Art. 2
Requisiti di onorabilita' e di professionalita'
1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1,
comma 1, i professionisti che:
a) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro
II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo 640, comma 1, del
codice penale;
b) non integrano le cause di esclusione di cui all'articolo 94,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023;
c) non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382
del codice civile.
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma
1, il professionista deve essere in possesso di competenze e
capacita' professionali, anche basate sui piu' recenti sviluppi della
normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:
a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
b) principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei
periodi oggetto della certificazione;
c) diritto tributario.
3. Il possesso dei requisiti di professionalita' di cui al comma 2,
e' attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del
professionista. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia
delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali
interessati individuano, di concerto fra loro, le modalita' e i
percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo
periodo.
4. Il venir meno dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' di cui ai commi 1 e 2, comporta la cancellazione
dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 94, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante:
"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12:
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.».
- Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale:
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da lire tremila a quindicimila:
1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2° se il fatto e' commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'Autorita';
2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
2-ter) se il fatto e' commesso a distanza attraverso
strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la
propria o altrui identificazione.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dalsecondo comma, a eccezione di quella di cui al numero
2-ter.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice
civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
- 1.
Non puo' essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414],
l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi e' stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi [c.c.
2380-bis; c.p. 32].».