Art. 2 
 
           Requisiti di onorabilita' e di professionalita' 
 
  1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo  1,
comma 1, i professionisti che: 
    a) non hanno subito condanne con sentenza  definitiva  o  decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro
II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo  640,  comma  1,  del
codice penale; 
    b) non integrano le cause di esclusione di cui  all'articolo  94,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023; 
    c) non si trovano nelle condizioni  previste  dall'articolo  2382
del codice civile. 
  2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1,  comma
1,  il  professionista  deve  essere  in  possesso  di  competenze  e
capacita' professionali, anche basate sui piu' recenti sviluppi della
normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di: 
    a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; 
    b) principi contabili  applicati  dal  soggetto  incaricante  nei
periodi oggetto della certificazione; 
    c) diritto tributario. 
  3. Il possesso dei requisiti di professionalita' di cui al comma 2,
e'  attestato   dall'Ordine   professionale   di   appartenenza   del
professionista. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia
delle entrate e  i  Consigli  nazionali  degli  ordini  professionali
interessati individuano, di concerto  fra  loro,  le  modalita'  e  i
percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al  primo
periodo. 
  4.  Il  venir   meno   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
professionalita' di cui ai commi 1 e  2,  comporta  la  cancellazione
dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
          diminuita fino a un terzo, ovvero  di  una  pena  detentiva
          quando questa, tenuto conto delle circostanze  e  diminuita
          fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
          altresi' chiedere al  giudice  di  non  applicare  le  pene
          accessorie o di  applicarle  per  una  durata  determinata,
          salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
          confisca facoltativa  o  di  ordinarla  con  riferimento  a
          specifici beni o a un importo determinato. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le
          determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue  le
          pene  indicate,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata  la  richiesta
          delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la  disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si
          applica l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 94, commi  1  e  2,
          del decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36  recante:
          "Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell'articolo
          1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,  recante  delega  al
          Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12: 
                «Art. 94 (Cause di esclusione  automatica).  - 1.  E'
          causa  di  esclusione  di  un  operatore  economico   dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto  la  condanna  con
          sentenza definitiva o decreto penale di  condanna  divenuto
          irrevocabile per uno dei seguenti reati: 
                  a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 416, 416-bis  del  codice  penale  oppure  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis oppure al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti, consumati o tentati, previsti  dall'articolo
          74 del testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309,  dall'articolo  291-quater  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del  codice  penale,
          in   quanto    riconducibili    alla    partecipazione    a
          un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo  2
          della   decisione   quadro   2008/841/GAI   del   Consiglio
          dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; 
                  b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
          322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del  codice
          penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                  c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
          2621 e 2622 del codice civile; 
                  d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee, del 26 luglio 1995; 
                  e)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                  f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109; 
                  g) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme
          di  tratta  di  esseri  umani  definite  con   il   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
                  h) ogni altro delitto da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
                2. E' altresi' causa di  esclusione  la  sussistenza,
          con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
          di  decadenza,  di  sospensione  o  di   divieto   previste
          dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          codice. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2  e  3,  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  con  riferimento
          rispettivamente  alle  comunicazioni   antimafia   e   alle
          informazioni antimafia.  La  causa  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 159 del 2011 non opera  se,  entro  la  data
          dell'aggiudicazione,  l'impresa  sia   stata   ammessa   al
          controllo giudiziario ai  sensi  dell'articolo  34-bis  del
          medesimo  codice.  In  nessun  caso  l'aggiudicazione  puo'
          subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
          suindicato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale: 
                «Art.  640  (Truffa).  - Chiunque,  con  artifizi   o
          raggiri, inducendo taluno in errore, procura  a  se'  o  ad
          altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito  con
          la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
          51 a euro 1.032. 
                La pena e' della reclusione da uno a  cinque  anni  e
          della multa da lire tremila a quindicimila: 
                  1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
          un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
          di far esonerare taluno dal servizio militare; 
                  2°  se  il  fatto  e'  commesso  ingenerando  nella
          persona offesa il  timore  di  un  pericolo  immaginario  o
          l'erroneo  convincimento  di  dovere  eseguire  un   ordine
          dell'Autorita'; 
                2-bis) se il fatto  e'  commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 
                2-ter) se il fatto e' commesso a distanza  attraverso
          strumenti informatici o telematici idonei a  ostacolare  la
          propria o altrui identificazione. 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
          dalsecondo comma, a eccezione di quella di  cui  al  numero
          2-ter.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2382  del  codice
          civile: 
                «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
          - 1. 
                Non  puo'  essere  nominato  amministratore,   e   se
          nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto  [c.c.  414],
          l'inabilitato [c.c.  415],  il  fallito,  o  chi  e'  stato
          condannato ad una pena che  importa  l'interdizione,  anche
          temporanea,  dai  pubblici   uffici   [c.p.   28,   29]   o
          l'incapacita'  ad   esercitare   uffici   direttivi   [c.c.
          2380-bis; c.p. 32].».