Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza
indicata dall'articolo 292» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata la
pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari
personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari
ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 114 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di
immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale
o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche
solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano
concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare.
2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche
parziale, del contenuto delle intercettazioni se non e'
riprodotto dal giudice nella motivazione di un
provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita
la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo
per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del
pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza
in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione
degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il
giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti
utilizzati per le contestazioni. Il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro
di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice,
sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di
persona privata della liberta' personale ripresa mentre la
stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi
ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la
persona vi consenta.
6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata
la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure
cautelari personali fino a che non siano concluse le
indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del
contenuto di atti non coperti dal segreto.».