Art. 9
Autorizzazione unica
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo
e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti
al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo,
comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I,
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica
l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la
facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il
procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In
relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per
la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non puo'
superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di
assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove
prevista.
2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER,
istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, come modificato dall'articolo 14 del presente
decreto:
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato
dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui
all'allegato C, sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la
realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.
3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative
di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi
quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e
culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della
realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di un tecnico
abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione
dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199
del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di
cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006, indicando altresi' ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega la
documentazione da cui risulti la disponibilita' dell'area su cui
realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree
demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione
della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere
connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati
a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per
produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti
fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla
realizzazione dell'impianto.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui
al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la
documentazione ricevuta, in modalita' telematica, a ogni altra
amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni,
l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata
verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza
della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo
periodo, le amministrazioni interessate comunicano
all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i
profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni,
l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un
termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.
Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della
particolare complessita' dell'intervento, l'amministrazione
procedente, puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le
integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto
proponente non presenti la documentazione integrativa,
l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di
improcedibilita' dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali,
entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di
completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni
della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione
procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro
dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza
della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della
documentazione ai sensi del comma 4, l'autorita' competente per le
valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della
pubblicazione di tale avviso e' data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la
durata di trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare
osservazioni all'autorita' competente per le valutazioni ambientali.
7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda
necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione
acquisita, l'autorita' competente per le valutazioni ambientali ne
da' tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale
ha la facolta' di assegnare al soggetto proponente un termine non
superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalita'
telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel
caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non
depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un
provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica
l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data
di ricezione della documentazione di cui al comma 7,
l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui
al comma 9.
9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio
dell'autorizzazione unica e' di centoventi giorni decorrenti dalla
data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni
nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA
o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a
VIA.
10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della
conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio
unico e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di
assoggettabilita' a VIA, ove occorrente;
b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle
opere relative agli interventi di cui al comma 1;
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune e'
rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di
proprio motivato dissenso al comune e' data la possibilita' di
ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con
l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello
stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente
presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonche' le
eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate
indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione
dell'intervento
11. Il provvedimento autorizzatorio unico e' immediatamente
pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione
procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a
quattro anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10,
tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto.
L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata
in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella
determinazione di cui al comma 10.
12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la
facolta' di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale
del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione
procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se
l'istanza di cui al primo periodo e' presentata almeno novanta giorni
prima della scadenza del termine di efficacia definito nel
provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento
continua a essere efficace sino all'adozione, da parte
dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla
concessione della proroga.
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti
off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione
II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo
e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate.
Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio
unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di
cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche
in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano
sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi
relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II,
lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi
di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nonche', per gli aspetti legati all'attivita' di pesca
marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste. Nel caso degli interventi relativi a impianti
idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z),
o sezione II, lettere a) e v), si esprimono nell'ambito della
conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si applica
in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
14. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il
soggetto proponente ha facolta' di richiedere all'autorita'
competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA
o di verifica di assoggettabilita' a VIA sia rilasciato al di fuori
del procedimento unico di cui al presente articolo.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 27-bis
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito
pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica
semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter).
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
sanitario predisposta in conformita' alle linee guida
adottate con decreto del Ministro della salute, che si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, con riferimento a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale
ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente
la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente
non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni,
la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica al
proponente nonche' a tutte le Amministrazioni e a tutti gli
enti territoriali potenzialmente interessati e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto,
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, contestualmente alla pubblicazione della
documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita'
istruttoria. La medesima comunicazione e' effettuata in
sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32,
comma 1.».
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione
dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - 1. Della
presentazione dell'istanza, della pubblicazione della
documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui
all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico
avviso al pubblico sul sito web dell'autorita' competente.
Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni
di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito
web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l'adozione del
provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente,
e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e
la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.»
3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta
giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma
2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha
facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i
venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni
successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta
motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 2-bis, puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di
integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su
motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare complessita' tecnica del progetto o delle
indagini richieste. Trascorsi sette giorni dalla richiesta
di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende
accolta per il termine proposto. Nel caso in cui il
proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e'
fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, di procedere all'archiviazione.
4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della
consultazione ovvero dalla presentazione delle
controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma
3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della
relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25,
comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il
Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta'
di assegnare al soggetto proponente un termine, non
superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato
elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta
del proponente, motivata in ragione della particolare
complessita' del progetto, il Ministero della cultura puo'
prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato
per le integrazioni.
Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero
della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita'
competente. Qualora, entro il termine assegnato, il
proponente non presenti la documentazione integrativa
ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da
parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici
giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si
intende respinta e il Ministero della cultura ne da'
comunicazione al proponente e all'autorita' competente, cui
e' fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi
di nuova incompletezza della documentazione, la
comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni
per le quali la documentazione medesima non consente la
valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25,
comma 2-quinquies.
5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito
web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova
consultazione del pubblico. In relazione alle sole
modifiche o integrazioni apportate agli elaborati
progettuali e alla documentazione si applica il termine di
trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle
osservazioni e la trasmissione dei pareri delle
Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i
dieci giorni successivi il proponente ha facolta' di
presentare all'autorita' competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina
di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e
l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo
decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di
interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal
medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi
informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque
espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32,
sono tempestivamente resi disponibili al pubblico
interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.».
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,
reca altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso
richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a
tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui
all'articolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,
verificano la completezza della documentazione, assegnando
al proponente un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia
richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo
l'amministrazione competente effettua la verifica del
rispetto dei requisiti per la procedibilita'.
4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma
1, lettera e), di cui e' data comunque informazione
nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni
comunali territorialmente interessate. Tale forma di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e
per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato
puo' presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del
pubblico interessato riguardano anche tale variazione e,
ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi
compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come
indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro
rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta
giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite
proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a
quella di cui al comma 4.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo
24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32 per il caso di consultazioni
transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5
ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali
integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca
una conferenza di servizi alla quale partecipano il
proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti
dal proponente.
La conferenza di servizi e' convocata in modalita'
sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione
della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti
dalla data della prima riunione. La determinazione motivata
di conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende,
recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di
titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di
un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per
i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e
l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per
il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto
un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa
in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita'
necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi
alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da
verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella
conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.
Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nel corso del successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano
variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato
all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalita' previste dalle relative disposizioni di
settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.».
- Per i riferimenti agli articoli 19 e 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si veda
rispettivamente nelle note all'articolo 4 nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 10 bis
e 14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Omissis.».
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.