Art. 2 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le  parole  «,  fatta  eccezione  per  l'ordinanza
indicata dall'articolo 292» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente: 
      «6-ter. Fermo quanto  disposto  dal  comma  7,  e'  vietata  la
pubblicazione  delle  ordinanze  che   applicano   misure   cautelari
personali fino a che  non  siano  concluse  le  indagini  preliminari
ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 114 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 114 (Divieto di  pubblicazione  di  atti  e  di
          immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale
          o per riassunto, con il mezzo  della  stampa  o  con  altro
          mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche
          solo del loro contenuto. 
                2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
          atti non piu' coperti dal segreto  fino  a  che  non  siano
          concluse le indagini preliminari  ovvero  fino  al  termine
          dell'udienza preliminare. 
                2-bis. E'  sempre  vietata  la  pubblicazione,  anche
          parziale, del contenuto delle  intercettazioni  se  non  e'
          riprodotto   dal   giudice   nella   motivazione   di    un
          provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. 
                3. Se si procede al dibattimento, non  e'  consentita
          la pubblicazione, anche parziale, degli atti del  fascicolo
          per  il  dibattimento,  se  non  dopo  la  pronuncia  della
          sentenza di primo grado, e  di  quelli  del  fascicolo  del
          pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza
          in grado di appello. E' sempre consentita la  pubblicazione
          degli atti utilizzati per le contestazioni. 
                4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
          atti del dibattimento celebrato a  porte  chiuse  nei  casi
          previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2.  In  tali  casi  il
          giudice, sentite le parti,  puo'  disporre  il  divieto  di
          pubblicazione anche  degli  atti  o  di  parte  degli  atti
          utilizzati   per   le   contestazioni.   Il   divieto    di
          pubblicazione  cessa  comunque  quando  sono  trascorsi   i
          termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
          e' trascorso  il  termine  di  dieci  anni  dalla  sentenza
          irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro
          di grazia e giustizia. 
                5. Se non si procede  al  dibattimento,  il  giudice,
          sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
          di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di  essi
          puo' offendere il buon costume o comportare  la  diffusione
          di notizie sulle quali la legge prescrive di  mantenere  il
          segreto   nell'interesse   dello   Stato   ovvero   causare
          pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o  delle  parti
          private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
          comma 4. 
                6. E' vietata la pubblicazione  delle  generalita'  e
          dell'immagine dei minorenni  testimoni,  persone  offese  o
          danneggiati dal reato  fino  a  quando  non  sono  divenuti
          maggiorenni.  E'  altresi'  vietata  la  pubblicazione   di
          elementi che anche indirettamente possano comunque  portare
          alla identificazione dei suddetti minorenni.  Il  tribunale
          per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne,  o
          il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
          la pubblicazione. 
                6-bis. E' vietata la pubblicazione  dell'immagine  di
          persona privata della liberta' personale ripresa mentre  la
          stessa si trova sottoposta  all'uso  di  manette  ai  polsi
          ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo  che  la
          persona vi consenta. 
                6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, e'  vietata
          la  pubblicazione  delle  ordinanze  che  applicano  misure
          cautelari personali  fino  a  che  non  siano  concluse  le
          indagini preliminari ovvero fino  al  termine  dell'udienza
          preliminare. 
                7.  E'  sempre  consentita   la   pubblicazione   del
          contenuto di atti non coperti dal segreto.».