
    f) del cronoprogramma  di  realizzazione  degli  interventi,  che
tiene   conto   delle   caratteristiche   tecniche   e   dimensionali
dell'impianto; 
    g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai
fini dell'osservanza del principio della minimizzazione  dell'impatto
territoriale  o  paesaggistico  ovvero  alle  misure  di  mitigazione
adottate  per  l'integrazione  del  progetto  medesimo  nel  contesto
ambientale di riferimento; 
    h)  di  una  dichiarazione  attestante  la  percentuale  di  area
occupata rispetto all'unita' fondiaria di  cui  dispone  il  soggetto
proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica; 
    i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del
soggetto  esercente  a  seguito  della   dismissione   dell'impianto,
unitamente  al  piano   di   ripristino.   Prima   dell'avvio   della
realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto  alla
presentazione  della  polizza  fidejussoria  a  copertura  dei  costi
previsti; 
    l) dell'impegno  al  ripristino  di  infrastrutture  pubbliche  o
private interessate dalla costruzione dell'impianto o  dal  passaggio
dei  cavidotti  ovvero  di   strutture   complementari   all'impianto
medesimo; 
    m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una
soglia di potenza superiore a 1 MW: 
      1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore
del comune, degli oneri istruttori, ove previsti; 
      2) di un programma  di  compensazioni  territoriali  al  comune
interessato non inferiore al 2 per cento e non  superiore  al  3  per
cento dei proventi. 
  5. Nel caso in cui gli interventi di cui  al  comma  1  coinvolgano
piu' comuni, il  comune  procedente  e'  quello  sul  cui  territorio
insiste la maggior porzione dell'impianto da  realizzare.  Il  comune
procedente acquisisce le  osservazioni  degli  altri  comuni  il  cui
territorio e' interessato dagli interventi medesimi. 
  6. Fuori dai casi di  cui  ai  commi  7  e  8,  qualora  non  venga
comunicato  al  soggetto  proponente  un  espresso  provvedimento  di
diniego entro il termine di trenta  giorni  dalla  presentazione  del
progetto,  il  titolo  abilitativo  si  intende  perfezionato   senza
prescrizioni. Il predetto termine puo' essere sospeso una sola  volta
qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il
comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto  proponente
la  necessita'  di  integrazioni  documentali  o  di  approfondimenti
istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta  giorni.  In
tal caso,  il  termine  per  la  conclusione  della  PAS  riprende  a
decorrere dal trentesimo  giorno  o,  se  anteriore,  dalla  data  di
presentazione delle integrazioni o degli  approfondimenti  richiesti.
La mancata presentazione delle integrazioni o  degli  approfondimenti
entro il termine assegnato equivale  a  rinuncia  alla  realizzazione
degli interventi di cui al comma 1. 
  7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui  al
comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui  al  comma
4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune  li
adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla  presentazione
del progetto, decorso il quale senza  che  sia  stato  comunicato  al
soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego,  il  titolo
abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.  In  caso  di
necessita'  di  integrazioni   documentali   o   di   approfondimenti
istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni puo'  essere
sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo  periodo.  In  caso  di
mancata presentazione  delle  integrazioni  o  degli  approfondimenti
entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6. 
  8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui  al
comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui  al  comma
4, lettera e), di amministrazioni diverse da  quella  procedente,  il
comune convoca, entro cinque giorni dalla data di  presentazione  del
progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e  seguenti
della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni: 
    a) il comune e, per il suo tramite,  ogni  altra  amministrazione
interessata  puo',  entro  i  successivi  dieci  giorni,  richiedere,
motivando  puntualmente,  le  integrazioni  e   gli   approfondimenti
istruttori  al  soggetto  proponente,  assegnando  un   termine   non
superiore  a  quindici  giorni.  In  tal  caso,  il  termine  per  la
conclusione  della  PAS  e'  sospeso  e  riprende  a  decorrere   dal
quindicesimo giorno o, se  anteriore,  dalla  data  di  presentazione
della integrazione o  degli  approfondimenti  richiesti.  La  mancata
presentazione delle integrazioni o  degli  approfondimenti  entro  il
termine  assegnato  equivale  a  rinuncia  alla  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1; 
    b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia
le proprie determinazioni entro il termine di  quarantacinque  giorni
dalla data di convocazione della conferenza di  servizi,  decorso  il
quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato,  si
intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi
alla realizzazione del progetto. Il dissenso  e'  espresso  indicando
puntualmente e in concreto, per  il  caso  specifico,  i  motivi  che
rendono l'intervento non assentibile; 
    c)  decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   data   di
presentazione del progetto  senza  che  l'amministrazione  procedente
abbia  comunicato  al  soggetto  proponente  la   determinazione   di
conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che  sia  stato
espresso   un   dissenso   congruamente   motivato   da   parte    di
un'amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della
pubblica incolumita' dei cittadini, che equivale a  provvedimento  di
diniego dell'approvazione del  progetto,  il  titolo  abilitativo  si
intende perfezionato senza prescrizioni. 
  9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6,  7  e  8,  lettera  c),
senza che sia comunicato un provvedimento  espresso  di  diniego,  il
soggetto  proponente  richiede  la  pubblicazione,   sul   Bollettino
Ufficiale  della  regione  interessata,  dell'avviso  di  intervenuto
perfezionamento  del  titolo  abilitativo,  indicando  la   data   di
presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la
tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di
pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale  successivo
alla  ricezione  della  richiesta,  il  titolo  abilitativo  acquista
efficacia, e' opponibile ai terzi e decorrono i relativi  termini  di
impugnazione. 
  10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi
6, 7 e 8, lettera c), il  comune  e'  legittimato  all'esercizio  dei
poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  da  esercitare  nel  termine  perentorio  di   sei   mesi   dal
perfezionamento dell'abilitazione ai  sensi  del  presente  articolo,
salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo. 
  11. Il titolo abilitativo decade in caso  di  mancato  avvio  della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro  un  anno  dal
perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata
conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della  realizzazione
degli  interventi.  La  realizzazione  della   parte   non   ultimata
dell'intervento  e'  subordinata  a   nuova   procedura   abilitativa
semplificata. Il soggetto proponente e' comunque tenuto a  comunicare
al comune la data di ultimazione dei lavori. 
  12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della
valutazione di incidenza  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  il  proponente
deve acquisire le relative determinazioni prima  della  presentazione
al comune del progetto stesso. 
  13. Nel caso degli interventi di cui  all'allegato  B,  sezione  I,
lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui  ai  commi  6,
primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c),  sono  ridotti
di un terzo, con arrotondamento per  difetto  al  numero  intero  ove
necessario. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica  utilita'.  (Testo  A)»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001 n.  189,  S.O.
          n. 211. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  199  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  46  e  47,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445: 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  20  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'articolo 7. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  14  e  21-nonies
          della legge 7 agosto 1990,  n.  24  della  citata  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
                2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre
          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la
          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata
          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla
          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da
          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia
          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di
          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la
          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
                3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. 
                Le amministrazioni  coinvolte  esprimono  le  proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
                4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.». 
                «Art. 21-nonies  (Annullamento  d'ufficio). -  1.  Il
          provvedimento   amministrativo   illegittimo    ai    sensi
          dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a
          dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti  di
          autorizzazione o di  attribuzione  di  vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
                2. E' fatta salva la possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
                2-bis.  I  provvedimenti  amministrativi   conseguiti
          sulla  base  di  false  rappresentazioni  dei  fatti  o  di
          dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto  di
          notorieta'  false  o  mendaci  per  effetto   di   condotte
          costituenti  reato,  accertate  con  sentenza  passata   in
          giudicato, possono  essere  annullati  dall'amministrazione
          anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
          comma 1, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali
          nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,
          recante: «Regolamento recante  attuazione  della  direttiva
          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat
          naturali e seminaturali, nonche' della flora e della  fauna
          selvatiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del
          23 ottobre 1997, S.O. n. 219: 
                «Art.  5  (Valutazione  di  incidenza). -  1.   Nella
          pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
          conto della valenza naturalistico-ambientale  dei  proposti
          siti di importanza  comunitaria,  dei  siti  di  importanza
          comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 
                2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici  e
          di   settore,   ivi   compresi   i   piani    agricoli    e
          faunistico-venatori  e  le  loro  varianti,  predispongono,
          secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno  studio  per
          individuare e valutare gli effetti che il piano puo'  avere
          sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
          medesimo.  Gli  atti  di  pianificazione  territoriale   da
          sottoporre alla valutazione di incidenza  sono  presentati,
          nel caso di piani  di  rilevanza  nazionale,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso  di
          piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
          comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 
                3.  I  proponenti  di  interventi  non   direttamente
          connessi e  necessari  al  mantenimento  in  uno  stato  di
          conservazione soddisfacente delle specie  e  degli  habitat
          presenti  nel  sito,  ma  che   possono   avere   incidenze
          significative   sul   sito    stesso,    singolarmente    o
          congiuntamente ad altri  interventi,  presentano,  ai  fini
          della  valutazione  di  incidenza,  uno  studio  volto   ad
          individuare e  valutare,  secondo  gli  indirizzi  espressi
          nell'allegato G, i principali effetti che detti  interventi
          possono avere sul proposto sito di importanza  comunitaria,
          sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di
          conservazione,   tenuto   conto    degli    obiettivi    di
          conservazione dei medesimi. 
                4.  Per  i  progetti  assoggettati  a  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6
          della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  e  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  12  aprile  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del  7  settembre  1996,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  che  interessano
          proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
          comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
          dal presente regolamento, la valutazione  di  incidenza  e'
          ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
          caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti  dei
          progetti sugli habitat e sulle specie  per  i  quali  detti
          siti e zone sono stati individuati. A tale fine  lo  studio
          di  impatto  ambientale  predisposto  dal  proponente  deve
          contenere gli elementi  relativi  alla  compatibilita'  del
          progetto  con  le  finalita'  conservative   previste   dal
          presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
          cui all'allegato G. 
                5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
          degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e  le
          province  autonome,  per  quanto  di  propria   competenza,
          definiscono le  modalita'  di  presentazione  dei  relativi
          studi, individuano le autorita'  competenti  alla  verifica
          degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi  di  cui
          all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della  medesima
          verifica,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  alle
          procedure nel caso di piani interregionali. 
                6.   Fino   alla   individuazione   dei   tempi   per
          l'effettuazione della  verifica  di  cui  al  comma  5,  le
          autorita' di cui ai commi 2  e  5  effettuano  la  verifica
          stessa entro sessanta giorni dal ricevimento  dello  studio
          di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola  volta
          integrazioni   dello   stesso   ovvero   possono   indicare
          prescrizioni alle quali il proponente deve  attenersi.  Nel
          caso in cui le  predette  autorita'  chiedano  integrazioni
          dello studio, il termine per la  valutazione  di  incidenza
          decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui  le  integrazioni
          pervengono alle autorita' medesime. 
                7.  La  valutazione  di  incidenza  di  piani  o   di
          interventi che  interessano  proposti  siti  di  importanza
          comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
          di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente,  in
          un'area naturale protetta nazionale,  come  definita  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente
          di gestione dell'area stessa. 
                8.     L'autorita'     competente     al     rilascio
          dell'approvazione definitiva del  piano  o  dell'intervento
          acquisisce preventivamente  la  valutazione  di  incidenza,
          eventualmente individuando modalita' di  consultazione  del
          pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 
                9. Qualora, nonostante le conclusioni negative  della
          valutazione  di  incidenza  sul  sito  ed  in  mancanza  di
          soluzioni alternative possibili, il  piano  o  l'intervento
          debba essere realizzato per motivi imperativi di  rilevante
          interesse pubblico, inclusi motivi  di  natura  sociale  ed
          economica,  le  amministrazioni  competenti  adottano  ogni
          misura compensativa necessaria per  garantire  la  coerenza
          globale della rete "Natura 2000" e ne  danno  comunicazione
          al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio
          per le finalita' di cui all'articolo 13. 
                10.  Qualora  nei  siti  ricadano  tipi  di   habitat
          naturali e specie prioritari, il piano  o  l'intervento  di
          cui sia stata valutata l'incidenza  negativa  sul  sito  di
          importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con
          riferimento ad esigenze connesse alla  salute  dell'uomo  e
          alla  sicurezza  pubblica  o  ad   esigenze   di   primaria
          importanza per  l'ambiente,  ovvero,  previo  parere  della
          Commissione  europea,  per  altri  motivi   imperativi   di
          rilevante interesse pubblico.».