Art. 9 
 
                        Autorizzazione unica 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1,  secondo
e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C  sono  soggetti
al procedimento autorizzatorio unico di  cui  al  presente  articolo,
comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di  cui  al
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Nel caso di interventi di  cui  all'allegato  C,  sezione  I,
sottoposti a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza  di
regioni e province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si  applica
l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,  salva  la
facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il
procedimento autorizzatorio unico di cui  al  presente  articolo.  In
relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il  termine  per
la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis  non  puo'
superare i due anni dal suo avvio  o  dall'avvio  della  verifica  di
assoggettabilita' a valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  ove
prevista. 
  2. Il soggetto proponente presenta, mediante la  piattaforma  SUER,
istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello  adottato
ai sensi  dell'articolo  19,  comma  3,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, come modificato dall'articolo 14 del  presente
decreto: 
    a) alla regione territorialmente competente, o all'ente  delegato
dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di  cui
all'allegato C, sezione I; 
    b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la
realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II. 
  3.  Il  proponente  allega  all'istanza  di  cui  al  comma  2   la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti  dalle  normative
di settore per il rilascio  delle  autorizzazioni,  intese,  licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,  inclusi
quelli per la valutazione  di  impatto  ambientale,  paesaggistica  e
culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini  della
realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di un tecnico
abilitato che dia conto, in maniera analitica,  della  qualificazione
dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto  legislativo  n.  199
del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a  valutazione  di  impatto
ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso  al  pubblico  di
cui all'articolo 24, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006,  indicando  altresi'  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega la
documentazione da cui risulti  la  disponibilita'  dell'area  su  cui
realizzare l'impianto e le  opere  connesse,  ivi  comprese  le  aree
demaniali, ovvero, laddove necessaria, la  richiesta  di  attivazione
della procedura di esproprio per  le  aree  interessate  dalle  opere
connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti  alimentati
a biomassa, ivi inclusi gli impianti a  biogas  e  gli  impianti  per
produzione  di  biometano  di  nuova  costruzione,  e  per   impianti
fotovoltaici e solari termodinamici, per le  aree  interessate  dalla
realizzazione dell'impianto. 
  4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza  di  cui
al  comma  2,  l'amministrazione  procedente  rende  disponibile   la
documentazione  ricevuta,  in  modalita'  telematica,  a  ogni  altra
amministrazione   interessata.   Nei   successivi    venti    giorni,
l'amministrazione procedente e ciascuna  amministrazione  interessata
verificano, per i profili di rispettiva  competenza,  la  completezza
della documentazione. Entro il medesimo termine  di  cui  al  secondo
periodo,     le      amministrazioni      interessate      comunicano
all'amministrazione  procedente  le  integrazioni  occorrenti  per  i
profili di propria competenza e, entro  i  successivi  dieci  giorni,
l'amministrazione  procedente  assegna  al  soggetto  proponente   un
termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.
Su richiesta del  soggetto  proponente,  motivata  in  ragione  della
particolare    complessita'    dell'intervento,     l'amministrazione
procedente, puo' prorogare, per una sola volta e per un  periodo  non
superiore a ulteriori novanta giorni, il  termine  assegnato  per  le
integrazioni.  Qualora,  entro  il  termine  assegnato,  il  soggetto
proponente    non    presenti    la    documentazione    integrativa,
l'amministrazione   procedente    adotta    un    provvedimento    di
improcedibilita' dell'istanza ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni  ambientali,
entro dieci giorni  dalla  conclusione  della  fase  di  verifica  di
completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni
della  documentazione,  ai  sensi  del  comma  4,   l'amministrazione
procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9. 
  6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali,  entro
dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di  completezza
della documentazione  o  dalla  ricezione  delle  integrazioni  della
documentazione ai sensi del comma 4, l'autorita'  competente  per  le
valutazioni ambientali pubblica  l'avviso  di  cui  all'articolo  23,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del  2006.  Della
pubblicazione di tale avviso e' data comunque informazione  nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali  territorialmente
interessate. Dalla data della pubblicazione  dell'avviso,  e  per  la
durata di trenta giorni,  il  pubblico  interessato  puo'  presentare
osservazioni all'autorita' competente per le valutazioni ambientali. 
  7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda
necessaria  la  modifica  o   l'integrazione   della   documentazione
acquisita, l'autorita' competente per le  valutazioni  ambientali  ne
da' tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale
ha la facolta' di assegnare al soggetto  proponente  un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni  per  la  trasmissione,   in   modalita'
telematica, della documentazione  modificata  ovvero  integrata.  Nel
caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto  proponente  non
depositi la documentazione, l'amministrazione  procedente  adotta  un
provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non  si  applica
l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. 
  8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o  dalla  data
di   ricezione   della   documentazione   di   cui   al   comma    7,
l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di  cui
al comma 9. 
  9. Il termine di  conclusione  della  conferenza  per  il  rilascio
dell'autorizzazione unica e' di centoventi  giorni  decorrenti  dalla
data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta  giorni
nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA
o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti  a
VIA. 
  10. La determinazione  motivata  favorevole  di  conclusione  della
conferenza di servizi  costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio
unico e, recandone indicazione esplicita: 
    a)  comprende  il  provvedimento  di  VIA  o   di   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, ove occorrente; 
    b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque  denominati,  di
competenza delle amministrazioni e dei  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle
opere relative agli interventi di cui al comma 1; 
    c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Nei casi di cui alla  presente  lettera,  il  parere  del  comune  e'
rilasciato nell'ambito della  conferenza  di  servizi.  Nel  caso  di
proprio motivato dissenso  al  comune  e'  data  la  possibilita'  di
ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi  a  carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con
l'analitica stima dei costi di  dismissione  e  di  ripristino  dello
stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente
presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione  unica,  nonche'  le
eventuali compensazioni ambientali a favore  dei  comuni  considerate
indispensabili in sede di conferenza di servizi per la  realizzazione
dell'intervento 
  11.  Il  provvedimento  autorizzatorio  unico   e'   immediatamente
pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale   dell'amministrazione
procedente e ha  l'efficacia  temporale,  comunque  non  inferiore  a
quattro anni, stabilita nella determinazione  di  cui  al  comma  10,
tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto.
L'autorizzazione  unica  decade  in  caso  di  mancato  avvio   della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata
in  esercizio  dell'impianto  entro   i   termini   stabiliti   nella
determinazione di cui al comma 10. 
  12. Il soggetto proponente, per cause  di  forza  maggiore,  ha  la
facolta' di presentare istanza di  proroga  dell'efficacia  temporale
del  provvedimento  di   autorizzazione   unica   all'amministrazione
procedente, che si esprime entro i  successivi  sessanta  giorni.  Se
l'istanza di cui al primo periodo e' presentata almeno novanta giorni
prima  della  scadenza  del  termine  di   efficacia   definito   nel
provvedimento di  autorizzazione  unica,  il  medesimo  provvedimento
continua   a   essere   efficace   sino   all'adozione,   da    parte
dell'amministrazione procedente, delle determinazioni  relative  alla
concessione della proroga. 
  13.  Fatta  eccezione  per  gli  interventi  relativi  a   impianti
off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato  C,  sezione
II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo
e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni  interessate.
Il Ministero della cultura partecipa al  procedimento  autorizzatorio
unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli  interventi  di
cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a  tutela,  anche
in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  non  siano
sottoposti  a  valutazioni  ambientali.  Nel  caso  degli  interventi
relativi a impianti off-shore di  cui  all'allegato  C,  sezione  II,
lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi
di cui al comma 9 anche  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti nonche', per gli  aspetti  legati  all'attivita'  di  pesca
marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste.  Nel  caso  degli  interventi  relativi  a  impianti
idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z),
o sezione II,  lettere  a)  e  v),  si  esprimono  nell'ambito  della
conferenza di servizi di cui al comma  9  anche  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata.  Si  applica
in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. 
  14. Nel caso di progetti sottoposti a  valutazioni  ambientali,  il
soggetto  proponente  ha   facolta'   di   richiedere   all'autorita'
competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di  VIA
o di verifica di assoggettabilita' a VIA sia rilasciato al  di  fuori
del procedimento unico di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 23,  24  e  27-bis
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.  23  (Presentazione  dell'istanza,  avvio   del
          procedimento di VIA e pubblicazione degli  atti). -  1.  Il
          proponente   presenta   l'istanza   di   VIA   trasmettendo
          all'autorita' competente in formato elettronico: 
                  a) il progetto di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera g); 
                  b) lo studio di impatto ambientale; 
                  c) la sintesi non tecnica; 
                  d)  le   informazioni   sugli   eventuali   impatti
          transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32; 
                  e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati
          all'articolo 24, comma 2; 
                  f) copia della ricevuta di avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 33; 
                  g)  i  risultati  della  procedura   di   dibattito
          pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                  g-bis)  la  relazione  paesaggistica  prevista  dal
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
          dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25
          del  31  gennaio  2006,  o   la   relazione   paesaggistica
          semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
                  g-ter). 
                2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
          alla  presente  parte  e  per  i  progetti  riguardanti  le
          centrali termiche  e  altri  impianti  di  combustione  con
          potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2)  del
          medesimo allegato II, il proponente trasmette,  oltre  alla
          documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
          sanitario  predisposta  in  conformita'  alle  linee  guida
          adottate con decreto del  Ministro  della  salute,  che  si
          avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
                3.  Entro   quindici   giorni   dalla   presentazione
          dell'istanza di  VIA  l'autorita'  competente  verifica  la
          completezza della documentazione, con riferimento a  quanto
          previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  l'eventuale
          ricorrere della fattispecie di cui all'articolo  32,  comma
          1, nonche' l'avvenuto pagamento del  contributo  dovuto  ai
          sensi dell'articolo 33. Qualora la  documentazione  risulti
          incompleta, l'autorita' competente richiede  al  proponente
          la   documentazione   integrativa,   assegnando   per    la
          presentazione un termine perentorio non superiore a  trenta
          giorni. Qualora entro il termine  assegnato  il  proponente
          non depositi la documentazione integrativa, ovvero  qualora
          all'esito della nuova verifica,  da  effettuarsi  da  parte
          dell'autorita' competente nel termine di  quindici  giorni,
          la documentazione risulti ancora incompleta,  l'istanza  si
          intende  ritirata  ed  e'   fatto   obbligo   all'autorita'
          competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
          al presente comma sono perentori. 
                4.  La  documentazione  di  cui   al   comma   1   e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
          tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale,  nel   sito   web   dell'autorita'   competente
          all'esito delle verifiche di cui al  comma  3.  L'autorita'
          competente comunica contestualmente per via  telematica  al
          proponente nonche' a tutte le Amministrazioni e a tutti gli
          enti territoriali  potenzialmente  interessati  e  comunque
          competenti ad esprimersi sulla realizzazione del  progetto,
          l'avvenuta pubblicazione della documentazione  nel  proprio
          sito web. Per i  progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis,    contestualmente    alla    pubblicazione    della
          documentazione di cui al comma 1,  la  Commissione  di  cui
          all'articolo 8, comma 2-bis,  avvia  la  propria  attivita'
          istruttoria. La medesima  comunicazione  e'  effettuata  in
          sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo  32,
          comma 1.». 
                «Art. 24 (Consultazione  del  pubblico,  acquisizione
          dei pareri e consultazioni  transfrontaliere). -  1.  Della
          presentazione  dell'istanza,  della   pubblicazione   della
          documentazione,  nonche'   delle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 23 deve essere dato contestualmente  specifico
          avviso al pubblico sul sito web dell'autorita'  competente.
          Tale forma di pubblicita' tiene luogo  delle  comunicazioni
          di cui agli articoli 7 e 8, commi 3  e  4,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione  sul  sito
          web dell'avviso al pubblico  decorrono  i  termini  per  la
          consultazione,   la   valutazione    e    l'adozione    del
          provvedimento di VIA. 
                2. L'avviso al pubblico, predisposto dal  proponente,
          e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai  sensi  e
          per gli effetti di cui al comma 1, e ne  e'  data  comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni  comunali   territorialmente   interessate.
          L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
                  a) il proponente, la denominazione del  progetto  e
          la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai  fini
          della realizzazione del progetto; 
                  b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di  VIA  e
          l'eventuale  applicazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 32; 
                  c) la localizzazione e una  breve  descrizione  del
          progetto  e   dei   suoi   possibili   principali   impatti
          ambientali; 
                  d)  l'indirizzo  web  e   le   modalita'   per   la
          consultazione della documentazione e degli atti predisposti
          dal proponente nella loro interezza; 
                  e) i termini  e  le  specifiche  modalita'  per  la
          partecipazione del pubblico; 
                  f)  l'eventuale  necessita'  della  valutazione  di
          incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.» 
                3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta
          giorni per i progetti di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,
          dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma
          2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
          web,  del  progetto  e  della  relativa  documentazione   e
          presentare   le    proprie    osservazioni    all'autorita'
          competente,  anche  fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi. Entro il  medesimo  termine  sono
          acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
          e degli enti pubblici che hanno ricevuto  la  comunicazione
          di cui all'articolo 23, comma 4. 
                Entro i quindici giorni successivi alla scadenza  del
          termine di cui ai  periodi  precedenti,  il  proponente  ha
          facolta' di presentare all'autorita' competente le  proprie
          controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 
                4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
          presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
          si renda necessaria  la  modifica  o  l'integrazione  degli
          elaborati progettuali o della documentazione acquisita,  la
          Commissione di cui  all'articolo  8,  comma  1,  ovvero  la
          Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  entro  i
          venti  giorni  successivi,  ovvero  entro  i  dieci  giorni
          successivi per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis puo', per una sola volta, stabilire  un  termine  non
          superiore ad ulteriori venti giorni, per  la  trasmissione,
          in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
          documentazione  modificati  o   integrati.   Su   richiesta
          motivata del proponente la Commissione di cui  all'articolo
          8, comma 1, ovvero la Commissione di  cui  all'articolo  8,
          comma  2-bis,  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la
          sospensione  dei  termini  per   la   presentazione   della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          sessanta giorni ovvero a  centoventi  giorni  nei  casi  di
          integrazioni che  richiedono  maggiori  approfondimenti  su
          motivata  richiesta  del  proponente   in   ragione   della
          particolare  complessita'  tecnica  del  progetto  o  delle
          indagini richieste. Trascorsi sette giorni dalla  richiesta
          di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo
          8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo  8,  comma
          2-bis si sia  espressa,  la  richiesta  stessa  si  intende
          accolta per  il  termine  proposto.  Nel  caso  in  cui  il
          proponente non ottemperi alla richiesta  entro  il  termine
          perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta  ed  e'
          fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
          1, ovvero alla Commissione di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis, di procedere all'archiviazione. 
                4-bis.   Entro   trenta   giorni   dall'esito   della
          consultazione    ovvero    dalla    presentazione     delle
          controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del  comma
          3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza  della
          relazione paesaggistica ai fini  di  cui  all'articolo  25,
          comma 2-quinquies. Entro  i  successivi  dieci  giorni,  il
          Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta'
          di  assegnare  al  soggetto  proponente  un  termine,   non
          superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato
          elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta
          del  proponente,  motivata  in  ragione  della  particolare
          complessita' del progetto, il Ministero della cultura  puo'
          prorogare,  per  una  sola  volta  e  per  un  periodo  non
          superiore a ulteriori trenta giorni, il  termine  assegnato
          per le integrazioni. 
                Ricevuta la documentazione integrativa, il  Ministero
          della cultura la  trasmette  tempestivamente  all'autorita'
          competente.  Qualora,  entro  il  termine   assegnato,   il
          proponente  non  presenti  la  documentazione   integrativa
          ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da
          parte del Ministero della cultura, nel termine di  quindici
          giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
          documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza  si
          intende respinta  e  il  Ministero  della  cultura  ne  da'
          comunicazione al proponente e all'autorita' competente, cui
          e' fatto obbligo di procedere all'archiviazione.  Nei  casi
          di   nuova   incompletezza   della    documentazione,    la
          comunicazione di cui al quinto periodo reca le  motivazioni
          per le quali la documentazione  medesima  non  consente  la
          valutazione paesaggistica ai fini di cui  all'articolo  25,
          comma 2-quinquies. 
                5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
          integrativa, la pubblica immediatamente  sul  proprio  sito
          web e, tramite proprio apposito  avviso,  avvia  una  nuova
          consultazione  del  pubblico.  In   relazione   alle   sole
          modifiche   o   integrazioni   apportate   agli   elaborati
          progettuali e alla documentazione si applica il termine  di
          trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di  cui
          all'articolo 8, comma  2-bis  per  la  presentazione  delle
          osservazioni   e   la   trasmissione   dei   pareri   delle
          Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la
          comunicazione di cui all'articolo  23,  comma  4.  Entro  i
          dieci  giorni  successivi  il  proponente  ha  facolta'  di
          presentare    all'autorita'    competente    le     proprie
          controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 
                6. Nel caso di progetti cui si applica la  disciplina
          di cui all'articolo 32, i termini per  le  consultazioni  e
          l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente  articolo
          decorrono  dalla  comunicazione  della   dichiarazione   di
          interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
          Stati consultati  e  coincidono  con  quelli  previsti  dal
          medesimo articolo 32. 
                7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
          nonche' i risultati delle consultazioni  svolte,  qualsiasi
          informazione raccolta, le osservazioni e i pareri  comunque
          espressi, compresi quelli di cui agli  articoli  20  e  32,
          sono   tempestivamente   resi   disponibili   al   pubblico
          interessato mediante pubblicazione, a  cura  dell'autorita'
          competente, sul proprio sito internet istituzionale.». 
                «Art.  27-bis  (Provvedimento  autorizzatorio   unico
          regionale). -  1.  Nel  caso  di  procedimenti  di  VIA  di
          competenza regionale il proponente  presenta  all'autorita'
          competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23,  comma  1,
          allegando la documentazione  e  gli  elaborati  progettuali
          previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la
          compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al
          rilascio di tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,
          licenze, pareri, concerti, nulla osta  e  assensi  comunque
          denominati, necessari alla  realizzazione  e  all'esercizio
          del medesimo progetto e indicati puntualmente  in  apposito
          elenco predisposto dal proponente stesso. 
                L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,
          reca altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione,
          intesa, parere, concerto, nulla osta,  o  atti  di  assenso
          richiesti. 
                2.   Entro   dieci   giorni    dalla    presentazione
          dell'istanza  l'autorita'  competente  verifica  l'avvenuto
          pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo  33,
          nonche' l'eventuale  ricorrere  della  fattispecie  di  cui
          all'articolo 32, comma 1, e comunica per via  telematica  a
          tutte   le   amministrazioni   ed    enti    potenzialmente
          interessati, e  comunque  competenti  ad  esprimersi  sulla
          realizzazione e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
          modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
          eventuali informazioni industriali o  commerciali  indicate
          dal proponente, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale. In caso di progetti che possono  avere  impatti
          rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
          e'  notificata  al  medesimo  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 32. 
                3. Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
          documentazione  nel  sito  web  dell'autorita'  competente,
          quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di  cui
          al  comma  2,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
          verificano la completezza della documentazione,  assegnando
          al proponente un termine perentorio non superiore a  trenta
          giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in  cui  sia
          richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo
          8 del decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre
          2010,  n.  160,  nel  termine  di  cui  al  primo   periodo
          l'amministrazione  competente  effettua  la  verifica   del
          rispetto dei requisiti per la procedibilita'. 
                4. Successivamente alla  verifica  della  completezza
          documentale, ovvero, in caso di richieste di  integrazioni,
          dalla  data  di  ricevimento  delle   stesse,   l'autorita'
          competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23,  comma
          1,  lettera  e),  di  cui  e'  data  comunque  informazione
          nell'albo  pretorio   informatico   delle   amministrazioni
          comunali  territorialmente  interessate.  Tale   forma   di
          pubblicita' tiene luogo delle  comunicazioni  di  cui  agli
          articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso,  e
          per la durata di trenta  giorni,  il  pubblico  interessato
          puo' presentare osservazioni. Ove il progetto  comporti  la
          variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del
          pubblico interessato riguardano anche  tale  variazione  e,
          ove necessario, la valutazione ambientale strategica. 
                5.  Entro  i  successivi  trenta  giorni  l'autorita'
          competente   puo'   chiedere   al   proponente    eventuali
          integrazioni,  anche  concernenti  i   titoli   abilitativi
          compresi  nel  provvedimento  autorizzatorio  unico,   come
          indicate dagli enti e amministrazioni  competenti  al  loro
          rilascio, assegnando un  termine  non  superiore  a  trenta
          giorni. Su richiesta motivata  del  proponente  l'autorita'
          competente  puo'  concedere,  per  una   sola   volta,   la
          sospensione  dei  termini  per   la   presentazione   della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          centottanta giorni. Qualora entro il termine  stabilito  il
          proponente  non  depositi  la  documentazione  integrativa,
          l'istanza  si  intende  ritirata  ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente  di  procedere  all'archiviazione.
          L'autorita'   competente,   ricevuta   la    documentazione
          integrativa, la pubblica sul proprio sito  web  e,  tramite
          proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione  del
          pubblico la cui durata e' ridotta della  meta'  rispetto  a
          quella di cui al comma 4. 
                6.  L'autorita'  competente  puo'  disporre  che   la
          consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo
          24-bis, comma 1, con le forme e le  modalita'  disciplinate
          dalle  regioni  e  dalle   province   autonome   ai   sensi
          dell'articolo 7-bis, comma 8. 
                7. Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini  previsti
          dall'articolo   32   per   il   caso    di    consultazioni
          transfrontaliere, entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del
          termine per richiedere  integrazioni  di  cui  al  comma  5
          ovvero  dalla   data   di   ricevimento   delle   eventuali
          integrazioni documentali,  l'autorita'  competente  convoca
          una  conferenza  di  servizi  alla  quale  partecipano   il
          proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
          potenzialmente   interessate   per    il    rilascio    del
          provvedimento di VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari
          alla realizzazione e all'esercizio del  progetto  richiesti
          dal proponente. 
                La conferenza di servizi e'  convocata  in  modalita'
          sincrona e si svolge ai sensi  dell'articolo  14-ter  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il  termine  di  conclusione
          della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti
          dalla data della prima riunione. La determinazione motivata
          di conclusione della conferenza di servizi  costituisce  il
          provvedimento autorizzatorio unico regionale  e  comprende,
          recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di  VIA
          e i titoli abilitativi rilasciati per  la  realizzazione  e
          l'esercizio del progetto. Nel caso in cui  il  rilascio  di
          titoli abilitativi settoriali sia compreso  nell'ambito  di
          un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti  per
          i singoli atti di assenso  partecipano  alla  conferenza  e
          l'autorizzazione   unica   confluisce   nel   provvedimento
          autorizzatorio unico regionale. 
                7-bis. Qualora in base alla normativa di settore  per
          il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia  richiesto
          un livello progettuale esecutivo, oppure laddove  la  messa
          in  esercizio  dell'impianto   o   l'avvio   dell'attivita'
          necessiti di verifiche, riesami  o  nulla  osta  successivi
          alla realizzazione dell'opera  stessa,  la  amministrazione
          competente  indica   in   conferenza   le   condizioni   da
          verificare,  secondo  un  cronoprogramma  stabilito   nella
          conferenza stessa, per il rilascio del  titolo  definitivo.
          Le condizioni  indicate  dalla  conferenza  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi  emersi  nel  corso  del  successivo
          procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 
                7-ter. Laddove  uno  o  piu'  titoli  compresi  nella
          determinazione motivata di conclusione della conferenza  di
          cui  al  comma  7  attribuiscano  carattere   di   pubblica
          utilita',   indifferibilita'   e   urgenza,   costituiscano
          variante agli strumenti urbanistici e  vincolo  preordinato
          all'esproprio,   la   determinazione    conclusiva    della
          conferenza ne da' atto. 
                8. Tutti i termini del  procedimento  si  considerano
          perentori ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
          2, commi da 9 a 9-quater, e  2-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
                9. Le condizioni e le misure  supplementari  relative
          all'autorizzazione integrata  ambientale  e  contenute  nel
          provvedimento   autorizzatorio   unico   regionale,    sono
          rinnovate e riesaminate, controllate e  sanzionate  con  le
          modalita' di  cui  agli  articoli  29-octies,  29-decies  e
          29-quattuordecies. Le condizioni e le misure  supplementari
          relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma  7,
          sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate  con
          le  modalita'  previste  dalle  relative  disposizioni   di
          settore  da  parte  delle  amministrazioni  competenti  per
          materia.». 
              - Per i riferimenti agli articoli 19 e 20  del  decreto
          legislativo   8   novembre   2021,   n.   199,   si    veda
          rispettivamente  nelle  note  all'articolo  4  nelle   note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 10 bis
          e 14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
                Omissis.». 
                «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei  motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          sospende i termini di  conclusione  dei  procedimenti,  che
          ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza  delle  stesse,  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
          istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
          mancato accoglimento il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita' competente sono tenuti  a  dare  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,
          se ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono
          conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento  in
          giudizio del provvedimento cosi' adottato,  nell'esercitare
          nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
          per  la  prima  volta  motivi   ostativi   gia'   emergenti
          dall'istruttoria   del    provvedimento    annullato.    Le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
          previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
          parte e  gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non  possono
          essere addotti tra i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
          della   domanda   inadempienze   o   ritardi   attribuibili
          all'amministrazione.». 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.